di Redazione (redatta con l'ausilio dell'AI)
Analisi del Decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177 — Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026
Un nuovo intervento normativo modifica il Codice dell'Ambiente e introduce disposizioni che interessano direttamente l'attività degli Uffici Tecnici Comunali e Provinciali. Tra le novità più rilevanti figurano la semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri, la previsione di finanziamenti per gli interventi comunali legati ai cambiamenti climatici, nuove regole sulle autorizzazioni ambientali e termini più stringenti per individuare i responsabili della contaminazione dei siti.
Il Decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche», è entrato in vigore il 9 ottobre 2026.
Si tratta di un provvedimento composto da sei articoli, che interviene su tre ambiti fondamentali dell'azione amministrativa: la tutela ambientale, la gestione delle trasformazioni territoriali e la capacità degli enti pubblici di intervenire sui rischi ambientali e climatici.
Le modifiche più significative riguardano il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, meglio conosciuto come Codice dell'Ambiente, ma interessano anche la disciplina del dissesto idrogeologico, il recupero energetico dei rifiuti e le procedure di bonifica.
Per Comuni e Province le conseguenze sono sia organizzative sia operative, con possibili riflessi sui procedimenti edilizi, sugli appalti pubblici, sulle attività ambientali e sulla programmazione degli interventi sul territorio.
Riferimento: articolo 4, comma 1, lettera b), del D.L. 177/2026 — nuovo articolo 185-ter del D.Lgs. 152/2006
Una delle innovazioni più importanti per i Comuni è l'introduzione nel Codice dell'Ambiente dell'articolo 185-ter, dedicato alle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti e a quelle prodotte nei cosiddetti cantieri puntuali.
La disposizione presenta un interesse diretto per gli Uffici Edilizia Privata, gli Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE), i settori Lavori Pubblici e i servizi comunali competenti per la manutenzione del patrimonio.
Il nuovo articolo 185-ter, comma 2, stabilisce che le terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale.
Per cantiere puntuale si intende quello in cui:
sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiore a 20 metri cubi;
il quantitativo è calcolato sulla base delle sezioni di progetto;
il materiale è destinato al riutilizzo diretto nello stesso sito di produzione;
il rispetto di tali condizioni risulta dalla documentazione di esecuzione dei lavori.
La semplificazione non si applica alle terre contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi o materie plastiche utilizzati nello scavo, né ai materiali provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica o da scavi finalizzati alla rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.
NUOVA SOGLIA PER I CANTIERI PUNTUALI
quantità massima di terre e rocce da scavo
La norma può incidere su numerosi interventi di modesta entità, quali scavi per sottoservizi, manutenzioni di reti tecnologiche, piccoli interventi edilizi e sistemazioni pertinenziali.
Sul piano operativo, i tecnici comunali dovranno verificare che il quantitativo di materiale risulti coerente con la documentazione progettuale ed esecutiva, che il riutilizzo avvenga effettivamente nel medesimo sito e che non ricorrano le condizioni di esclusione.
È importante sottolineare che l'assenza di preventiva caratterizzazione non equivale a un'esenzione generale dalle norme ambientali. Restano applicabili le altre disposizioni pertinenti in materia di tutela del suolo, gestione dei rifiuti e prevenzione della contaminazione.
Il comma 1 del medesimo articolo 185-ter introduce inoltre una disciplina speciale per le terre e rocce da scavo classificate con i codici EER 17.05.04 e 17.05.03*.
Limite complessivo per il deposito previsto dalla disciplina speciale
Quantità massima di rifiuti pericolosi compresa nel limite complessivo
Questi valori modificano i limiti quantitativi richiamati dall'articolo 185-bis, comma 2, lettera b), senza eliminare le ulteriori condizioni previste dalla normativa sul deposito temporaneo prima della raccolta.
La disposizione riguarda quantità molto maggiori rispetto a quelle dei cantieri puntuali e deve essere tenuta distinta dalla semplificazione per il riutilizzo diretto fino a 20 metri cubi.
Riferimento: articolo 2 del D.L. 177/2026
Il decreto istituisce presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima.
