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Il blocco delle progressioni è solo dal 2011

Pubblicato il 12/01/2011
Pubblicato in: Articoli

Il decreto legge n. 78 non blocca le progressioni di competenza del 2010. La recente deliberazione n. 1015 della Corte dei conti della Lombardia analizza nel dettaglio alcune conseguenze dell’art. 9, comma 21, della manovra estiva sulla possibile carriera dei dipendenti degli enti locali. Nell’ambito del più generale contenimento della spesa pubblica il legislatore ha previsto che le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Senza soffermarsi sulla presunta o meno incostituzionalità della disposizione, i giudici contabili lombardi estendono il campo di applicazione della norma, la quale andrà applicata su ogni variazione di inquadramento del dipendente e quindi sia sulle progressioni orizzontali che verticali.

A ben vedere gli artt. 23 e 24 del Dlgs n. 150/2009 identificano chiaramente e separatamente le due tipologie di avanzamento dei lavoratori: quelle denominate “economiche” sono riferibili a quelle orizzontali, quelle denominate di “carriera” sono relative a quelle verticali.

 

Dal punto di vista letterale, quindi, la possibilità di effettuare nel prossimo triennio delle progressioni valevoli solo ai fini giuridici sembra essere limitata solamente all’ipotesi di passaggio da categoria a categoria.
Eppure diverse amministrazioni locali in ambito di contrattazione sindacale stanno ipotizzando di esportare il principio anche alle progressioni orizzontali, le quali però potrebbero avere un blocco specifico dal comma 1 dell’art. 9 della legge n. 122/2010, laddove si prevede che per il triennio i trattamenti spettanti non possono essere superiori a quelli ordinariamente spettanti per l’anno 2010.
L’attuale disposto non sembra permettere “eccezioni” al passaggio di posizione economica che quindi parrebbe bloccato agli importi spettanti per il 2010.
Ma nel 2011 potranno essere disposti nuovi inquadramenti con decorrenza 2010?
La Corte dei conti della Lombardia propende giustamente per il sì. La disposizione non ha infatti valore retroattivo e nel silenzio normativo possono essere fatte salve le progressioni disposte nel 2011 ma che hanno efficacia retroattiva al 2010, qualora i presupposti per la maturazione dell’inquadramento successivo si siano verificati nell’anno precedente al periodo preso in considerazione dalla norma.
È proprio il caso delle progressioni orizzontali. Quelle relative al 2010 potranno quindi essere portate a termine anche se l’inquadramento avverrà nel 2011, purché si rispettino tutti i disposti contrattuali dell’istituto ovvero:
1. l’ente deve avere già approvato i criteri per l’attuazione dei passaggi;
2. il fondo 2010 dovrà già essere stato contrattato in tempo utile, con la previsione della quantità delle risorse da destinare a progressione orizzontale;
3. i lavoratori devono essere a conoscenza che l’attività del 2010 sarà utile anche alle procedure selettive relative alle progressioni;
4. la valutazione deve avvenire al termine del periodo lavorativo e quindi nei primi mesi del 2011.
Non sono ammesse condotte elusive dipendenti da valutazioni discrezionali dell’amministrazione e non rientranti nei disposti contrattuali.
(Gianluca Bertagna, www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com)

 

 


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