Alto Contrasto Reimposta
Iscriviti Area Riservata
Menu
Menu
Stemma

Le Province italiane: da enti da abolire a possibile risorsa per il futuro della pubblica amministrazione

Pubblicato il 23/10/2026
Le Province italiane: da enti da abolire a possibile risorsa per il futuro della pubblica amministrazione

Dalla riforma Delrio alla necessità di ripensare il governo del territorio: le Province potrebbero tornare a svolgere un ruolo strategico, diventando il punto di raccordo tra Regioni e Comuni e offrendo servizi tecnici e amministrativi sempre più indispensabili agli enti locali.

Di Raffaele Di Marcello (articolo redatto con l'ausilio dell'AI)

Il dibattito sul futuro delle Province italiane è tornato da alcuni anni al centro dell'attenzione politica e istituzionale. Dopo una stagione caratterizzata dalla volontà di ridimensionarle, se non addirittura di eliminarle, emerge oggi con crescente evidenza la necessità di ripensare il ruolo degli enti intermedi nell'organizzazione della pubblica amministrazione.

La questione non riguarda soltanto il ripristino dell'elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali, ma investe un tema ben più importante: quali funzioni dovrebbero svolgere le Province in un sistema amministrativo nel quale le Regioni esercitano prevalentemente compiti legislativi, programmatori e di coordinamento, mentre i Comuni sono chiamati a gestire un numero sempre maggiore di procedimenti, responsabilità e adempimenti?

È proprio in questo spazio istituzionale che le Province potrebbero ritrovare una loro precisa identità, trasformandosi in strutture di coordinamento territoriale, assistenza tecnica e gestione associata di funzioni amministrative.

Le origini delle Province: oltre 160 anni di storia

Le Province rappresentano una delle istituzioni territoriali più antiche dello Stato italiano.

La loro configurazione moderna risale alla legge Rattazzi del 23 ottobre 1859, n. 3702, che organizzò il territorio del Regno di Sardegna in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni.

Con l'Unità d'Italia del 1861 e, soprattutto, con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull'unificazione amministrativa del Regno, l'ordinamento provinciale venne esteso e consolidato nell'ambito del nuovo Stato unitario.

Le Province nacquero dunque come articolazioni territoriali capaci di collegare il potere centrale alle amministrazioni locali, assumendo progressivamente una propria autonomia amministrativa e politica.

Con l'avvento della Repubblica, la Costituzione riconobbe le Province tra gli enti costitutivi dell'ordinamento territoriale. Un riconoscimento oggi contenuto nell'articolo 114 della Costituzione, secondo cui la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

Il ruolo delle Province prima della riforma Delrio

Prima del 2014 le Province costituivano un vero e proprio livello di governo intermedio, dotato di organi politici eletti direttamente dai cittadini e di importanti competenze amministrative.

Il riferimento normativo fondamentale era il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali, con particolare riguardo agli articoli 19 e 20.

Le Province si occupavano, secondo la legislazione statale e regionale, di numerose materie: tutela ambientale, viabilità, trasporti, edilizia scolastica, pianificazione territoriale, formazione professionale, servizi per l'impiego e varie attività autorizzatorie.

In molti territori rappresentavano inoltre un riferimento tecnico per i Comuni più piccoli, che spesso non disponevano di personale specializzato.

Non mancavano, naturalmente, criticità: sovrapposizioni di competenze, costi della rappresentanza politica, diversità organizzative e difficoltà di coordinamento con Regioni e Comuni.

Tuttavia, anziché intervenire esclusivamente sulla razionalizzazione delle funzioni, il legislatore scelse di modificare profondamente la natura istituzionale delle Province.

La riforma Delrio del 2014: il ridimensionamento degli enti intermedi

Con la legge 7 aprile 2014, n. 56, conosciuta come riforma Delrio, le Province sono state trasformate in enti territoriali di area vasta, caratterizzati da un sistema di governo di secondo livello.

La riforma ha introdotto alcune innovazioni fondamentali:

  • Eliminazione dell'elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale da parte dei cittadini, sostituita da un sistema elettorale di secondo grado.

  • Composizione degli organi provinciali attraverso sindaci e consiglieri comunali, con l'assemblea dei sindaci quale ulteriore organo istituzionale.

