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Gli Adempimenti delle Stazioni Appaltanti nel nuovo Decreto BIM

Pubblicato il 07/08/2021
Gli Adempimenti delle Stazioni Appaltanti nel nuovo Decreto BIM

Articolo di Chiara C. Rizzarda*

 

Dopo le modifiche introdotte al codice appalti dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 (il cosiddetto Decreto Semplificazioni), negli ambiti relativi alla digitalizzazione degli appalti si attendeva il superamento di quello che fino a questo momento era stato il decreto ministeriale recante dettagli circa “modalità e tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”, ovvero il dm 560 del 01/12/2017, cosiddetto Decreto Baratono o Decreto BIM.

L’attesa di un nuovo decreto si era fatta ancora più pressante a seguito del parere numero 01349 emesso dal Consiglio di Stato nell’Aprile 2019, che già dichiarava illegittimo il Decreto Baratono per via delle sue modalità di redazione. L’aggiornamento è infine giunto nella forma del dm n.312 del 02/08/2021, che integra il testo fino ad oggi in vigore. Stiamo naturalmente parlando dell’arrivo delle pratiche di progettazione parametrica e modellazione informativa, il Building Information Modeling degli anglosassoni, all’interno della realizzazione delle opere pubbliche.

Circa le novità introdotte dal nuovo decreto e le significative differenze con il precedente, gli operatori del settore hanno già speso e stanno già spendendo fiumi d’inchiostro. Per un’analisi puntuale, non posso che rimandare ad esempio all’eccellente analisi degli avvocati Angelo Rota e Andrea Versolato. Per i tecnici degli enti locali, che si troveranno a fronteggiare le ricadute pratiche di queste modifiche all’interno del loro lavoro quotidiano, credo possa tuttavia essere più interessante concentrarsi su alcuni di questi cambiamenti e alle implicazioni non esplicite che queste apparentemente piccole integrazioni portano con sé soprattutto in relazione ai cosiddetti adempimenti preliminari da parte della Stazione Appaltante stessa.

Dal 2016 al 2021: le nuove norme tecniche

Dal 2016 a oggi, oltre al generale aumento di maturità digitale tra gli operatori (1), il panorama normativo tecnico in materia di progettazione integrata ha visto un significativo accrescimento del materiale a disposizione di tecnici e funzionari. E non si pensi in particolare alla norma tecnica UNI 11337 nelle sue otto parti, che al dicembre 2017 era già almeno parzialmente disponibile e che il vecchio decreto BIM sceglieva di non citare esplicitamente per motivi sui quali non mi addentrerò in questa sede. Mi riferisco alla sovranazionale ISO 19650 che, in modo altrettanto volontario, si propone di standardizzare a livello internazionale la gestione delle informazioni lungo tutto il ciclo di vita di un’opera, dalla sua concezione alla sua eventuale dismissione, accanto alla quale è opportuno citare sforzi del tavolo tecnico europea tra cui la EN 17412-1:2020 sui livelli di fabbisogno informativo.

In questo senso, la prima integrazione apparentemente significativa del decreto avviene nel comma 5 dell’articolo 7, cui viene aggiunto un 5-bis che cita esplicitamente la gerarchia di norme cui fare riferimento nella redazione del materiale di gara. Tra queste, in rigoroso ordine decrescente di importanza, si trovano:

1. le eventuali norme tecniche europee di recepimento obbligatorio;
2. le norme tecniche internazionali ad adozione volontaria quali la UNI ISO (ma la 19650 non viene citata esplicitamente);
3. le norme tecniche nazionali quali UNI (anche in questo caso, non citate esplicitamente per numero).


Solo in assenza di tali norme tecniche in questi ambiti, è possibile «far riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di comprovata validità». Questa integrazione apparentemente semplifica il lavoro di redazione del materiale di gara, in cui è possibile limitarsi a fare riferimento alle norme tecniche confidando che in esse gli operatori trovino indicazioni pratiche in grado di sciogliere ogni loro dubbio.

Nella pratica, anche data la mancanza di un riferimento esplicito alle ISO 19650 e UNI 11337, l’assenza o la presenza di norme tecniche relative all’argomento dello specifico appalto è, di fatto, ancora lasciata al giudizio di chi redige la documentazione di gara. In presenza di un appalto relativo alla manutenzione del verde urbano in un piccolo centro, ad esempio, si può considerare valido il supporto fornito nelle norme volontarie oppure, al contrario, è più opportuno cercare altrove riferimenti più aderenti alla specificità del singolo incarico? La domanda rimane aperta.