Si tratta di una misura rivolta espressamente ai Comuni, finalizzata al finanziamento di investimenti connessi a eventi imprevedibili che non rientrano nelle fattispecie emergenziali richiamate dall'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 1/2018, Codice della Protezione Civile.
Dotazione annuale dal 2027
Contributo massimo per singolo evento
Ambiti finanziabili previsti dal decreto
Per gli Uffici Tecnici Comunali si apre quindi una possibile nuova linea di finanziamento per interventi di tutela e ripristino ambientale.
Le modalità di accesso non sono definite direttamente dal decreto-legge, ma saranno disciplinate da un successivo decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.
Il termine previsto è pertanto il 7 gennaio 2027.
Il decreto attuativo dovrà stabilire criteri di valutazione, modalità di presentazione delle istanze, monitoraggio, rendicontazione e revoca dei contributi.
Le domande comunali dovranno comunque comprendere il cronoprogramma procedurale e quello di realizzazione dell'intervento.
Assume particolare rilievo la previsione secondo cui il finanziamento è revocato se, entro 180 giorni dalla concessione, il Comune non ha assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per realizzare l'intervento.
I Comuni beneficiari potranno inoltre avvalersi, mediante convenzione, del supporto tecnico-operativo di società in house delle pubbliche amministrazioni, con oneri a carico del finanziamento entro il limite massimo dell'1%.
Impatto operativo: gli enti locali interessati dovrebbero predisporre una ricognizione delle criticità ambientali potenzialmente ammissibili, così da poter elaborare tempestivamente le proposte progettuali una volta pubblicate le disposizioni attuative. Non si tratta, allo stato del testo esaminato, di un bando già aperto.
Riferimento: articolo 5, comma 1, lettera a), del D.L. 177/2026 — modifica dell'articolo 244 del D.Lgs. 152/2006
Tra le disposizioni maggiormente incisive per le amministrazioni provinciali figura la modifica dell'articolo 244 del Codice dell'Ambiente, che disciplina le ordinanze nei confronti dei responsabili della contaminazione.
La normativa prevede che, quando viene rilevato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, la Provincia svolga le indagini necessarie per identificare il responsabile dell'inquinamento e, sentito il Comune, emani un'ordinanza motivata per l'adozione degli interventi previsti dalla legge.
Il decreto-legge introduce un termine espresso di 150 giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 244, comma 1, per l'adozione dell'ordinanza provinciale.
Viene inoltre introdotto un meccanismo sostitutivo che attribuisce alla Regione il compito di intervenire qualora la Provincia non provveda nei termini stabiliti.
Comunicazione della contaminazione
La Provincia riceve la comunicazione prevista dall'articolo 244, comma 1.
Istruttoria provinciale e ordinanza — entro 150 giorni
Indagini per individuare il responsabile, coinvolgimento del Comune ed eventuale adozione dell'ordinanza motivata.
Intervento della Regione in caso di ritardo
La Regione assegna alla Provincia un ulteriore termine non superiore a 30 giorni.
Esercizio del potere sostitutivo
Se la Provincia rimane inerte, la Regione adotta l'ordinanza, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).
La novità è significativa perché rende temporalmente più definito il procedimento per l'individuazione del responsabile della contaminazione.
Per le Province ciò comporta la necessità di rafforzare il monitoraggio dei procedimenti, assicurare tempestivamente le attività istruttorie e coordinarsi con ARPA e Comuni interessati.
Per i Comuni, pur non venendo meno la competenza provinciale, diventa particolarmente importante seguire l'evoluzione del procedimento, soprattutto quando il sito contaminato interessa aree pubbliche, previsioni urbanistiche, opere di urbanizzazione o interventi di riqualificazione territoriale.
Resta distinta la disciplina degli interventi che il Comune può essere chiamato a realizzare ai sensi dell'articolo 250 del D.Lgs. 152/2006, in caso di mancata esecuzione da parte dei soggetti responsabili e alle condizioni previste dalla norma.
