di Raffaele Di Marcello
È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, entrata in vigore il 1 gennaio 2026.
Tra le novità che riguardano edilizia ed urbanistica c'è il comma 23 dell'art. 1 che, all’articolo 5, comma 10, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: « rilasciato » inserisce la frase: « o conseguito » e dopo le parole: « in sanatoria » aggiunge le
seguenti: « , anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».
In pratica gli interventi di rigenerazione urbana, di cui al comma 9 dell'art. 5 del DL 70/2011 come convertito con Legge 106/2011, possono ora riferirsi, senza alcun dubbio intepretativo, anche agli immobili oggetto di condono edilizio e non solo a quelli oggetto di sanatoria. Inoltre tra i titoli "in sanatoria" rientrano anche quelli "conseguiti", cioè le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, e non solo quelli rilasciati (i permessi di costruire),
Il comma 10, come modificato, è riportato di seguito.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato o conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Sembrerebbe, quindi, risolto il problema interpretativo che aveva portato la giurisprudenza, negli ultimi mesi, a considerare gli immobili oggetto di condono edilizio oggetto solo di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo. Il condizionale è d'obbligo, dato che l'art. 9-bis del D.P.R. 380/2001, che individua lo stato legittimo degli immobili, non fa menzione delle norme sui condoni edilizi.
Attendiamo, quindi, di vedere "che effetto farà" la nuova normativa, nella speranza di un chiarimento definitivo, sia legislativo che giurisprudenziale.
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