Alto Contrasto Reimposta
Iscriviti Area Riservata
Menu
Menu
Stemma

Idoneità degli alloggi

Pubblicato il 15/09/2011
Pubblicato in: Articoli

IDONEITA’ DEGLI ALLOGGI (seconda parte)
Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (commento a cura di Antonio Gnecchi)

La legge n. 94 del 2009 ( decreto sicurezza) ha modificato l’articolo 29 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, in materia di ricongiungimento familiare ed ha introdotto, fra l’altro, alcune novità relative al requisito dell’idoneità degli alloggi necessaria per poter avviare la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare.
La modifica introdotta
È limitata alla verifica  dei requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti, ma è anche condizionata dal rispetto dei requisiti igienico sanitari per certificare l’idoneità dell’alloggio, da utilizzare anche  per altre forme di disponibilità, quali l’ottenimento o il rinnovo della carta di soggiorno, ovvero per motivi di lavoro o di ospitalità..
Ai fini del ricongiungimento familiare, per quanto riguarda la presenza di un figlio di età inferiore a 14 anni, l’articolo 29, comma 3, lett. a) del T.U., approvato con  D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m. dispone che  “nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà”:
1. per gli alloggi pubblici di proprietà del Comune, tale consenso viene generalizzato e prestato per tutti i procedimenti;
2. per gli alloggi di proprietà privata, il consenso viene eventualmente prestato dal proprietario nell’ambito di ogni singolo procedimento.
I criteri per l’accertamento delle superfici minime e dei requisiti igienico sanitari degli alloggi, si applicano anche nell’ipotesi di regolarizzazione di colf e badanti con finalità assistenziali per i quali viene effettuata proposta di contratto di soggiorno (art. 5-bis T.U. del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.) e pertanto, al fine del rilascio dell’attestazione di conformità igienico sanitaria, nonché dell’idoneità abitativa dell’alloggio ove risiede il lavoratore, si deve tenere conto della ulteriore presenza dell’assistito e di eventuali altri componenti il nucleo familiare (nell’ipotesi minima di un lavoratore con qualità di colf o badante e un assistito, la superficie minima per abitante dell’alloggio è riferita a due persone pari ad almeno mq 38).
La normativa non si applica in caso di ricongiunzione familiare dei rifugiati (’art. 29-bis e 29, comma 3 , lett. a), del citato D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche.
Con la Circolare n. 7170 del 18 novembre 2009, il Ministero dell’Interno intendeva fare chiarezza sull’applicazione dell’articolo 1, comma 19, della legge n. 94/2009, precisando però che i comuni, nel rispetto della propria autonomia, potevano far riferimento alla normativa contenuta nel D.M. 5 luglio 1975.
Sia la legge 94/09 sia la Circolare però non hanno chiarito definitivamente ogni dubbio circa le modalità, i criteri e l’espletamento della procedura prevista dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 286 del 1998.
La circolare sopra citata  fa riferimento al D.M. 5 luglio 1975 che stabilisce i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti e precisa anche di veririficare i requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione.
Fermo restando quindi questi ultimi requisiti, volendo attenersi al D.M. del 1975, l’idoneità abitativa è assicurata se sussistono le seguenti condizioni:
monolocale, con servizio, di mq. 28 e fino a mq. 38, con soggiorno di almeno mq. 14 e stanza da letto di mq. 9, è idoneo per 1 persona
monolocale, con servizio, di mq. 38 e fino a mq. 42, con soggiorno di almeno mq. 14 e stanza da letto di mq. 14, è idoneo per 2 persone
alloggio, con bagno, di mq. 42 e fino a mq. 56, è idoneo per 3 persone
alloggio, con bagno, di mq. 56 e fino a mq. 66, è idoneo per 4 persone
alloggio, con bagno, di mq. 66 e fino a mq. 76, è idoneo per 5 persone
alloggio, con bagno, di mq. 76 e fino a mq. 86, è idoneo per 6 persone
alloggio, con bagno, di mq. 86, è idoneo per 7 persone
oltre mq. 86, ci vogliono 10 mq. per ogni abitante in più.
Il D.M. del 1975 non precisa come devono essere misurate le superfici da computare in relazione al numero previsto degli occupanti, ma sicuramente si deve far riferimento alla superficie utile interna dell’alloggio (scopabile, per intenderci).
Diverse, invece sono le modalità di calcolo previste dalla DGR n. 7/19638 del 26 novembre 2004, che pur considerando, agli effetti della superficie utile abitabile in relazione ai diversi tagli degli alloggi, anche i requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione, risultando più restrittive circa il numero previsto degli occupanti in relazione alle rispettive superfici massime stabilite.
La validità dell'attestazione è riconosciuta dalla Questura per una durata di 6 mesi dal rilascio.
Diversamente da quanto indicato su alcuni quotidiani e riviste specializzate, non è possibile che il comune approvi un proprio regolamento che definisca i termini di applicazione delle disposizioni in parola.
Per approvare il Regolamento ci vuole una norma che preveda o imponga di farlo; diversamente non si possono stabilire né definire criteri  e modalità di qualunque materia si tratti.
Uno strumento utile per una corretta applicazione delle succitate disposizioni, potrebbe essere un atto deliberativo della Giunta Comunale con il quale l’amministrazione esprima la sua volontà di aderire ad una delle due discipline applicative che la stessa Circolare 7170/2009 del Ministero lascia intravedere.
Questa deliberazione potrebbe stabilire alcune situazioni correlate, quali la validità dell’agibilità ai fini dei requisiti igienico sanitari, ovvero, le competenze degli uffici comunali, la disponibilità degli alloggi  in relazione dell’ospitabilità.
Per le eventuali condizioni di antigienicità o di inabitabilità degli alloggi, che potrebbero far venir meno il rilascio del certificato di idoneità, è necessario rifarsi al regolamento locale d’igiene che disciplina le relative condizioni.
Ricordo, infine, che l’idoneità dell’alloggio non interferisce per  l’espletamento delle funzioni di iscrizione o variazione anagrafica dello straniero; se mai c’è da far presente che l’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, modificato dall’articolo 1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dispone che “l’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie”.