Riferimento: articolo 1 del D.L. 177/2026 — articoli 8, 25 e 27 del D.Lgs. 152/2006
Il decreto modifica alcune disposizioni della Parte Seconda del Codice dell'Ambiente, con particolare riferimento all'organizzazione e al finanziamento delle istruttorie ambientali.
Le innovazioni riguardano principalmente:
l'articolo 8, con l'inclusione espressa delle verifiche di assoggettabilità a VIA previste dall'articolo 19 nell'ambito delle disposizioni relative alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC;
l'articolo 25, comma 2-ter, con una diversa disciplina della copertura dei costi istruttori, entro il limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;
l'articolo 27, comma 2, lettera d), mediante un coordinamento con quanto previsto dall'articolo 25, comma 2-quinquies;
il rafforzamento delle istruttorie ministeriali sui profili sanitari relativi al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali statali, con uno stanziamento di 500.000 euro per il 2027.
Per gli Uffici Tecnici Comunali le ricadute saranno prevalentemente indirette, ma potranno manifestarsi nei procedimenti relativi a grandi opere, infrastrutture, impianti energetici e interventi soggetti a valutazione ambientale di competenza statale.
Occorre precisare che il decreto non introduce una generale modifica dei termini di tutti i procedimenti di VIA comunali o regionali, né attribuisce nuove competenze autorizzatorie generalizzate ai Comuni.
Gli enti locali dovranno piuttosto prestare attenzione alle procedure in cui sono coinvolti come amministrazioni interessate o come proponenti di interventi pubblici.
Riferimento: articolo 3 del D.L. 177/2026 — modifica dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 133/2014
Il provvedimento introduce una misura specifica per rafforzare la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
La disposizione consente di porre a carico dei quadri economici degli interventi, entro il limite massimo del 2% del finanziamento assegnato, gli oneri di assistenza tecnico-specialistica prestata a supporto dei Commissari di Governo.
Le attività finanziabili riguardano la messa a bando e la realizzazione degli interventi, anche con riferimento a quelli non ancora chiusi contabilmente, nel rispetto delle altre disposizioni espressamente richiamate dal decreto.
Per i Comuni e le Province interessati da interventi di difesa del suolo, consolidamento di versanti, mitigazione del rischio alluvionale e messa in sicurezza del territorio, la norma potrebbe contribuire a rafforzare la capacità tecnica delle strutture commissariali.
Non si tratta, tuttavia, di un finanziamento generalizzato a favore di tutti gli enti locali: il beneficio è legato agli interventi ricadenti nella specifica disciplina commissariale.
Riferimento: articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, del D.L. 177/2026
Il decreto interviene anche sulla disciplina dell'economia circolare, introducendo modifiche ai sistemi di responsabilità estesa del produttore e alle procedure relative all'utilizzo del combustibile solido secondario, denominato CSS-combustibile.
Viene modificato l'articolo 35 del D.L. 77/2021, prevedendo che la sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile, conforme ai requisiti normativi, non costituisca modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale quando:
non aumenta la capacità produttiva autorizzata;
sono rispettati i requisiti e i limiti di emissione richiamati dalla disposizione.
Per gli impianti già autorizzati alle operazioni R1 è prevista una comunicazione all'autorità competente, corredata da documentazione tecnica.
Per gli impianti non autorizzati alle operazioni R1 è previsto un aggiornamento del titolo abilitativo secondo la procedura di comunicazione disciplinata dal decreto.
In entrambi i casi l'autorità competente dispone di 45 giorni per verificare il rispetto delle condizioni e, qualora accerti che esse non ricorrono, richiedere la presentazione di una domanda di autorizzazione.
Decorso il termine senza rilievi sulle condizioni previste dalla legge, il soggetto interessato può procedere all'intervento.
Il decreto attribuisce inoltre a tali interventi la qualificazione di opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
Per gli Uffici Tecnici Comunali e Provinciali queste innovazioni assumono particolare rilievo in presenza di impianti industriali o produttivi che intendano modificare i processi di combustione.
La semplificazione ambientale, tuttavia, non determina automaticamente l'esenzione da ogni eventuale titolo edilizio, urbanistico o altra autorizzazione richiesta dalla normativa applicabile.