  • Ridefinizione delle funzioni fondamentali, distinguendole da quelle oggetto di riordino da parte dello Stato e delle Regioni.

  • Riorganizzazione delle strutture amministrative e del personale, accompagnata da significativi interventi di riduzione delle risorse finanziarie.

In particolare, la legge n. 190/2014, articolo 1, commi 418 e seguenti, ha introdotto rilevanti contributi delle Province al contenimento della spesa pubblica.

La riforma Delrio era stata concepita anche nella prospettiva di una successiva revisione costituzionale che avrebbe eliminato le Province dal testo della Costituzione.

Il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, conclusosi con la bocciatura della riforma, ha però interrotto tale percorso.

Ne è derivata una situazione istituzionale particolare: le Province sono rimaste enti costituzionalmente riconosciuti, ma con un ordinamento profondamente modificato, risorse ridotte e funzioni distribuite in modo non uniforme tra le diverse Regioni.

È questa, probabilmente, una delle principali contraddizioni dell'attuale sistema delle autonomie locali.

Le Province oggi: competenze ancora fondamentali, ma capacità operative da rafforzare

Contrariamente a quanto talvolta si ritiene, le Province non sono state abolite e continuano a esercitare funzioni essenziali.

L'articolo 1, comma 85, della legge n. 56/2014 individua tra le loro competenze fondamentali:

  • pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza;

  • pianificazione dei trasporti provinciali, gestione delle strade provinciali e regolazione della relativa circolazione;

  • programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

  • gestione dell'edilizia scolastica di competenza;

  • raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

  • controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità.

La stessa legge, al comma 88, prevede espressamente che le Province possano, d'intesa con i Comuni, svolgere funzioni di stazione appaltante, predisposizione dei documenti di gara, monitoraggio dei contratti di servizio e organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Esiste dunque già una base normativa per trasformare le Province in veri centri di servizi per gli enti locali. Ciò che manca, in molti casi, è un modello organizzativo sufficientemente strutturato, sostenuto da personale qualificato, risorse stabili e un quadro chiaro di attribuzioni.

Il futuro delle Province: non un ritorno al passato, ma un nuovo modello di amministrazione

Il dibattito politico degli ultimi anni si è concentrato prevalentemente sulla revisione della legge Delrio e sull'eventuale ritorno all'elezione diretta degli organi provinciali.

La rappresentatività democratica costituisce indubbiamente un tema importante. Tuttavia, una riforma che si limitasse a ripristinare l'elezione diretta, senza ridefinire contestualmente competenze, organizzazione e risorse, rischierebbe di essere insufficiente.

La vera sfida dovrebbe consistere nel costruire una Provincia moderna, specializzata e capace di fornire servizi ai Comuni, senza duplicare inutilmente le strutture amministrative esistenti.

Un modello nel quale:

  • la Regione definisce gli indirizzi legislativi, programmatori e strategici;

  • la Provincia coordina e gestisce le funzioni di area vasta, assicurando servizi tecnici e amministrativi specialistici;

  • il Comune mantiene la propria autonomia decisionale e il rapporto diretto con i cittadini, concentrandosi sulle funzioni di prossimità.

In questo schema la Provincia diventerebbe la naturale cerniera tra Regione e Comuni, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione.

Una prospettiva particolarmente interessante per i Comuni di piccole e medie dimensioni, spesso chiamati a gestire procedure complesse in assenza di strutture organizzative adeguate.

Le nuove competenze che potrebbero essere affidate alle Province

Il rilancio delle Province potrebbe partire dall'individuazione di alcune materie nelle quali l'esercizio delle funzioni a livello comunale presenta difficoltà organizzative, carenza di personale specializzato oppure diseconomie di scala.

Non si tratterebbe di sottrarre autonomia ai Comuni, ma di creare strutture tecniche sovracomunali capaci di svolgere attività complesse, lasciando alle amministrazioni comunali le scelte politiche e la gestione dei servizi direttamente collegati ai cittadini.

1. Ambiente e tutela del territorio

Il settore ambientale potrebbe rappresentare uno dei principali ambiti di rafforzamento delle competenze provinciali.

Le Province già esercitano alcune funzioni ambientali, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e dalle singole leggi regionali.