CONCLUSIONI.
1- se il comune intende aderire alle indicazioni del Ministero dell’Interno, può far riferimento alla normativa contenuta del Decreto 5 luglio del 1975. In questo caso però non dovrà attenersi ai soli requisiti di superficie degli alloggi, ma a tutte le condizioni e caratteristiche contenute nel D.M. 5 luglio 1975,
2- se il comune non intende aderire alle indicazioni del Ministero dell’Interno, in considerazione del fatto che nel testo del nuovo articolo 29, comma 3, della legge n. 286 del 1998 non è espressamente fatto riferimento ai parametri stabiliti dal DM 5 luglio 1975, può continuare a far riferimento ai parametri della legge regionale per i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero degli occupanti e al RCI in ordine alle loro caratteristiche igienico edilizie.
3- Lo stesso Ministero, con la precedente circolare n. 1396 del 19 febbraio 2010, in ordine alla procedura di emersione dal lavoro irregolare, relativamente alla presentazione della documentazione relativa all’alloggio, precisa che è necessario esibire allo Sportello Unico il certificato di conformità dell’alloggio ai parametri di edilizia residenziale regionale.

Di seguito si riportano:
a) alcune informazioni di carattere generale sull’attestazione di idoneità degli alloggi
b) il testo del D.M. 5 luglio 1975
c) fac simile delibera di adozione dei criteri e parametri per il rilascio del certificato di idoneità degli alloggi (doppia versione)











ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO

Cosa è.
L’attestazione di idoneità dell’alloggio stabilisce quante persone possono vivere in una casa o in un appartamento. Il numero massimo di persone che può abitare in un appartamento è stabilito dalla  normativa statale (D.M. 5 luglio 1975, nel caso di applicazione dei parametri nazionali, ovvero, dal Regolamento regionale della Lombardia, 10 febbraio 2004, n. 1 e dalla  DGR 26 novembre 2004, n. 7/19638, nel caso di applicazione dei parametri della ERP.
Chi può richiederla.
Possono richiedere l’attestazione solamente le persone che hanno firmato il contratto di proprietà, affitto o comodato della casa o dell’appartamento interessato.
Come si ottiene.
Per avere l’attestazione di idoneità dell’alloggio bisogna presentare al competente ufficio comunale:
1- il modulo “Richiesta di attestazione di idoneità dell’alloggio”,
2- il contratto di proprietà, affitto o comodato dell’appartamento (vengono accettati solamente contratti registrati o in fase di registrazione),
3- la piantina tecnica o catastale dell’appartamento (come richiesto nel modello),
4- la fotocopia della carta di identità e/o il passaporto in corso di validità o la fotocopia del permesso di soggiorno,
5- la ricevuta del pagamento dei “diritti di segreteria”. L’importo dettagliato nel modello può essere pagato con bollettino di c/c postale n. …………………. intestato a “comune di ………… - Servizio Tesoreria” con causale: “Diritti di segreteria per rilascio idoneità dell’alloggio via ……….., n. …”,
Perché serve.
Serve per ottenere:
il contratto di soggiorno con datore di lavoro,
il ricongiungimento familiare o la coesione familiare con persone maggiori di 14 anni,
la carta di soggiorno per la moglie/il marito o per i figli di età compresa tra 14 e 18 anni,
il nulla-osta all’arrivo di un lavoratore straniero dall’estero a seguito del decreto flussi
il nulla-osta  per ospitare uno straniero per un limitato periodo di tempo
Quanto costa.
Il costo della richiesta di attestazione di idoneità dell’alloggio è variabile a seconda della necessità o meno del sopralluogo degli incaricati del comune.

