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Illustrazione del Decreto Fiscale

Pubblicato il 29/05/2012
Pubblicato in: Articoli

A cura del collega geom. Antonio Gnecchi.

D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (G.U. 2 marzo 2012, n. 52) convertito, con modificazione dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (G.U. n. 99 del 28 aprile 2012)

Il testo del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, conosciuto come “Decreto sulle semplificazioni fiscali”, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, è entrato in vigore il girono 2 marzo 2012, e contiene numerose disposizioni per il settore amministrativo e in quello edilizio, specie in materia fiscale.
Di seguito si riportano le principali novità introdotte dal dettato legislativo in parola.
Art. 1 – Rateizzazioni debiti tributari.
Co. 5 – Esclusione dagli appalti pubblici per irregolarità fiscale.
Intervenendo sull’articolo 38, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 (cd. “Codice degli appalti pubblici”), il D.L. in commento precisa le condizioni di esclusione dalle gare d’appalto pubbliche, in caso di violazioni di obbligo di pagamento di imposte e tasse (di cui al citato art. 38, co. 1, lett. g), del “Codice degli appalti pubblici”).
In particolare, viene specificato che le suddetta causa di esclusione opera nel caso in cui i debiti tributari, oltre ad essere definitivamente accertati e di importo superiore a 10.000 euro, siano anche “certi, scaduti ed esigibili”.
Tale precisazione normativa, si ritiene diretta ad escludere la situazione di “irregolarità fiscale>” per l’impresa che abbia ottenuto la rateizzazione del proprio debito fiscale definitivamente accertato. In questi caso, pertanto, non opererà la causa di esclusione dalla gara d’appalto, di cui al citato art, 38, co. 1, lett. g), del ”Codice degli appalti pubblici”.
Art. 2  - Comunicazione e adempimenti fiscali.
Co. 1 – Adempimenti per accedere ad agevolazioni fiscali.
Il decreto in parola stabilisce che, in caso di inosservanza degli adempimenti formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, il contribuente possa, tardivamente, presentare le comunicazioni obbligatorie ovvero assolva i particolari adempimenti previsti, a condizione che.
abbia i requisiti richiesti dalle norme di riferimento
effettui la comunicazione o esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile,
versi contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro mediante F24,
che la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state già avviate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Co. 4 – compensazioni IVA : il D.L. “Semplificazioni fiscali” abbassa, da 10.000 a 5.000 euro, la soglia dei crediti IVA liberamente compensabili.
La compensazione, ai fini IVA, del credito annuale o relativo a peridi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000 euro annui, potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
I termini e le modalità attuative della disposizione verranno stabiliti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Co. 6 – Elenco clienti – fornitori : dal 1° gennaio 2012 viene reintrodotto il cd. “elenco clienti fornitori” ovverossia l’obbligo di comunicazione di tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA effettuate per ciascun cliente e fornitore.
Tale elenco sostituisce la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle sole operazioni di importo superiore a 3.000 euro (cd. Spesometro).
Inoltre, viene stabilito che, per le operazioni per le quali non  previsto l’obbligo di emissione della fattura,m la comunicazione debba essere inviata unicamente se le stesse sono di importo non inferiore a 3.000 euro (al lordo dell’IVA).
Art.3 -  Facilitazioni per imprese e contribuenti.
Co. 3 – rinviata al 1° luglio 2012 l’entrata in vigore della somma che prevede il pagamento  di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro esclusivamente tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali. Viene previsto che per  il calcolo della soglie non va tenuto della tredicesima mensilità
Co. 4-quater : elevate le soglie per essere considerati contribuenti minori ai fini delle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione. I limiti vengono allineati a quelli previsti per poter accedere alla contabilità semplificata e per effettuare i versamenti Iva con periodicità trimestrale (vale a dire a 400 mila e a 700 mila euro).
Articolo 4 – Fiscalità locale.
Co. 1 – per avere efficacia immediata, le delibere dell’addizionale comunale IRPEF, vanno pubblicate su INTERNET entro il 20 dicembre 2012.
Co. 1-bis – I contratti di locazione a cedolare secca, non pagano bollo e registro.
Co. 1-ter – sono esenti dall’IMU, ma non dalle imposte sui redditi, i fabbricati rurali strumentali collocati nei comuni montani o parzialmente montani.
Co. 1-quater – l’imposta di scopo si applica sulla base dell’imponibile IMU.
