L’Area Tecnica del Comune di Atena Lucana (SA), con nota n. 1318 del 12 marzo 2014, ha posto un quesito alla Corte dei Conti, sezione di Controllo della Campania, volto a conoscere se, stante l’obbligo del ricorso ad unica centrale di committenza, imposto ai Comuni dall’art. 33 comma 3-bis del Codice dei Contratti Pubblici, la stessa centrale (qualora costituita mediante accordo convenzionale art. 30 del D.P.R. n. 267/2000) potesse comunque far riferimento ad altri mercati elettronici presenti nell’ambito della pubblica amministrazione, senza doverne costituire uno proprio.
La Corte dei Conti, con deliberazione n. 180 del 10 luglio 2014, ha riscontrato che alla luce della nuova formulazione del comma 3 bis dell’art. 33 del Codice (come sostituito dall’art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014), non viene più previsto l’esclusivo affidamento ad unica centrale di committenza, in quanto i Comuni, “ pur continuando a procedere alle acquisizioni nell’ambito delle unioni di comuni, ovvero costituendo apposito accordo consortile tra comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”, possono anche ricorrere ad altro soggetto aggregatore o alle province ai sensi della legge n. 56/2014, ferma restando l’alternativa dell’acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti di elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, individuati nella norma negli strumenti elettronici gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
I Comuni, quindi, possono procedere all’acquisizione di beni, servizi e lavori mediante Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore, ma contestualmente, anche al di fuori della propria Centrale di Committenza e soltanto nel caso di beni e servizi (non per i lavori) possono procedere all’acquisizione mediante gli strumenti elettronici di altra centrale di committenza (come nel caso del MEPA di Consip).
In allegato, il parere della Corte dei Conti.
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