RIFERIMENTI NORMATIVI.
1- Legge 25 dicembre 1954, n. 1228 (G.U. 12/1/1955, n. 8): legge sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione.
2- Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (G.U. 18/8/1998, n. 191, S.O. n. 139): “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
3- d.P.R.  31 agosto 1999, n. 394 (G.U. 3 novembre 1999, S.O. al n. 190/L): ”Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, articolo 6, modificato con l’articolo 5 del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (G.U.  10 febbraio 2005, n. 33).
4- Decreto legislativo n. 5 del 8 gennaio 2007 (G.U. 31 gennaio 2007, n. 25): con l’articolo 2, punto 1, lettera e) sostituisce l’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sul ricongiungimento familiare.
5- Legge 15 luglio 2009, n. 94 (G.U. 24/7/2009, n. 170 – S.O. n. 128/L): “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, con articolo 1:
il comma 18 inserisce dopo il primo comma dell’articolo 1, legge 24 dicembre 1954, n. 1228, un nuovo comma sulla verifica dell’UTC delle condizioni igienico sanitarie degli alloggi,
il comma 19 sostituisce la lettera a) dell’articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n, 286, sulla disponibilità dell’alloggio.
6- Decreto Ministeriale 5 luglio 1995 (G.U. 18/7/1975, n. 190)
7- Circolare del Ministero dell’Interno, n. 7170 del 18 novembre 2009 – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione -  Direzione  Centrale per l’immigrazione e dell’Asilo.


Di seguito si riportano le disposizioni che individuano i parametri regionali in materia di Edilizia Residenziale Pubblica:
1. Regolamento regionale  10 febbraio 2004, n. 1 (BURL n. 7 del 13/2/2004, 1° S.O.): “criteri generali per l’assegnazione e la gestione alloggi di Edilizia residenziale pubblica”
2. DGR 26 novembre 2004, n. 7/19638 (BURL n. 51 del 16/11/2004, 3° S.S.): “modificazioni allo schema di bando tipo per l’assegnazione degli alloggi di ERP”.

DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1975
(G.U. 18 luglio 1975, n. 190)

MODIFICAZIONI ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896 RELATIVAMENTE ALL'ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI D'ABITAZIONE.

Viste le istruzioni ministeriali 20-6-1896, concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato;
Considerata la necessità di apportare d'urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20-6-1896 per la parte riguardante l'altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, in attesa di procedere all'aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali stesse (1);
Decreta:
Art. 1
[1] L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
[2] Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.
"[3] Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria" (2).
Art. 2
[1] Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
[2] Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.
[3] Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
[4] Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
Art. 3
[1] Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1.000 s.l.m. per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
Art. 4
[1] Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.
[2] La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
[3] Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
Art. 5
[1] Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.
[2] Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
[3] Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.
Art. 6
[1] Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
[2] É comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
[3] Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Art. 7
[1] La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
[2] Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.
[3] Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Art. 8
[1] I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestìo, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
[2] All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.
Art. 9
[1] Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20-6-1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.
















Oggetto: criteri  e  parametri  per  l’accertamento dei requisiti  per il rilascio dell’attestazione
prevista dall’articolo 29, comma 3, lettera a), del T.U. di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998,
n.  286, così  come modificato  dall’articolo 1,  comma 19, della  legge  25  luglio 2009,
n. 94, e alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 7170 del 18 novembre 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” all’articolo 29, comma 3, lettera a), modificato dall’articolo 1, comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dispone che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità  « di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di ….»
L’articolo 6 del dPR 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, così come modificato dall’articolo 5, del dPR 18 ottobre 2004, n. 334, dispone che lo straniero, per sè e la sua famiglia, oltre che per il ricongiungimento di altri familiari, deve «... attestare la disponibilità di un alloggio, a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera a), del Testo Unico. A tal fine, l’interessato deve produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico sanitario rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio»
PRECISATO CHE:
l’ articolo 2, punto 1, lettera e), del  Decreto Legislativo n. 5 del 8 gennaio 2007,  sostituisce l’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 298, sul ricongiungimento familiare,
la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, con l’articolo 1, ha apportato modifiche a precedenti norme in materia di ricongiungimento familiare, ed in particolare:
il comma 18 inserisce dopo il primo comma dell’articolo 1, legge 24 dicembre 1954, n. 1228, un nuovo comma sulla verifica da parte dei competenti uffici comunali delle condizioni igienico sanitarie degli alloggi,
il comma 19 sostituisce la lettera a) dell’articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n, 286, sulla disponibilità dell’alloggio, sempre accertati dai competenti uffici comunali