Il provvedimento prevede anche misure di prevenzione dei conflitti di interesse negli organismi che operano nell'ambito della responsabilità estesa del produttore e nei consorzi relativi agli imballaggi.
Sono inoltre introdotti obblighi informativi per i produttori di bottiglie per bevande riguardanti i quantitativi immessi sul mercato e il contenuto di plastica riciclata.
Viene infine prorogato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 il termine previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del D.L. 17/2022, nell'ambito della disciplina richiamata sull'impiego di CSS-combustibile e sulle operazioni R1.
L'articolo 5 non si limita a modificare il procedimento provinciale per l'individuazione dei responsabili della contaminazione.
Interviene anche sull'articolo 252 del D.Lgs. 152/2006, prevedendo l'integrazione degli allegati in materia di bonifica con criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine comprese nei siti di interesse nazionale.
La disposizione ha particolare interesse per i territori costieri, nei quali possono essere presenti siti industriali o portuali caratterizzati da problematiche di contaminazione.
Il decreto modifica inoltre l'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del Codice dell'Ambiente, sopprimendo la decima e la sedicesima riga della sezione relativa ai metalli della Tabella 2.
Si tratta di una modifica tecnica che richiede un attento coordinamento con i parametri applicabili nei procedimenti di bonifica e con le attività dei laboratori e delle autorità ambientali.
È altresì previsto il rafforzamento delle attività di risanamento dell'area denominata Terra dei fuochi, attraverso la destinazione di risorse fino a 200 milioni di euro e ulteriori stanziamenti pluriennali.
Queste ultime misure hanno prevalentemente carattere territoriale e commissariale e non introducono un finanziamento ordinario generalizzato per le bonifiche di tutti i Comuni italiani.
Il seguente quadro raccoglie le modifiche direttamente apportate al D.Lgs. 152/2006 dal Decreto-legge n. 177/2026, distinguendole dalle modifiche introdotte ad altre disposizioni legislative.
Articolo del D.Lgs. 152/2006 |
Modifica introdotta |
Impatto per gli enti locali |
|---|---|---|
Art. 8, comma 2-bis |
Inclusione espressa delle verifiche di assoggettabilità a VIA e coordinamento con l'art. 19 |
Procedimenti ambientali statali |
Art. 8, nuovo comma 5-bis |
Definizione annuale dei costi per il rimborso dei diritti istruttori |
Organizzazione e finanziamento delle istruttorie |
Art. 25, comma 2-ter |
Nuova disciplina della copertura finanziaria dei costi, fino a 5 milioni annui |
Istruttorie ambientali |
Art. 27, comma 2, lett. d) |
Coordinamento con l'art. 25, comma 2-quinquies |
Procedimenti autorizzatori integrati |
Art. 178-ter, comma 1, lett. a-bis) |
Regole sulla trasparenza e prevenzione dei conflitti d'interesse |
Governance dei sistemi di gestione dei rifiuti |
Nuovo art. 185-ter, comma 1 |
Limiti speciali di deposito per terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti |
Gestione dei materiali nei cantieri |
Nuovo art. 185-ter, commi 2 e 3 |
Riutilizzo diretto fino a 20 m³ nei cantieri puntuali senza preventiva caratterizzazione, alle condizioni di legge |
Edilizia pubblica e privata, manutenzioni |
Art. 223, nuovo comma 2-bis |
Misure contro i conflitti di interesse nei consorzi |
Settore degli imballaggi |
Art. 244, comma 3 |
Termine di 150 giorni per l'ordinanza provinciale |
Bonifiche e competenze provinciali |
Art. 244, nuovo comma 4-ter |
Poteri sostitutivi regionali in caso di inerzia provinciale |
Coordinamento Provincia-Regione |
Art. 252, comma 3 |
Previsione di criteri per la caratterizzazione delle aree marine nei SIN |
Bonifiche nei territori costieri |
Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, Tabella 2 |
Soppressione di due righe nella sezione metalli |
Parametri tecnici nelle bonifiche |
Non vanno dimenticate le modifiche esterne al Codice dell'Ambiente, in particolare agli articoli 7 del D.L. 133/2014, 35 del D.L. 77/2021, 4 del D.L. 17/2022 e 6 del D.Lgs. 196/2021.