Un riordino potrebbe concentrare a livello provinciale ulteriori attività amministrative, tra cui:

  • Autorizzazioni ambientali, comprese quelle relative alle emissioni in atmosfera, agli scarichi e alla gestione dei rifiuti, nei limiti delle competenze attribuite dalla normativa.

  • Gestione delle procedure di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), in coordinamento con i SUAP comunali.

  • Supporto nelle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), secondo la distribuzione delle competenze prevista dalla legge.

  • Gestione e coordinamento delle attività di bonifica dei siti contaminati.

  • Pianificazione e monitoraggio del consumo di suolo.

  • Supporto ai Comuni nella gestione del verde pubblico, della biodiversità e delle infrastrutture verdi.

  • Coordinamento delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici.

  • Assistenza nella gestione delle criticità idrogeologiche e nella prevenzione dei rischi ambientali.

Il riferimento principale è il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente, oltre alle legislazioni regionali di settore.

La Provincia potrebbe diventare un punto di riferimento per la tutela ambientale su scala territoriale, operando in collaborazione con le Regioni, le ARPA e le autorità competenti.

2. Autorizzazioni paesaggistiche

Particolarmente interessante sarebbe il trasferimento alle Province delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, attualmente esercitate dalle Regioni o dagli enti ai quali le stesse hanno conferito apposita delega.

Si tratta di una possibilità già espressamente contemplata dall'articolo 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

La disposizione consente alle Regioni di delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria anche alle Province, purché queste dispongano di adeguate competenze tecnico-scientifiche e garantiscano la separazione tra tutela paesaggistica e funzioni urbanistico-edilizie.

In una prospettiva di riorganizzazione, le Province potrebbero istituire uffici paesaggistici qualificati, dotati di personale specializzato, ai quali attribuire:

  • Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate.

  • Gestione dei rapporti procedimentali con le Soprintendenze.

  • Valutazione paesaggistica degli interventi di trasformazione territoriale.

  • Supporto ai Comuni nell'interpretazione e applicazione dei piani paesaggistici.

  • Gestione dei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica, nei casi previsti dalla legge.

Questa soluzione potrebbe rappresentare un significativo alleggerimento per gli uffici tecnici comunali, nei quali non sempre è possibile garantire la presenza di figure professionali specializzate.

Resterebbero naturalmente ferme le competenze statali in materia di tutela e il ruolo delle Soprintendenze.

3. Appalti pubblici e centrali di committenza

Un altro settore strategico potrebbe essere quello dei contratti pubblici.

Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento agli articoli 62 e 63, ha rafforzato il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e l'importanza delle strutture capaci di gestire procedure complesse.

Le Province potrebbero operare stabilmente come centrali di committenza qualificate e stazioni uniche appaltanti a servizio dei Comuni del territorio.

Le attività potrebbero comprendere la predisposizione dei documenti di gara, la gestione delle procedure di affidamento, il supporto alla scelta degli operatori economici, le verifiche amministrative, il monitoraggio degli appalti e l'assistenza ai responsabili unici del progetto.

Si potrebbero inoltre costituire gruppi specialistici per gli appalti di lavori pubblici, servizi, forniture e partenariati pubblico-privati.

La previsione contenuta nell'articolo 1, comma 88, della legge Delrio rappresenta già una solida base per questo modello.

4. Espropriazioni per pubblica utilità

Le procedure espropriative costituiscono una delle attività amministrative più delicate per gli uffici tecnici comunali.

Esse richiedono competenze giuridiche, catastali, estimative e urbanistiche, oltre a una conoscenza approfondita dei termini e delle garanzie procedimentali.

L'istituzione di un Ufficio provinciale espropri a servizio dei Comuni potrebbe consentire di concentrare competenze specialistiche e ridurre il rischio di errori.

Tale struttura potrebbe curare le attività istruttorie, la predisposizione degli atti, le comunicazioni agli interessati, le operazioni catastali, la determinazione delle indennità e il supporto nelle controversie.

Il riferimento normativo è il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità.

In particolare, l'articolo 6, comma 4, prevede la possibilità per gli enti locali di istituire uffici comuni per le espropriazioni.

L'eventuale attribuzione alla Provincia del potere di adottare provvedimenti espropriativi per opere comunali dovrebbe naturalmente rispettare le disposizioni sulla competenza dell'autorità espropriante, prevedendo idonee forme associative o uno specifico intervento legislativo.

