di Raffaele Di Marcello*
Abbiamo approfondito nella parte prima, i contenuti del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione di quest’ultimo, di interesse per il progettista di percorsi ciclabili, e nella parte seconda abbiamo sottolineato l’importanza della pianificazione.
In questo ultimo contributo ci concentriamo sui parametri più strettamente tecnici utili per una corretta progettazione dei percorsi ciclabili.
Il riferimento principale è il D.M. 557/1999 che contiene il “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”.
Il Regolamento specifica che, per la progettazione dei percorsi ciclabili, devono essere tenuti presenti, in particolare, i seguenti elementi:
a) nelle opere di piattaforma stradale: la regolarità delle superfici ciclabili, gli apprestamenti per le intersezioni a raso e gli eventuali sottopassi o sovrappassi compresi i loro raccordi, le sistemazioni a verde, le opere di raccolta delle acque meteoriche anche con eventuali griglie, purché quest'ultime non determinino difficoltà di transito per i ciclisti, ecc.;
b) nella segnaletica stradale: oltre ai tradizionali cartelli (segnaletica verticale), le strisce (segnaletica orizzontale) e gli impianti semaforici, le indicazioni degli attraversamenti ciclabili, le colonnine luminose alle testate degli elementi spartitraffico fisicamente invalicabili, i delineatori di corsia, ecc.;
c) nell'illuminazione stradale: gli impianti speciali per la visualizzazione notturna degli attraversamenti a raso, che devono tener conto delle alberature esistenti in modo da evitare zone d'ombra, ecc.;
d) nelle attrezzature: le rastrelliere per la sosta dei velocipedi e, specialmente sulle piste ad utilizzazione turistica, panchine e zone d'ombra preferibilmente arboree, fontanelle di acqua potabile ogni 5 km di pista, punti telefonici od in alternativa indicazione dei punti più vicini, ecc.;
tutti elementi che, spesso, sono trascurati dai progettisti, che si concentrano più sul rispetto dei minimi di legge che non sul contesto e sui particolari.
Il progetto, secondo l’art. 5 del Regolamento, deve essere corredato da analisi tecnico-economica che, oltre a verificare il rispetto dei criteri e degli standards progettuali contenuti nella normativa, approfondisca anche i vantaggi economici degli interventi, valutati con il rapporto “€ investiti/ciclisti x km, con riferimento ad almeno due anni dall’entrata in esercizio dell’infrastruttura. Tale studio deve valutare i costi dell’opera, attrezzature comprese (aree di sosta, illuminazione, sistemi raccolta acque meteoriche, ecc.) e la previsione del numero di utenti prevista nei vari periodi del giorno e dell’anno, in particolare per l’ora ed il giorno di punta nei periodi lavorativi e scolastici sui vari tronchi in progetto.
Gli standards progettuali.
Tale norma, inoltre, distingue gli itinerari ciclabili, posti all'interno del centro abitato o di collegamento con i centri abitati limitrofi, in quattro tipologie, riportate in ordine decrescente rispetto alla sicurezza che le stesse offrono per l'utenza ciclistica:
a) piste ciclabili in sede propria;
b) piste ciclabili su corsia riservata;
c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.
La pista ciclabile è definita come “parte longitudinale della strada, opportunamente deliminata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
Il Regolamento, all’art. 7, stabilisce la larghezza minima (quindi può essere opportunamente aumentata in funzione del traffico ciclistico e della tipologia di itinerario) comprese le strisce di margine, pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.
Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata.
Le larghezze di cui sopra rappresentano i minimi inderogabili per le piste sulle quali è prevista la circolazione solo di velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali è ammessa la circolazione di velocipedi a tre o più ruote, le suddette dimensioni devono essere opportunamente adeguate, in aumento, tenendo conto dei limiti dimensionali dei velocipedi fissati dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Piste ciclabili in sede propria (art. 6 DM 557/1999)
Quando è in sede propria, la pista ciclabile può essere ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili.
Sulle dimensioni degli spartitraffico longitudinali l’art. 7 del Regolamento prevede una larghezza non inferiore a cm 50 mentre, per la larghezza, ci si riferisce ad un parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il n. 6573, del 29 ottobre 2013, che suggerisce una misura minima di almeno 15 cm.
Si consiglia di adottare, almeno per la parte adiacente la pista ciclabile, un angolo smussato in modo da evitare l’impatto tra pedale della bicicletta e cordolo.
