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Reati ambientali e responsabilità delle imprese: pene inadeguate e nuova discrezionalità

Pubblicato il 12/10/2011

P. Costantino (Approfondimento 14/9/2011)

Documento senza titolo

Dopo una lunga e travagliata gestazione, sia tecnica quanto (e forse soprattutto) politica, è stato finalmente emanato e pubblicato il decreto legislativo sull’estensione della responsabilità penale d’impresa anche ai reati ambientali, allargando così i confini a suo tempo delineati dal d.lgs. n. 231/2001.

Si tratta del d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, pubblicato in G.U. n. 177 del 1 agosto 2011, che ha dato attuazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e alla direttiva 2009/123/CE sull’inquinamento prodotto dalle navi e conseguente sistema sanzionatorio (quest’ultima direttiva ha modificato la precedente dir. 2005/35/CE. Le modifiche introdotte col nuovo testo di legge vanno ad integrare le previsioni specifiche in argomento – inquinamento dalle navi – già previste dal decreto che aveva recepito la direttiva del 2005, cioè il d.lgs. 202/07, non abrogato).

Con quest’ultimo intervento normativo, il legislatore nazionale ha provato a colmare una delicata lacuna che si era formata a seguito dell’introduzione del d.lgs. 231/01.

La legge delega dell’epoca già aveva previsto e richiesto l’introduzione della responsabilità penale delle persone giuridiche anche per i reati di tipo ambientale: l’art. 11, lett. d), legge n. 300 cit. aveva infatti previsto la delega al Governo anche per l’introduzione nell’ordinamento di reati societari connessi alla tutela dell’ambiente e del territorio. Tuttavia, questo punto dell’intento legislativo era rimasto (colpevolmente) lettera morta.

La deroga all’antico brocardo “societas delinquere non potest” non aveva trovato, nel 2001, intera applicazione.

L’emanazione di una nuova direttiva comunitaria nel 2008 ha messo lo Stato italiano di fronte alla possibilità di rimediare a quella svista, imponendo l’introduzione negli ordinamenti locali (degli stati membri, cioè) di un sistema di sanzioni penali “efficaci, proporzionate e dissuasive” in caso di commissione (o di semplice favoreggiamento ed istigazione) di infrazioni ambientali, quali lo scarico, l’emissione o immissione di sostanze inquinanti, cattiva gestione di rifiuti o di materiale nucleare, distruzione di ambienti vegetali o animali ovvero qualsiasi azione tale da provocare un significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto, etc. (cfr. art. 3, dir. 2008/99/CE). Detta nuova normativa comunitaria, poi, per espressa previsione (art. 6, direttiva) impone agli Stati membri di provvedere affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati precedentemente accennati “quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica”.

Sulla base di queste istruzioni, il legislatore nazionale, con l’emanazione del citato d.lgs. 121/11, ha introdotto due nuove fattispecie criminose nel codice penale: l’art. 727-bis, in tema di “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” e l’art. 733-bis, che punisce la “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”.

Queste due norme, così come sono poste, risulterebbero slegate dalla normativa sulla responsabilità penale (ambientale) delle imprese se non vi fosse l’opportuno raccordo rappresentato dal nuovo art. 25-undecies, introdotto nel d.lgs. 231/01 dall’art. 2 del d.lgs. 121 cit. Detta ultima norma, poi, estende i reati ambientali già contemplati dal d.lgs. 152/2006 (il cd. Testo Unico dell’Ambiente, anche TU Ambiente) all’ambito applicativo del d.lgs. 231/01, quindi alle persone giuridiche.

Come si può vedere, sembrano esserci tutti gli elementi per poter finalmente dire che oggi anche le imprese possono essere colpevoli per reati ambientali commessi a loro vantaggio.

Tuttavia, su tale ultimo aspetto c’è un elemento che lascia perplessi, vale a dire il regime sanzionatorio scelto dal legislatore nazionale per perseguire le finalità previste dalla normativa comunitaria, cioè quello delle contravvenzioni.

Infatti, le due nuove figure criminose introdotte dal legislatore delegato prevedono come sanzioni l’arresto (da 1 a 6 mesi per il reato ex art. 727-bis; fino a 18 mesi per quello ex art. 733-bis) e l’ammenda (fino a 4.000 euro nel primo caso; non inferiore a 3.000 euro nel secondo caso), che sono le tipiche conseguenze derivanti dall’infrazione di una contravvenzione. Per completare il discorso, l’estensione della responsabilità aziendale ai reati ambientali operata con l’adeguamento ad hoc del d.lgs. 231/01 prevede esclusivamente l’applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alla persona giuridica: l’estensione all’impresa dei reati del TU Ambiente comporta infatti solo la corresponsione di somme di denaro a carico di quella.