CONSIDERATO CHE:
nel testo del nuovo articolo 29, comma 3, della legge n. 286 del 1998, non è espressamente fatto riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. 5 luglio 1975, e che è possibile continuare a far riferimento ai parametri della legge regionale per i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero degli occupanti e al RCI in ordine alle caratteristiche igienico sanitarie, 
la nuova formulazione dell’articolo 29, comma 3, del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, ha soppresso il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, ai fini dell’idoneità degli alloggi,
con la Circolare n. 7170 del 18 novembre 2009, il Ministero dell’Interno intendeva fare chiarezza sull’applicazione dell’articolo 1, comma 19, della legge n. 94 del 2009, precisando però che i comuni, nel rispetto della propria autonomina, potevano far riferimento alla normativa contenuta nel D.M. 5 luglio 1975,  
con la Circolare n. 1396 del 19 febbraio 2010 dello stesso Ministero dell’Interno, aveva precisato che “ nel caso in cui il lavoratore straniero è alloggiato presso il datore di lavoro ovvero è ospite di un terzo soggetto, è necessario esibire allo Sportello Unico:
a) certificato di conformità dell’alloggio ai parametri di edilizia residenziale regionale o ricevuta dell’avvenuta richiesta di detto certificato relativa all’abitazione del datore di lavoro o del terzo ospitante,
b) cessione di fabbricato per ospitalità, presentata dal lavoro o dall’ospitante alle competenti autorità di P.S.”
sia la legge 94/2004 sia la Circolare del Ministero non hanno chiarito definitivamente ogni dubbio circa le modalità, i criteri e l’espletamento della procedura prevista dall’articolo 29 del D. Lgs. 286/1998,
RITENUTO CHE:
in assenza di disposizioni normative che definiscano la nozione di idoneità abitativa (citata all’articolo 29, comma 3, lettera a) della legge 94/2009), appare comunque corretto mantenere la valutazione dell’idoneità dell’alloggio ancorata ai parametri definiti per l’edilizia residenziale pubblica,  (nel caso di applicazione parametri di ERP)
anche in assenza di disposizioni normative che definiscano la nozione di idoneità abitativa (citata all’articolo 29, comma 3, lettera a) della legge 94/2009), appare corretto riferire la valutazione dell’idoneità dell’alloggio ancorata ai parametri definiti dal D.M. 5 luglio 1975, come proposto dalla Circolare ministeriale del 2010, (nel caso di applicazione D.M. 5 luglio 1975)
PRECISATO CHE:
con la legge n. 94 del 2009, a partire dal’8 agosto 2009, per il ricongiungimento familiare, è chiesto al comune di svolgere un duplice accertamento, tanto sotto il profilo abitativo quanto sotto quello igienico sanitario,
la Circolare 7170 del 2010, oltre a fare riferimento al numero previsto degli occupanti in relazione alla superficie degli alloggi,  precisa anche di verificare i requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione, in adempimento a quanto stabilito dall’articolo 29, comma 3, D. Lgs. n. 286/1998,
lo straniero “rifugiato” che richieda il ricongiungimento familiare non deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa,
nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà,
le modifiche introdotte con le norme sopra citate pongono in capo ai competenti uffici comunali gli accertamenti e le verifiche anche in ordine ad elementi e parametri di carattere igienico sanitari precedentemente in capo all’ASL locale sulla base di quanto previsto dal dPR n. 334/2004 e nel contempo è stato soppresso il riferimento ai «..parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica».
RITENUTO: ALTRESI’ CHE
sulla base delle accennate disposizioni normative e delle sopra esposte considerazioni, di assegnare l’incarico del procedimento per il rilascio dell’attestazione di idoneità degli alloggi al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale il quale si avvarrà della collaborazione dell’Ufficio di Polizia Locale / Municipale, qualora l’iscrizione o la richiesta di variazione anagrafica possano dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza,
la presentazione del certificato di agibilità dell’immobile costituisca un elemento di validità che assicura il rispetto dei requisiti igienico sanitari richiesti dall’articolo 29, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come sostituito dalla legge n. 94 del 2009, oltre che sostituire la presentazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, resa ai sensi dell’articolo 7, del DM n. 37 del 22 gennaio 2008,
è necessario esibire allo Sportello Unico il certificato di conformità dell’alloggio (o ricevuta dell’avvenuta richiesta di detto certificato), per il lavoratore straniero alloggiato presso il datore di lavoro ovvero se è ospite di un terzo soggetto,
è necessario esibire allo Sportello Unico il certificato di conformità dell’alloggio per lo straniero ospite di un terzo soggetto, qualora l’ospitabilità si protragga per più di tre mesi
VISTI:
l’articolo 117, comma1, lettera i), 3 e 16 della Costituzione
l’articolo 43, primo e secondo comma del Codice Civile,
la legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
gli articoli 46 e 47 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445,
l’articolo 12 del RD 27 luglio 1934, n, 1265,
l’articolo 2 del DM 5 luglio 1975,
Regolamento regionale  10 febbraio 2004, n. 1 (BURL n. 7 del 13/2/2004, 1° S.O.): “criteri generali per l’assegnazione e la gestione alloggi di Edilizia residenziale pubblica” (nel caso di applicazione parametri di ERP)
DGR 26 novembre 2004, n. 7/19638 (BURL n. 51 del 16/11/2004, 3° S.S.): “modificazioni allo schema di bando tipo per l’assegnazione degli alloggi di ERP”. (nel caso di applicazione parametri di ERP)
Decreto Ministeriale 5 luglio 1995 (G.U. 18/7/1975, n. 190) (nel caso di applicazione D.M. 5 luglio 1975)
la Circolare del Ministero dell’Interno, n. 7170 del 18 novembre 2009 – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione -  Direzione  Centrale per l’immigrazione e dell’Asilo.
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per quanto di competenza, dal responsabile dell’Ufficio Tecnico, e dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione d’entrata, non si rende necessario acquisire l’attestazione di copertura finanziaria,

