Alto Contrasto Reimposta
Iscriviti Area Riservata
Menu
Menu
Stemma

Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

Pubblicato il 13/09/2010
Pubblicato in: Articoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010 , n. 150

Regolamento recante norme relative  al  rilascio  delle  informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei  cantieri  delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. (10G0169)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  l'allegato 1, n. 86;
Visto l'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,  n. 252;
Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575;
Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47;
Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 8  agosto  1994,  n. 490, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge  15 luglio 2009, n. 94;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 aprile 2010;
Acquisiti i pareri della  Commissione  permanente  Giustizia  della Camera dei deputati in  data  21  luglio  2010  e  della  Commissione permanente Affari costituzionali del Senato della Repubblica in  data 9 giugno 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 30 luglio 2010;
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro er lo sviluppo economico e il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;

E m a n a
il seguente regolamento:
 
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
 
1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano   le modalita' con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti la sussistenza di  una  delle  cause  di   decadenza,  di  divieto  o  di sospensione di cui all'articolo 10 della legge  31  maggio  1965,  n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo  10 del decreto del  Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252,  a seguito degli  accessi  e  degli  accertamenti  effettuati  presso  i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori  pubblici.
2.  Ai  fini  di  cui  al  comma   1   sono   imprese   interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di  realizzazione   dell'opera,  anche  con oli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei  relativi contratti o dei subcontratti.
 
Art. 2
Accessi ed accertamenti nei cantieri
 
  1. Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto  legislativo  8  agosto 994, n. 490, il prefetto avvalendosi del gruppo  interforze  di  cui all'articolo 5, comma 3, del decreto  del  Ministro   dell'interno  in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  5  marzo 2004, n. 54, dispone gli accessi  e  gli  accertamenti  nei  cantieri delle imprese indicate  dall'articolo 1, comma 2.
2. Gli accessi e gli accertamenti di cui al comma 1 sono improntati i criteri di celerita' ed efficacia dell'azione amministrativa.
 
Art. 3
Informazioni antimafia
 
1. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal  prefetto, il gruppo  interforze  redige,  entro  trenta  giorni,  la  relazione contenente i dati  e  le  informazioni  acquisite  nello   svolgimento dell'attivita' ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha  disposto l'accesso.
2. Il prefetto, acquisita la relazione di cui  al  comma  1,  fatta salva l'ipotesi di cui al  comma  3,  valuta  se  dai  dati  raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di  accertamento e nei confronti di tutti i soggetti che risultano poter determinare  in qualsiasi  modo  le  scelte  o  gli  indirizzi  dell'impresa  stessa, elementi  relativi  a  tentativi  di   infiltrazione  mafiosa  di  cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici  giorni dall'acquisizione    della   relazione    del    gruppo    interforze, l'informazione prevista dal  citato  articolo  10,  previa  eventuale audizione   dell'interessato   secondo   le   modalita'   individuate dall'articolo 5.
3. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia,  il refetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo  gli  atti orredati dalla relativa documentazione al prefetto   competente,  che rovvede secondo le modalita' stabilite nel comma 2.
 
Art. 4
Effetti delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri
 
1. Il  rilascio  dell'informazione  prevista  all'articolo  10  del decreto del Presidente  della  Repubblica  3  giugno  1998,  n.  252, produce gli effetti di cui all'articolo 11,  comma  3,   del  medesimo decreto.
2.  Ai  fini  dell'adozione  degli   ulteriori   provvedimenti   di competenza delle altre amministrazioni, dell'informazione di  cui  al comma 1 e' data tempestiva comunicazione, a  cura   del  prefetto,  ai seguenti soggetti:
    a) stazione appaltante;
    b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di accertamento;
    c) prefetto che ha disposto l'accesso;
    d) Osservatorio centrale appalti pubblici,  presso  la  direzione investigativa antimafia;
    e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita' di vigilanza  sui  contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di  cui ll'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163;
    f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    g) Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 5
Procedimento per l'audizione degli interessati
 
1. Il prefetto competente  al  rilascio  dell'informazione  di  cui all'articolo 3, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e  delle  informazioni  acquisite  invita,  in  sede    di   audizione personale,  i  soggetti  interessati  a  produrre,  anche   allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.
2.  All'audizione  di  cui  al  comma  1,  si   provvede   mediante comunicazione   formale   da   inviarsi   al   responsabile    legale dell'impresa,  contenente  l'indicazione  della  data   e  dell'ora  e dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.
3.  Dell'audizione  viene  redatto  apposito  verbale  in   duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.
 
Art. 6
Acquisizione e gestione informatica dei dati
 
  1. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui  all'articolo  1 devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui e' stato effettuato l'accesso, nel  sistema   informatico,  costituito presso la Direzione investigativa antimafia,  previsto  dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in  data  14 marzo 2003.
2. Al fine di rendere omogenea la  raccolta  dei  dati  di  cui  al recedente comma su  tutto  il  territorio  nazionale,  il  personale ncaricato di effettuare le attivita' di accesso e   ccertamento  nei  cantieri si avvale di apposite schede informative  predisposte  dalla Direzione  investigativa  antimafia  e  da  questa  rese  disponibili attraverso il collegamento  telematico di  interconnessione  esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.
 
Art. 7
Entrata in vigore
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il  quindicesimo  giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 2 agosto 2010
 
                             NAPOLITANO
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri e  ad  interim  Ministro
                                dello sviluppo economico
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione
 
                                Maroni, Ministro dell'interno
 
                                Alfano, Ministro della giustizia
 
                                Matteoli,       Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 282


        
     

 


Utilità