5. Urbanistica e pianificazione territoriale

La pianificazione territoriale rappresenta una funzione storica e naturale delle Province.

In questo settore esse potrebbero rafforzare il ruolo di coordinamento tra le strategie regionali e gli strumenti urbanistici comunali.

Una Provincia moderna potrebbe assicurare supporto per la redazione dei piani urbanistici generali, delle varianti, delle analisi territoriali e degli studi sul consumo di suolo.

Potrebbe inoltre predisporre cartografie sovracomunali, banche dati territoriali, sistemi informativi geografici (GIS) e quadri conoscitivi condivisi.

Particolarmente utile sarebbe un servizio specialistico di consulenza amministrativa e tecnica per i Comuni nelle procedure urbanistiche più complesse.

Le decisioni di pianificazione e le competenze attribuite dalla legge resterebbero agli organi comunali, mentre la Provincia potrebbe svolgere una funzione di supporto e coordinamento di area vasta.

6. Lavori pubblici, progettazione e gestione del patrimonio

Molti Comuni incontrano difficoltà nella programmazione e progettazione delle opere pubbliche, specialmente in presenza di finanziamenti che richiedono il rispetto di scadenze stringenti.

Le Province potrebbero costituire uffici tecnici sovracomunali in grado di:

  • Redigere studi di fattibilità e progetti di opere pubbliche.

  • Fornire supporto ai RUP.

  • Curare, nei limiti dei requisiti di legge, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi.

  • Gestire banche dati e programmi di manutenzione del patrimonio pubblico.

  • Assistere i Comuni nella valutazione tecnica ed economica degli immobili.

  • Supportare gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico degli edifici.

  • Coordinare programmi di manutenzione delle infrastrutture sovracomunali.

Tali servizi potrebbero essere particolarmente utili per i piccoli Comuni, spesso sprovvisti di figure tecniche altamente specializzate.

7. Personale, concorsi e organizzazione amministrativa

La carenza di personale rappresenta una criticità strutturale di numerose amministrazioni comunali.

Per questo le Province potrebbero assumere un ruolo più incisivo nella gestione delle procedure concorsuali e nella formazione del personale.

Potrebbero essere istituiti uffici unici provinciali per i concorsi pubblici, con graduatorie utilizzabili dagli enti aderenti nei limiti consentiti dalla normativa.

Analogamente, potrebbero essere organizzati servizi condivisi per la formazione professionale, la digitalizzazione, la gestione documentale e l'aggiornamento normativo.

Un rafforzamento di tali funzioni permetterebbe di ridurre i costi amministrativi e migliorare la qualità delle procedure.

Un possibile catalogo delle nuove funzioni provinciali

Oltre ai settori già illustrati, potrebbero essere individuate ulteriori attività da gestire in forma provinciale, attraverso attribuzioni legislative, deleghe o convenzioni.

Materia

Possibili attività della Provincia

Ambiente

Autorizzazioni ambientali, supporto a VAS e VIA, bonifiche, monitoraggio del territorio

Paesaggio

Autorizzazioni paesaggistiche su delega regionale, assistenza tecnica specialistica

Contratti pubblici

Centrale di committenza, stazione appaltante qualificata, supporto ai RUP

Espropriazioni

Ufficio comune espropri, perizie, istruttorie e procedimenti

Urbanistica

Supporto ai piani urbanistici, cartografia, GIS, coordinamento territoriale

Edilizia pubblica

Progettazione, supporto alla direzione lavori, manutenzione del patrimonio

Demanio

Assistenza nella gestione del demanio marittimo, idrico e del patrimonio pubblico, secondo le competenze attribuite

Protezione civile

Coordinamento di area vasta, pianificazione intercomunale, supporto nelle emergenze

Dissesto idrogeologico

Studi territoriali, monitoraggio, supporto alla progettazione degli interventi

Risorse idriche e rifiuti

Supporto e coordinamento sovracomunale nel rispetto delle competenze degli enti di governo d'ambito

Energia

Comunità energetiche rinnovabili, impianti FER, efficientamento energetico

Mobilità

Trasporto pubblico, mobilità sostenibile, reti ciclabili sovracomunali

Personale

Concorsi unici, formazione, aggiornamento e assistenza organizzativa

Servizi digitali

Infrastrutture informatiche condivise, cybersecurity, supporto alla transizione digitale