L'impatto del decreto può essere sintetizzato in alcune attività da considerare nella gestione ordinaria degli uffici.
Settore |
Attività da valutare |
Riferimento |
|---|---|---|
SUE e Edilizia Privata |
Adeguamento delle verifiche documentali relative alle terre e rocce da scavo nei cantieri puntuali |
nuovo Art. 185-ter D.Lgs 152/2006 |
Lavori Pubblici |
Aggiornamento della documentazione progettuale e dei capitolati interessati dalla gestione dei materiali di scavo |
nuovo Art. 185-ter D.Lgs 152/2006 |
Ambiente comunale |
Ricognizione degli interventi candidabili al nuovo fondo climatico |
Art. 2 D.L. 177/2026 |
Ufficio finanziamenti |
Monitoraggio del decreto attuativo e predisposizione dei cronoprogrammi |
Art. 2 D.L. 177/2006 |
Ambiente provinciale |
Monitoraggio del termine di 150 giorni nei procedimenti di individuazione del responsabile dell'inquinamento |
nuovo Art. 244 D.Lgs 152/2006 |
Urbanistica e territorio |
Coordinamento con i procedimenti di bonifica che coinvolgono aree interessate da trasformazioni urbanistiche |
nuovo Art. 244 D.Lgs 152/2006 |
Autorizzazioni ambientali |
Verifica delle nuove procedure relative al CSS-combustibile per gli impianti interessati |
Art. 35 D.L. 77/2021 |
Difesa del suolo |
Coordinamento con le strutture commissariali sugli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico |
Art. 3 D.L. 177/2026 |
Queste attività costituiscono indicazioni organizzative ricavate dall'analisi del decreto e non devono essere interpretate, indistintamente, come nuovi obblighi direttamente imposti a tutti gli enti locali.
Il Decreto-legge n. 177/2026 introduce alcune innovazioni che meritano particolare attenzione da parte dei responsabili degli Uffici Tecnici.
Per i Comuni, le novità più immediatamente rilevanti sono quelle relative alle terre e rocce da scavo e alla possibilità di accedere a una nuova linea di finanziamento per investimenti connessi a eventi ambientali e climatici imprevedibili.
La disciplina dei cantieri puntuali può semplificare la gestione di interventi di modesta entità, ma richiede comunque una documentazione coerente e la verifica delle condizioni che consentono di applicare la nuova disposizione.
Per le Province, l'innovazione maggiormente significativa riguarda il procedimento previsto dall'articolo 244 del Codice dell'Ambiente. Il termine di 150 giorni e il meccanismo sostitutivo regionale richiederanno particolare attenzione alla tempestività e alla tracciabilità delle attività istruttorie.
Sul versante delle opere pubbliche e delle autorizzazioni ambientali, il provvedimento punta invece a rafforzare la capacità operativa delle amministrazioni e a semplificare determinate procedure, senza eliminare la necessità di verificare i diversi titoli e pareri previsti dalla legislazione vigente.
Per gli Enti Locali sarà pertanto utile procedere a una revisione mirata delle procedure interne, privilegiando i settori Edilizia, Lavori Pubblici, Ambiente e Difesa del Suolo.
Il nuovo decreto conferma, in definitiva, una tendenza normativa verso la semplificazione di specifici adempimenti ambientali, accompagnata da una maggiore attenzione alla tempestività dei procedimenti e all'effettiva attuazione degli interventi.
Rimane fondamentale distinguere le disposizioni immediatamente applicabili da quelle che richiedono provvedimenti attuativi.
Avvertenza normativa: l'analisi è riferita al testo originario del Decreto-legge n. 177 dell'8 ottobre 2026, vigente dal 9 ottobre 2026. Trattandosi di un decreto-legge, il provvedimento è soggetto a conversione parlamentare entro 60 giorni dalla pubblicazione, con possibilità di modifiche. La scadenza costituzionale cade il 7 dicembre 2026.
Utilità