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Tutela costituzionale dell’Ambiente e dovere al buon andamento della P.A.

Pubblicato il 29/04/2025
Tutela costituzionale dell’Ambiente e dovere al buon andamento della P.A.

Prima della riforma del Titolo V Cost, avvenuta con L. cost. n.3/2001, dell’adozione del Codice dell’Ambiente, avvenuta nel 2004 e della riforma costituzionale del 2022 degli artt. 9 e 41 della Cost., l’Ambiente era tutelato soltanto da un punto di vista meramente estetico, come diritto individuale assoluto da parte del singolo ad un bel paesaggio, inteso nel senso di bellezza naturale, ed era tutelato pertanto soltanto in via amministrativa.

Invece nella tradizione costituzionale italiana pre-repubblicana retta dallo Statuto Albertino, mancava qualsiasi riferimento alla tutela paesaggistica.

Con il passare degli anni vi è stato un lento, costante e progressivo aumento di consapevolezza e maturazione, giuridica,ma anche e prima di tutto,  culturale, che la tutela ambientale  prevista a livello costituzionale (artt. 9 ,41 e 117,co.2 lett.s Cost.), a livello comunitario ex art. 25 Atto Unico Europeo e art. 3 T.U.E., art.130 R Trattato di Maastricht, art.174 Trattato di Amsterdam, art.191 T.F.U.E.,, art.37 Carta di Nizza,art.8 CEDU, dovesse essere garantita sempre da parte della Repubblica (infatti, la norma non dice lo Stato), ma intale concetto, ricomprende e intende una tutela multilivello, comprensiva di tutte le articolazioni territoriali, di tutti i soggetti istituzionali, che operano,a vario titolo (i cd. stakeholders), all’interno del nostro ordinamento giuridico, affinchè tutelino non solo un bene giuridico individuale (la salute ex art.32 Cost.), ma anche un interesse collettivo  di rango primario, inteso in senso dinamico, e non piu statico come in passato, che sia cioe’ comprensivo anche della biodiversità e degli ecosistemi, in un’ottica di tutela anche delle future generazioni, e in generale dell’intera collettività e anche delle future generazioni (si veda la recente normativa interna introdotta, in recepimento di fonti di derivazione comunitaria: Green Deal, Next Generation Eu, Recovery Plan/P.N.R.R./P.N.C.).

Sono quest’ultimi i cd. doveri inderogabili  di solidarietà politica, economica e sociale che ci impone di assicurare, garantire e rispettare l’art. 2 Cost.

Il diritto ad un ambiente sano e salubre, quale bene immateriale unitario e valore primario costituzionalmente tutelato, rientra nelle materie di competenza legislativa esclusiva riservate allo Stato (art.117,IIco.,lett.s Cost.) e’ infatti strettamente connesso e correlato, non solo al diritto individuale fondamentale alla salute (art. 32 Cost.), ma  al contempo, per le ragioni sopraesposte, anche ad un interesse più generale, della collettività, complessivamente e globalmente inteso.

 Il diritto alla salute come diritto umano fondamentale, ricomprende e ingloba diverse dimensioni e ambiti applicativi di tipo  non solo individuale ma anche collettivo,va inteso in senso multilivello: psico-fisico-sociale, complessivamente inteso, esso è norma immediatamente precettiva, a seguito dell’emanazione della L.833/78 e non invece meramente programmatica,come invece ritenevano alcuni in passato.

 Vi e’ stato il  pieno riconoscimento e tutela dello stesso pertanto anche  in sede civile e penale, si e’verificato, in tal senso, un vero e proprio cambio di prospettiva.

Il rispetto dei cd. criteri CAM (criteri ambientali minimi) e del D.N.S.H. nell’ambito del P.N.R.R.(Do not significant harm: non arrecare un danno significativo all’ambiente),sono emblematici in tal senso.

La tutela ambientale, nel senso sopra precisato,deve essere inoltre ricompresa nei LEA, poi LEP,quale strettamente connessa al diritto alla salute, consistente in un diritto fondamentale che deve essere garantito dalla Repubblica a tutti i cittadini per poter vivere in salute e quindi anche più a lungo.

Occorre a questo punto attuare un equo contemperamento/bilanciamento di questo diritto individuale/interesse collettivo con esigenze e diritti di pari rango costituzionale, ad esso contrapposti.

Da un lato assicurare il rispetto dell’art. 97 Cost. ,che impone alle P. A. di assicurare il buon andamento e l’imparzialità,dell’art. 1 L.241/90 che impone alle stesse di agire in modo efficace ed efficiente, anche in base del principio del risultato introdotto dal nuovo Codice Appalti (D. Lgs. n.36/2023).

Inoltre un altro interesse giuridicamente rilevante da contemperare, al pari di quelli sopra citati,e dunque anch’egli meritevole di tutela, e’ la libertà di iniziativa  economica individuale,comprensivo del  diritto al lavoro (art. 4 Cost.),inteso come funzionale al pieno sviluppo della persona ( art. 41 Cost.) che eccessivi vincoli burocratici, ad esempio  di tipo ambientale paesaggistico-culturali rischiano di limitare, e anche  al contempo con il correlato, e necessario  aggiungerei, doveroso, per le future generazioni, sviluppo dell’intero Sistema Paese, complessivamente inteso, del pari giuridicamente rilevante e meritevole perciò di tutela rafforzata.

Come al solito spetterà alla Corte Costituzionale,ove fosse sollevata questione di legittimità costituzionale, operare un equo contemperamento/bilanciamento degli stessi e ai giudici civile,penale ed amministrativo, in concreto, operare un equo bilanciamento tra i contrapposti diritti e interessi in potenziale conflitto, su quale ritenere prevalente e quale recessivo,dando ragione a una parte e torto all’altra in un ipotetico giudizio instaurato.

Tuttavia salute e ambiente sembrerebbero rivestire una posizione prevalente e preminente rispetto agli altri e contrapposti valori/interessi.

L’art. 41 non sarebbe invece inviolabile, ma sacrificabile.

La pandemia da Sars-Cov.2, prima, e la normativa sul P.N.R.R./P.N.C. sono riuscite a mettere in dubbio e a scalfire principi ed istituti giuridici millenari che fino a quel momento sembravano totem e tabu’ intangibili,vedremo cosa ci riserverà il futuro, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile  compresa…..

Se c’e’ una cosa però che la normativa e la giurisprudenza comunitarie ci hanno insegnato è questa: che la sostanza deve sempre prevalere sulla forma.

Tutta la normativa di recente introdotta, in materia di semplificazione amministrativa mira proprio a questo scopo precipuo.

Un paese eccessivamente formalista e burocratizzato, poiché troppo legato al rispetto delle garanzie individuali, poco flessibile,come era il nostro fino a pochi anni fa, ci ha fatto rallentare e rimanere indietro rispetto agli altri Paesi Europei.

Il nostro Paese, rischia di rimanere indietro rispetto alle sfide del futuro,se non abbandona quel modello e quella mentalità troppo garantista e formalista del rispetto delle regole sempre e comunque…… In favore di uno Stato, più smart,agile e snello….I Fondi del P.N.R.R. di investimento immessi  nel nostro sistema economico, fortemente depresso prima della pandemia, stanno dando buoni frutti….Una boccata di ossigeno per tutte le famiglie italiane e per l’intera economia del Paese…..

 

                                                                         Dott. Marco Scipioni

                                                                Specializzato in Prof. Legali

                                                               Esperto Amministrativo P.N.R.R.

                                           A tempo determinato presso Comune Raiano (AQ)


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