 

Una norma per domarle tutte?

In aggiunta a questo, l’introduzione della norma tecnica sovranazionale ISO 19650 non ha esattamente semplificato il panorama normativo tecnico in materia. Non ancora, almeno. È opportuno infatti ricordare la particolare relazione che lega la ISO 19650, in tutte le sue parti, alla norma tecnica nazionale UNI 11337 in tutte le sue parti. In virtù del cosiddetto “accordo di Vienna”, gli organi di normazione tecnica europea hanno deliberato infatti che ogni norma nazionale in materia di modellazione informativa dovesse recepire la norma internazionale quale norma madre e quindi adattare il proprio testo perché la norma nazionale ne diventasse, a tutti gli effetti, un’appendice.

In alcune nazioni, come la Gran Bretagna, questo lavoro ha implicato il ritiro delle norme precedentemente in vigore (la BS 1192 e le relative PAS nelle loro diverse parti, utilizzate come riferimento in numerose altre nazioni inclusa l’Italia). A seguito di un aggiornamento, queste norme sono ora disponibili come allegati all’acquisto della ISO 19650 sul portale del British Standard Institute.

In Italia è stata presa una decisione differente. Le norme UNI 11337 sono attualmente ancora in revisione e l’emendamento di eventuali incoerenze con la norma madre viene demandato al giudizio dei singoli operatori, mantenendo valido il principio espresso nella norma superiore. In pratica, i principi espressi nella norma ISO si considerano validi anche laddove siano in aperta contraddizione con quelli espressi dalla norma UNI. Questo, a livello pratico, significa che - ad esempio in materia di specifiche relative agli oggetti nei modelli informativi - siamo ancora lontani dall’avere un corpus normativo tecnico unificato e coerente in tutte le sue parti. Chi redige la documentazione di gara deve essere adeguatamente formato per individuare le incoerenze più significative rispetto all’argomento dello specifico appalto e mitigare il rischio di incomprensioni con un’adeguata documentazione integrativa.


Formazione delle Stazioni Appaltanti

In questo senso, permane di fatto la rilevanza degli adempimenti preliminari che le Stazioni Appaltanti devono almeno aver programmato di adempiere per poter richiedere l’uso di metodi e strumenti di gestione e modellazione informativa a chi partecipa ad una gara. Questi adempimenti, espressi nell’articolo 3 del vecchio decreto, rimangono formalmente invariati:


1. un piano di formazione del personale che sia specifico «in relazione al ruolo ricoperto»;
2. un piano di acquisizione e manutenzione di strumenti hardware e software con esplicito riferimento a strumenti di «gestione digitale dei processi decisionali e informativi», più che a quelli di modellazione diretta che difficilmente sono pertinenti all’interno di una Stazione Appaltante;
3. un atto organizzativo, che nell’aggiornamento del decreto viene meglio declinato come un documento «che espliciti il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti».


L’unica integrazione significativa è che il decreto consente ora di non aver ancora portato a termine questi adempimenti, un tempo preliminari di nome e di fatto, ma di averli semplicemente programmati. Ma di fatto, operando sul campo, è evidente che i tecnici non possono prescindere da un aggiornamento formativo in materia, anche solo per individuare correttamente gli obiettivi della modellazione informativa di un appalto e navigare l’intricato panorama delle norme tecniche in fase di redazione del capitolato. Si tratta di una formazione imprescindibile, che sia sponsorizzata o meno dalle committenze di appartenenza. Perché, nonostante le «semplificazioni» invocate dal nuovo corpus normativo, la situazione era e rimane complessa.

 

Note:

(1) per ulteriori informazioni in merito, riferirsi a sondaggi portati avanti da associazioni indipendenti come OICE.

 

 

 

*Chiara C. Rizzarda è esperta BIM di fama internazionale e ha lavorato in alcuni dei principali studi di progettazione sia in Italia che all’estero. Ha partecipato alla stesura della norma UNI 11337, coordina progetti e programmi di formazione, e scrive regolarmente di innovazione tecnologica e ottimizzazione di processo. Per maggiori info: https://it.linkedin.com/in/chiara-c-rizzarda-60293716

 

 

 


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