Finanza e tributi

Assistenza finanziaria, supporto a bilanci, rendicontazioni e tributi comunali

Finanziamenti europei

Ufficio Europa, progettazione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti

Sicurezza sul lavoro

Supporto tecnico ai Comuni per gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008

Patrimonio culturale

Coordinamento di progetti di valorizzazione, assistenza agli interventi sugli immobili tutelati

Turismo

Coordinamento di itinerari e servizi turistici sovracomunali

Statistica e demografia

Raccolta dati, analisi socioeconomiche, osservatori territoriali

Queste ipotesi non costituiscono un elenco di competenze già attribuite indistintamente a tutte le Province. Alcune sono già previste dalla legislazione vigente, altre richiederebbero interventi legislativi statali o regionali, mentre ulteriori attività potrebbero essere organizzate mediante convenzioni e accordi tra enti.

Un modello amministrativo fondato su tre livelli complementari

La ridefinizione del ruolo delle Province dovrebbe evitare il rischio di creare nuovi passaggi burocratici.

L'obiettivo non dovrebbe essere quello di aggiungere un ulteriore soggetto ai procedimenti amministrativi, ma di individuare con chiarezza chi svolge ciascuna funzione.

Alle Regioni resterebbebbero le competenze inerenti la legislazione, programmazione, indirizzi e controllo; le Province si occuperebbero di coordinamento territoriale, autorizzazioni delegate, servizi specialistici e uffici condivisi e i Comuni, nella loro autonomia, manterrebbero le scelte locali e i servizi direttamente rivolti ai cittadini.

Per rendere effettivo questo modello sarebbe opportuno distinguere tre tipologie di funzioni provinciali.

Le prime sono le funzioni proprie, direttamente attribuite dalla legge, come la viabilità provinciale, l'edilizia scolastica di competenza e la pianificazione territoriale.

Le seconde sono le funzioni delegate, come potrebbe avvenire per alcune autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, con trasferimento della relativa responsabilità amministrativa secondo la disciplina applicabile.

Le terze sono le funzioni di supporto, svolte nell'interesse dei Comuni attraverso convenzioni, uffici comuni e strutture specialistiche condivise.

La distinzione è fondamentale perché consente di rispettare l'autonomia comunale e di evitare conflitti di competenza.

La questione delle risorse: senza personale e finanziamenti non esiste una vera riforma

Qualunque proposta di rilancio delle Province deve confrontarsi con un problema decisivo: le risorse finanziarie e umane.

Non sarebbe ragionevole attribuire nuovi compiti a enti che già incontrano difficoltà nello svolgimento delle funzioni esistenti.

Occorrerebbe quindi accompagnare il riordino delle competenze con investimenti nella qualificazione del personale, nuove possibilità di reclutamento, finanziamenti adeguati e strumenti tecnologici condivisi.

Il principio dovrebbe essere semplice: ogni nuova funzione deve essere accompagnata dalle risorse necessarie al suo esercizio.

Un orientamento coerente con l'articolo 119 della Costituzione, che riconosce l'autonomia finanziaria degli enti territoriali e prevede che le risorse disponibili consentano di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

In questa prospettiva, il rafforzamento delle Province non dovrebbe tradursi necessariamente in un aumento complessivo della spesa pubblica, ma potrebbe favorire una migliore distribuzione delle risorse già impegnate nell'organizzazione degli uffici pubblici.

La gestione associata di funzioni tecniche e amministrative potrebbe infatti ridurre duplicazioni, migliorare la specializzazione del personale e consentire ai Comuni di concentrare le proprie risorse sulle attività di maggiore prossimità.

Il ruolo delle Regioni nella riforma delle Province

Un elemento decisivo dovrebbe essere rappresentato dal coinvolgimento delle Regioni.

La riorganizzazione delle Province non può prescindere dalla legislazione regionale, che ha assunto un ruolo determinante nella distribuzione delle competenze amministrative dopo la riforma Delrio.

Proprio le Regioni potrebbero promuovere una nuova stagione di decentramento amministrativo, trasferendo alle Province funzioni gestionali e autorizzatorie che non richiedono necessariamente un esercizio su scala regionale.