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge,

DELIBERA
1) di applicare i principi di cui alle disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica per accertare l’idoneità degli alloggi per quanto riguarda i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero degli occupanti e al Regolamento comunale d’igiene in ordine alle caratteristiche igienico sanitarie, ((nel caso di applicazione parametri di ERP)
(ovvero)
1) di applicare i principi di cui alle disposizioni contenute nel D.M. 5 luglio 1975 per accertare l’idoneità degli alloggi sia per quanto riguarda i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero degli occupanti, sia in ordine alle caratteristiche igienico sanitarie. (nel caso di applicazione D.M. 5 luglio 1975)
2) di assegnare l’incarico del procedimento del procedimento per il rilascio dell’attestazione di idoneità degli alloggi al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale il quale si avvarrà della collaborazione dell’Ufficio di Polizia Locale / Municipale, qualora l’iscrizione o la richiesta di variazione anagrafica possano dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza,
3) di fornire all’Ufficio Tecnico comunale, quale referente dello Sportello Unico dell’immigrazione di questo comune, ai fini del rilascio del certificato di idoneità degli alloggi, per il ricongiungimento familiare e altre finalità previste dalle norme in materia, i  seguenti atti di indirizzo:
a) di ritenere valida la presentazione del certificato di agibilità dell’immobile ai fini del rispetto dei requisiti igienico sanitari richiesti dall’articolo 29, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come sostituito dalla legge n. 94 del 2009, oltre che sostituire la presentazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, resa ai sensi dell’articolo 7, del DM n. 37 del 22 gennaio 2008,
b)  la necessità di esibire allo Sportello Unico il certificato di conformità dell’alloggio (o ricevuta dell’avvenuta richiesta di detto certificato), per il lavoratore straniero alloggiato presso il datore di lavoro ovvero se è ospite di un terzo soggetto,
c)  la necessità di  esibire allo Sportello Unico il certificato di conformità dell’alloggio per lo straniero ospite di un terzo soggetto, qualora l’ospitabilità si protragga per più di tre mesi
d)   per le eventuali condizioni di  antigienicità o di inabitabilità degli alloggi, che potrebbero far venir meno il rilascio del certificato di idoneità, è necessario rifarsi al regolamento locale d’igiene che disciplina le relative condizioni.
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. gs. N. 267 del 2000.

IL SINDACO                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE


Utilità