Inoltre le ciclabili realizzate a quota inferiore dell’eventuale marciapiede adiacente e/o con cordolo fiancheggiante dovrebbero avere una dimensione maggiore rispetto ai minimi di legge, in modo da evitare, il più possibile, pericolosi impatti tra parti della bicicletta e gradini.
Gli spartitraffico possono essere di qualsiasi tipologia, conformi al codice della strada e al relativo regolamento, segnalati, nelle testate, mediante dispositivi a luce propria gialla fissa o a luce riflessa gialla, eventualmente integrate da luci semaforiche gialle lampeggianti e applicazioni rifrangenti. Le cuspidi degli spartitraffico possono, inoltre, essere presegnalate con appositi dispositivi approvati dal Ministero dei Lavori pubblici (art. 175 regolamento CdS).
Piste ciclabili in corsia riservata (art. 6 DM 557/1999)
Può essere di due tipi:
a) su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia;
b) su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale.
Per la tipologia a) possono comunque sussistere piste ciclabili formate da due corsie riservate contigue nei seguenti casi:
1) sulle strade pedonali, qualora l'intensità del traffico ciclistico in rapporto a quello pedonale ne richieda la realizzazione; in tale caso si tratta di corsie di opposto senso di marcia ubicate in genere al centro della strada;
2) sulla carreggiata stradale, qualora l'intensità del traffico ciclistico ne richieda la realizzazione; in tale caso si tratta di corsie ciclabili nello stesso senso di marcia ubicate sempre in destra rispetto alla contigua corsia destinata ai veicoli a motore.
Tale soluzione è obbligatoria quando sussistono condizioni di particolare intensità del traffico ciclistico ed il suo flusso risulti superiore a 1.200 unita/ora, per almeno due periodi di punta non inferiori a quindici minuti nell'arco delle ventiquattro ore.
Salvo casi particolari, per i quali occorre fornire specifica dimostrazione di validità tecnica della loro adozione ai fini della sicurezza stradale, specialmente con riferimento alla conflittualità su aree di intersezione, non è consentita la realizzazione di piste ciclabili a doppio senso di marcia con corsie ubicate entrambe sullo stesso lato della piattaforma stradale.
In generale:
a) sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento le piste ciclabili - ove occorrano – le piste ciclabili devono essere realizzate in sede propria, salvo i casi nei quali i relativi percorsi protetti siano attuati sui marciapiedi;
b) sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali extraurbane, le piste ciclabili possono essere realizzate oltre che in sede propria, anche su corsie riservate;
c) sulle strade locali urbane, le piste ciclabili - ove occorrano - devono essere sempre realizzate su corsie riservate.
Caratteristiche plano-altimetriche e velocità di progetto
Un aspetto molto trascurato nella progettazione di piste ciclabili è quello dell’art. 8 del Regolamento, che riporta norme tecniche fondamendali per un buon percorso ciclabile.
In particolare le pendenze longitudinali non possono, generalmente, superare il 5%, fatta eccezione per le rampe degli attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per le quali si può arrivare ad un massimo del 10%. Inogni caso la pendenza media longitudinale consigliata pari al 2%, valutata su basi chilometriche.
I raggi di curvatura orizzontale, altra nota dolente nelle piste realizzate, in genere, devono risultare superiori a 5,00 m (misurati dal ciglio interno della pista); eccezionalmente, in aree di intersezione ed in punti particolarmente vincolati, detti raggi di curvatura possono essere ridotti a 3,00 m, purché venga rispettata la distanza di visuale libera e la curva venga opportunamente segnalata, specialmente nel caso e nel senso di marcia rispetto al quale essa risulti preceduta da una livelletta in discesa.
Il sovralzo in curva deve essere commisurato alla velocità di progetto ed al raggio di curvatura adottato, tenuto conto sia di un adeguato coefficiente di aderenza trasversale, sia del fatto che per il corretto drenaggio delle acque superficiali è sufficiente una pendenza trasversale pari al 2%, con riferimento a pavimentazioni stradali con strato di usura in conglomerato bituminoso.
Attraversamenti ciclabili
Gli attraversamenti delle carreggiate stradali effettuati con piste ciclabili devono essere realizzati con le stesse modalità degli attraversamenti pedonali, tenendo conto di comportamenti dell'utenza analoghi a quelli dei pedoni, e con i dovuti adattamenti richiesti dall'utenza ciclistica (ad esempio per la larghezza delle eventuali isole rompitratta per attraversamenti da effettuare in più tempi).
Per gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione ad uso promiscuo con i veicoli a motore ed i pedoni, le piste ciclabili su corsia riservata devono in genere affiancarsi al lato interno degli attraversamenti pedonali, in modo tale da istituire per i ciclisti la circolazione a rotatoria con senso unico antiorario sull'intersezione medesima.