Sarebbe particolarmente utile, ad esempio, valutare il conferimento alle Province di determinate competenze ambientali, paesaggistiche, territoriali e infrastrutturali.

Le Regioni manterrebbero le proprie prerogative legislative e programmatorie, mentre le Province potrebbero assicurare una gestione più vicina al territorio.

Il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione offre già un riferimento fondamentale per questo processo: le funzioni amministrative possono essere attribuite a livelli sovracomunali quando ciò sia necessario per garantirne l'esercizio unitario, nel rispetto dei principi di differenziazione e adeguatezza.

Conclusioni: le Province come amministrazioni al servizio delle amministrazioni

Il futuro delle Province non dovrebbe essere affrontato come una semplice contrapposizione tra chi ne auspica l'abolizione e chi vorrebbe ripristinarne integralmente il ruolo precedente alla legge Delrio.

La questione è molto più concreta.

I Comuni italiani, soprattutto quelli di minori dimensioni, sono progressivamente chiamati a gestire competenze sempre più complesse: urbanistica, edilizia, ambiente, appalti, espropri, digitalizzazione, finanziamenti pubblici, sicurezza del territorio e gestione del patrimonio.

A fronte di questo progressivo aumento degli adempimenti, le strutture amministrative non sempre dispongono di personale, risorse economiche e professionalità sufficienti.

Il risultato è spesso un sovraccarico degli uffici, con conseguenze sulla tempestività dei procedimenti e sulla capacità di realizzare gli interventi necessari alle comunità locali.

Le Province potrebbero rappresentare una risposta concreta a queste difficoltà.

Non Province intese come ulteriore livello burocratico, ma enti intermedi moderni, dotati di competenze specialistiche e capaci di offrire ai Comuni servizi che difficilmente potrebbero essere organizzati in modo efficiente da ciascuna amministrazione.

Il loro futuro potrebbe dunque essere quello di diventare autentiche amministrazioni al servizio delle amministrazioni: strutture capaci di assicurare un raccordo stabile tra la programmazione regionale e le esigenze operative dei territori.

Un modello nel quale il Comune mantiene il proprio ruolo di istituzione più vicina ai cittadini, la Regione svolge le funzioni di indirizzo e programmazione e la Provincia diventa il luogo della cooperazione istituzionale, della specializzazione tecnica e della gestione condivisa.

In definitiva, la vera riforma delle Province dovrebbe partire non tanto dalla domanda su chi debba governarle, quanto da una questione più importante: di quali Province hanno bisogno oggi i Comuni italiani?

La risposta potrebbe essere proprio questa: Province meno burocratiche, più operative, dotate di personale qualificato e capaci di garantire ciò che oggi manca a molte amministrazioni locali, ossia strutture sovracomunali efficienti per affrontare problemi che superano i confini del singolo Comune.

Non un ritorno al passato, dunque, ma un nuovo protagonismo delle Province nel sistema delle autonomie locali.

 

Principali riferimenti normativi

Norma

Contenuto di interesse

Costituzione, artt. 5, 114, 117, 118 e 119

Autonomie territoriali, distribuzione delle competenze, sussidiarietà e autonomia finanziaria

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A

Ordinamento comunale e provinciale dello Stato unitario

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico degli enti locali

Legge 7 aprile 2014, n. 56

Riforma Delrio, funzioni fondamentali provinciali e assistenza ai Comuni

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1

Misure di riordino del personale e di finanza pubblica delle Province

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Normativa ambientale

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146

Autorizzazioni paesaggistiche e delega alle Province

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, artt. 62 e 63

Centralizzazione delle committenze e qualificazione delle stazioni appaltanti

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 6

Organizzazione degli uffici per le espropriazioni

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Procedimento amministrativo, conferenze di servizi e accordi tra amministrazioni

Nota:

Gli articoli pubblicati su questo sito riflettono le opinioni personali degli autori e non rappresentano necessariamente il punto di vista dell'UNITEL - Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali. I contenuti sono a scopo puramente informativo e non costituiscono consulenza professionale. L'autore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute negli articoli.

Le proposte di redistribuzione delle competenze, contenute nell'articolo, sono puramente indicative ed hanno natura programmatica. La loro concreta attuazione richiederebbe una verifica delle normative statali e regionali di settore e, ove necessario, specifici interventi legislativi.

 
 

Utilità