Co. 1-quinquies – i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento Finanze le delibere sull’addizionale IRPEF.
Co. 4 – vengono abolite le norme che limitavano la possibilità di comuni e province di variare le aliquote dei tributi locali e le addizionali.
Co. 5 – correttivi IMU: viene estesa l’esenzione per i terreni considerati “non edificabili” anche a quelli posseduti da società di imprenditori agricoli professionali. Viene prevista una sola applicazione delle esenzioni nel caso di nuclei familiari che abbiano residenza e dimora abituale in due immobili diversi dello stesso comune. Per i terreni posseduti e condotti da agricoltori professionali il moltiplicatore da applicare alla rendita catastale aggiornata è 110 e non 135. Viene abbattuta del 50% la base imponibile degli edifici storici e di quelli dichiarati inagibili o inabitabili. L’IMU sull’abitazione principale può essere versata in tre rate (a8 giugno, 17 settembre e 17 dicembre). Le prime due rate sono calcolate ad aliquote standard. I fabbricati rurali strumentali non ancora accatastati pagano l’IMU in un'unica soluzione al saldo di dicembre. L’aliquota definitiva viene fissata con DPCM entro il 10 dicembre 2012. Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli viene introdotto un meccanismo di abbattimento delle prime quote di imponibile.
Co. 5, lett. f) – la quota erariale dell’IMU non si applica agli immobili ex IACP. I comuni, possono assimilare alla prima casa gli immobili degli anziani ricoverati o dei cittadini stranieri, purché non locali.
Co. 5, lett.  g) – non è dovuta la quota erariale sugli immobili dei comuni utilizzati per scopi non istituzionali.
Co. 5, lett. h) – il saldo di dicembre si può pagare anche con bollettino postale.
Co. 5, lett. i) – rateazione IMU: l’IMU si paga in due rate, il 18 giugno e il 17 dicembre; nel caso dell’abitazione principale si può scegliere di versare in tre rate (la seconda il 17 settembre). I comuni accertano convenzionalmente nel bilancio le entrate stimate dal Ministero dell’economia. Il Governo, sulla base del gettito effettivo, può correggere le aliquote standard con DPCM entro il 10 dicembre. I proprietari che hanno registrato variazioni rilevanti ai fini IMU, devono presentare la dichiarazione che sarà definita con DM. Per gli immobili posseduti al 1à gennaio l’obbligo scatta dal 30 settembre.
Co. 5, lett. i-m) – dal 2013 le delibere IMU devono essere pubblicate sul sito delle Finanze entro il 30 aprile. L’invio deve avvenire entro il 23 aprile. Continua ad applicarsi il meccanismo dei rimborsi per la provincia di Trento e Bolzano.
Co. 5-bis – il governo può modificare con DPCM l’elenco dei comuni nei quali si applica l’esenzione.
Co. 5-ter – 5-quater: sono abrogate le vecchie  regole per la determinazione dell’imponibile degli immobili storici.
Co. 5-sexies : per gli immobili di interesse storico o artistico l’imponibile sui canoni di locazione è ridotto del 35% e quello dell’IMU del 50%.
Co. 5-septies : negli acconti IMU sugli immobili di interesse storico o artistico si tiene conto delle nuove riduzioni.
Co. 5-octies: gli immobili distrutti o resi inagibili dal terremoto dell’Abruzzo sono esenti da Ires, Irpef e IMU.
Co. 6  – in trasferimenti erariali non fiscalizzati agli enti locali seguono i meccanismi del 2011.
Co. 7 – entro il 30 marzo 2012 il ministero dell’Interno ha erogato un acconto pari al 70% di quanto trasferito nel marzo 2011.
Co. 8 – i comuni nei quali i tagli ai trasferimenti siano superiori alle spettanze devono versare la differenza allo Stato.
Co. 9 – gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi, o non ne certificano il rispetto, subiscono una sanzione pari all’1% delle entrate correnti che risultano nel bilancio consuntivo del penultimo esercizio precedente quello in cui viene rilevata la mancata copertura. La sanzione si applica sui trasferimenti e, in caso di in capienza, l’ente è tenuto a versare la somma al bilancio dello Stato.
Co. 10 e co. 11- è abrogata definitivamente l’addizionale dell’energia elettrica.
Co. 12-bis : la sanzione per gli enti inadempienti sul Patto non è più limitata al 3% delle entrate correnti.
Co. 12-quinquies : in caso di separazione o divorzio l’IMU è dovuta dall’assegnatario dell’abitazione.
Art. 4-ter : Patti di stabilità – co. 1 e co. 2 : i comuni che nel 2012 prevedono di conseguire un surplus nel Patto di Stabilità comunicano entro il 30 giugno alla Ragioneria generale gli spazi finanziari che sono disposti a concedere. Quelli che prevedono un risultato negativo rispetto agli obiettivi comunicano entro la stessa data gli spazi di cui hanno bisogno.
Co. 3 e 5 – ai comuni cedenti è riconosciuto un incentivo di 500 milioni. Gli spazi finanziari liberati vengono distribuiti ai comuni richiedenti in proporzione alle richieste.