Per gli attraversamenti a livelli sfalsati riservati ai ciclisti (piste ciclabili in sede propria) va in genere preferita la soluzione in sottopasso, rispetto a quella in sovrappasso, assicurando che la pendenza longitudinale massima delle rampe non superi il 10% e vengano realizzate, nel caso di sovrappasso, barriere protettive laterali di altezza non inferiore ad 1,50 m.
L’art. 146 del Regolamento del Codice della Strada dispone che:
-gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione. Non è quindi corretto inserire un segnale di STOP in corrispondenza degli attraversamenti che godono delle stesse regole degli attraversamenti pedonali;
-gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali è di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig.II.437 Regolamento Cod. Strada).
-in caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale è sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale;ù
-analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei velocipedi che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta.
Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.324 Regolamento Cod. Strada) localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale. Sulle strade extraurbane e sulle strade urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale triangolare di pericolo di cui alla figura II.14 del Regolamento del Cod. Strada. Il segnale può essere impiegato in versione con illuminazione propria e in tal caso ne è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione concentrata sulla segnaletica orizzontale. Può essere installato a doppia faccia, ai due lati della carreggiata ovvero al di sopra della stessa. È sempre disposto in corrispondenza dell'attraversamento.
Gli attraversamenti possono essere anche dotati di semafori. In questo caso di applica l’art. 41 del Codice della Strada che prevede l’utilizzo di lanterne semaforiche per velocipedi con segnale a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci delle lanterne semaforiche normali:
- rosso, con significato di arresto;
- giallo, con significato di preavviso di arresto;
- verde, con significato di via libera;
ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
Aree di parcheggio
Ogni progetto di pista ciclabile deve essere corredato dall'individuazione dei luoghi e delle opere ed attrezzature necessarie a soddisfare la domanda di sosta per i velocipedi ed eventuali altre esigenze legate allo sviluppo della mobilità ciclistica, senza che si abbiano intralci alla circolazione stradale, specialmente dei pedoni. L'individuazione in questione si riferisce, in particolare, sia ai poli attrattori di traffico sia ai nodi di interscambio modale. Questo è uno degli aspetti più trascurati nella progettazione dei percorsi ciclabili.
Inoltre, nei nuovi parcheggi per autovetture ubicati in contiguità alle piste ciclabili, debbono essere previste superfici adeguate da destinare alla sosta dei velocipedi.
Superfici ciclabili
Sulle piste ciclabili deve essere curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti, specialmente con riferimento alle pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti.
Sulle piste ciclabili non è consentita la presenza di griglie di raccolta delle acque con elementi principali paralleli all'asse delle piste stesse, né con elementi trasversali tali da determinare difficoltà di transito ai ciclisti.
Quanto sopra in riferimento alle norme del Codice della Strada, del relativo Regolamento e del D.M. 557/1999.
Per le altre tipologie di percorsi ciclabili, e in particolare per le Ciclovie, si rimanda alle norme specifiche, all’allegato B del “Piano Generale della Mobilità Ciclistica urbana ed extra-urbana 2022-2024”, e alla Direttiva Ministeriale prot. n. 375 del 20/07/2017, con il suo allegato A, dove si definiscono i criteri di progettazione per la realizzazione del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche.
Per approfondimenti vedi anche:
Piste ciclabili. Cosa cambia dopo la modifica al Codice della Strada
Piste e percorsi ciclabili: i dettagli progettuali da non sottovalutare
Pavimentazioni per le piste ciclabili: breve guida per il professionista tecnico
Quali pavimentazioni per la mobilità lenta? Una Guida alla scelta
*Raffaele Di Marcello, Architetto, Dottore di ricerca in sociologia, è esperto di mobilità ciclistica. Ha conseguito un master in mobility management ed ha al suo attivo diverse pubblicazioni su cicloturismo, mobility management, mobilità ciclistica. Già responsabile e membro del Centro Studi della FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, e presidente dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo, è stato funzionario pubblico presso la Provincia di Teramo e, attualmente, ricopre il ruolo di Responsabile del servizio Governo del Territorio del Comune di Giulianova. Professionalmente si occupa di urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia e lavori pubblici, oltre ad essere attivo, anche attraverso l'adesione ad associazioni locali e nazionali, nel campo della tutela dell'ambiente, turistico, sviluppo territoriale e sostenibile. È presidente della sezione Abruzzo dell'UNITEL e Consigliere nazionale dell'Unione.
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