Il diritto penale imposta un sistema repressivo per la commissione dei reati, che vengono distinti in delitti e contravvenzioni. Questi, a loro volta, si distinguono a seconda della tipologia di pena prevista dal codice penale (art. 39 c.p.): i delitti sono quei reati per cui è applicabile la pena dell’ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati punibili con la pena dell’arresto e/o dell’ammenda (art. 17 c.p.). Lasciando da parte la pena detentiva perpetua (cioè l’ergastolo), dal raffronto tra reclusione/multa, da un lato, ed arresto/ammenda, dall’altro, si può ben comprendere la natura sostanzialmente diversa delle due tipologie sanzionatorie. Difatti, reclusione e arresto, come pure multa e ammenda, pur avendo basi comuni (privazione della libertà personale le prime, diminuzione patrimoniale le seconde) differiscono per alcuni aspetti, come ad esempio i tempi di detenzione che, nel massimo, sono rispettivamente di 24 e di 3 anni.

Ciò posto, l’impostazione del Codice Penale è stata quella di punire con la reclusione i reati più gravi (omicidio, violenza carnale, percosse, furto, truffa, etc.) lasciando la pena dell’arresto per i reati minori (abuso della credulità popolare, grida e manifestazioni sediziose, etc.), che sono appunto le contravvenzioni. Insomma, per dirla in parole povere, la reclusione è prevista per i reati “più gravi” mentre l’arresto residua per quelli “meno gravi”. Quindi, sulla base di quanto sinora detto e considerando le scelte operate da ultimo dal legislatore delegato, i reati ambientali societari sono reati “meno gravi” di altri.

Sulle prime, si sarebbe portati a criticare, ancora una volta, il legislatore nazionale per questa sua opinabile scelta, per aver cioè applicato un regime sanzionatorio “leggero” ai reati ambientali societari. E questa possibile accusa troverebbe un appiglio non da poco ricordando le indicazioni comunitarie che volevano, per i casi in questione, che gli Stati membri ricorressero ad un sistema di sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive”, in quanto “l’esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell’ambiente” (cfr. considerando n. 3, dir. 2008/99/CE), dal momento che “un’efficace tutela dell’ambiente esige, in particolare, sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente” (cfr. considerando n. 5, dir. cit.).

In effetti, il legislatore nazionale avrebbe potuto spingersi oltre ed immaginare qualche soluzione maggiormente severa per quelle imprese che si macchiano di reati ambientali. Tra l’altro, la previsione di mere sanzioni economiche potrebbe rivelarsi poco rilevante per imprese di grandi dimensioni con un grande capitale alle spalle, le quali potrebbero assurdamente trovarsi nella condizione di poter agire liberamente sapendo che poi, alle brutte, si rischia solo un esborso di denaro.

Se quanto commentato può dirsi vero, è tuttavia certo che la stessa direttiva 2008/99/CE, a ben leggerla, affianca a toni rigorosi e severi alcune enunciazioni più blande e morbide. E questo altalenare di intenzioni rischia se non di confondere quantomeno di deresponsabilizzare gli Stati membri in sede di recepimento.

Il riferimento corre al concetto di “Impatto trascurabile” che la direttiva enuncia come clausola di esclusione dai reati ambientali. Tra le due nuove figure penali introdotte dal legislatore nazionale del 2001, la figura criminosa descritta dall’art. 727-bis esclude il perfezionarsi del relativo reato quando le azioni tese ad integrarlo riguardino “una quantità trascurabile” di esemplari e abbia “un impatto trascurabile” sullo stato di conservazione della specie.

Questa eccezione alla regola penale, di per sé discutibile e sicuramente fonte di biasimo se frutto delle scelte politico/operative del legislatore nazionale, trova la sua matrice proprio nella normativa comunitaria: le lettere f) e g) dell’art. 3 (Infrazioni) della dir. 2008/99/CE, espressamente ammettono quella deroga quando gli “impatti” sulle specie animali e sul loro stato di conservazione possano essere ritenuti “trascurabili”.

Sebbene non vi sia, né nella direttiva né nel decreto di recepimento, una analoga previsione anche per l’altro reato introdotto ex novo, cioè la distruzione/deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto di cui all’art. 733-bis c.p., la norma (sia quella comunitaria che quella nazionale) introduce un pericoloso ed incerto criterio discrezionale dalla cui applicazione corretta discenderebbe la non configurabilità di un reato importante, non tanto nelle conseguenze (come visto, solo economiche) quanto in quelle “simboliche”, colpendo le imprese, cioè quei soggetti giuridici che storicamente non sono mai stati considerati come passibili di persecuzione in sede penale (giova ricordare che l’art. 27 della Costituzione ancora esordisce dicendo che “la responsabilità penale è personale”). Del resto, a ben vedere l’art. 733-bis non prevede una “deroga” dalle sue previsioni perché detta norma trova applicazione circoscritta ai siti protetti (definiti dal combinato disposto dell’art. 1, co. 3, d.lgs. 121/2011 e dalle fonti normative in esso richiamate, cioè le direttive 2009/147/CE e 92/43/CE), per cui essa viene automaticamente non applicata all’infuori di dette aree.

L’art. 727-bis, invece, è applicabile dovunque (vale a dire dove lo sono le specie animali o vegetali selvatiche protette, peraltro anch’esse definite con rinvio alle direttive da ultimo accennate) ma solo in caso di quantità non trascurabili. Sulla base (si spera di no) delle valutazioni dell’interprete, che può essere chi commette il reato. Con buona pace (si spera di no) del principio di prevenzione.




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