Co. 6 – sindaco, ragioniere e revisori attestano che gli spazi finanziari sono stati utilizzati solo per i pagamenti di investimenti.
Co. 7 e 9 – ai comuni cedenti viene ridotto l’obiettivo di Patto per i due anni successivi per un importo pari alla metà degli spazi finanziari ceduti. Ai riceventi, l’obiettivo di Patto viene incrementato nei due anni successivi per un importo pari alla metà degli spazi ricevuti.
Co. 10 – negli enti locali il turn over viene raddoppiato, permettendo assunzioni pari al 40% (in termini di spesa e di teste) delle assunzioni. Le assunzioni nei servizi sociali vengono calcolate al 50% (ma non nei conteggi sui tetti di spesa di personale in rapporto alle uscite correnti). L’estensione dei tetti di spesa di personale (50% delle spese correnti) alle società è immediatamente applicabile, ma sarà disciplinata con un DPCM.
Co. 11 – i comuni fino a 5 mila abitanti non devono superare le spese di personale del 2009.
Co. 12 – i limiti di spesa per le assunzioni a termine possono essere superate per i contratti strettamente necessari a Polizia Locale e servizi sociali, senza superare la spesa del 2009.
Co. 13 e 14 – i limiti agli incarichi a tempo negli enti locali salgono al 10% dell’organico disponibile, elevabile al 20% nei comuni fino a 100 abitanti e al 13% in quelli fino a 250 mila. I contratti attuali che superano il limite e scadono entro fine 2012, possono essere rinnovati per una sola volta.
Art. 6- Catasto – co. 1: viene precisato che l’Agenzia del Territorio non piò offrire liberamente i suoi servizi sul mercato, mentre diventa ufficialmente competente per le attività di valutazione richieste dalle P.A. Però con la sola remunerazione dei costi sostenuti. In sostanza, l?agenzia esce dalla logica della commercializzazione delle sue competenze.
Co. 2 e 5 – ai fini TARES, quale nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che dal 2013 sostituirà la  tassa (o tariffa) sullo smaltimento dei rifiuti, per gli immobili con situazione catastale non aggiornata, in prima battuta si farà riferimento a una superficie convenzionale, attribuita dall’Agenzia del Territorio sulla base degli elementi informativi in suo possesso. Ciò vale sia per le abitazioni prive di una planimetria catastale definitiva sia per quelle che a seguito di interventi (come le ristrutturazioni) non sono state oggetto di comunicazione nei tempi previsti all’amministrazione finanziaria.
Le modifiche all’uso del suolo nelle singole particelle catastali sono dichiarate dagli interessati in base al provvedimento dell’Agenzia del Territorio (ancora da emanare); le sanzioni per l’inadempimento scattano solo da quella data. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità, personali e fatti sono valide e utilizzabili anche se prodotte al conservatore dei registri immobiliari. I certificati catastali rilasciati dall’Agenzia del Territorio sono validi anche se prodotti a soggetti non privati.
Co. 5-bis e 5-ter : Agenzie fiscali e agenti della riscossione possono accedere senza oneri alle banche dati dell’Agenzia del Territorio e di comuni, province e regioni e all’anagrafe immobiliare integrata. Le altre pubbliche amministrazioni accedono invece alle sole banche dati ipocatastali del Territorio.
Co. 5-quater – co. 5-terdecies: anche il private accede gratis alla banca dati ipocatastali del Territorio, se la consultazione è su un immobile in proprietà o su cui vanta dei diritti reali. Il direttore dell’Agenzia stabilirà le modalità dell’accesso, anche online.
Per visure a pagamento in via telematica, riduzione del 10%. Idem nella baca dati catastale (DL 533/54).
Modifiche alla tabella allegata al titolo III del DL 533/54, sui “tributi catastali”; la più rilevante è che per certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici, oltre al dovuto per le consultazioni, si pagheranno 4 euro (dal 1° ottobre 2012).
Co, 5-quaterdecies: dopo l’articolo 2645-ter del codice civile, viene inserito un ulteriore comma.
È stato, infatti, introdotto nel codice civile la trascrivibilità nei registri immobiliari dei vincoli sugli immobili a vantaggio di enti pubblici o istituti per pubbliche finalità o discendenti dalle leggi o da norme regionali o comunali.
Sono essenzialmente vincoli derivanti da  esigenze urbanistiche o dalla pianificazione urbanistica comunale (es. diritti edificatori del PGT).
Finora la loro trascrizione non era espressamente prevista: si faceva sulla scorta della giurisprudenza che l’aveva ammessa.
Co. 5-quinquiesdecies : estesa la cancellazione semplificata delle ipoteche (cioè senza atto notarile) a quelle estinte per decorso di 20 anni dall’iscrizione. Per ottenerla, va chiesta al creditore, che esegue la richiesta domandando all’ufficio dei registri immobiliari di procedere (a meno di giustificato motivo alla cancellazione o di ragioni di credito).

Brescia, li 27 maggio 2012.


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