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TECNICI COMUNALI E RESPONSABILITA’ PER DANNO ERARIALE : RITORNA DAL CONSIGLIO DI STATO LA QUESTIONE ONERI DI COSTRUZIONE

Pubblicato il 14/10/2017
Pubblicato in: Pubblica Amministrazione

E’ nota da tempo la vicenda dell’indagine della Procura della Corte dei Conti sui Comuni della Provincia di Lecce circa la congruità della riscossione del contributo del costo di costruzione a partire dall’annualità 2007 e per i cinque anni successivi.

Indagine che ha portato alla citazione per danno erariale di quasi tutti ( 200 circa)  i tecnici comunali della provincia di Lecce, peraltro sola provincia della Puglia, per quanto noto, interessata.

In materia il contributo di costruzione costituisce un'obbligazione contributiva; tale obbligazione si compone degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione; e precisamente l'incidenza degli oneri di urbanizzazione deve essere stabilita dai Comuni in base a tabelle parametriche definite da ciascuna Regione. Ogni cinque anni i comuni devono provvedere ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione, in conformità alle disposizioni regionali. Nei periodi  intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione deve essere adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istat.

Nella Puglia, malgrado l'elevazione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione operati dal 2007 in poi, diversi Comuni hanno continuato di fatto a prescindere da tali determinazioni regionali (auto-operative), continuando ad applicare il precedente inferiore parametro di fonte ministeriale, sostanzialmente per non gravare sullo sviluppo del settore edilizio ed in chiara funzione anti crisi, in tal senso “orientando”  le attività degli Uffici  Tecnici comunali.

A seguito della citata iniziativa della Procura Regionale della Corte dei Conti , i medesimi Comuni pugliesi stanno inoltrando in questi anni a cittadini e imprese, richieste di ricalcolo e rettifica verso l'alto dell'ammontare del contributo correlato al costo di costruzione, in applicazione, nel decennio della possibile prescrizione, delle norme regionali. Tanto al fine di non provocare danni immotivati ai Tecnici Comunali interessati ed ingiusti vantaggi ai titolari dei permessi di costruire per così dire “ scontati” rilasciati, in alcuni casi – come nel Comune di Copertino -  rilasciati sempre “salvo conguaglio”. Tutto questo ha prodotto un contenzioso prima al TAR Puglia Sez.di Lecce,  poi  sino al Consiglio di Stato (IV sezione, sentenza pubblicata il 12.06/2017  su ricorso n. 07053/2016 e n.415/2017 pubblicata il 27/09/2017) che, con due sentenze a favore del Comune di Arnesano, rappresentato dall’avv. Tommaso Millefiori,  ha ribaltato quanto prima stabilito dal Tar Puglia, riconoscendo ai Comuni il potere-dovere di ricalcolare successivamente e  richiedere , nei termini di prescrizione decennale, gli oneri intervenuti medio tempore.

In forza delle  indagini della Guardia di Finanza di Lecce, attivate nella sola provincia di Lecce,  la quasi totalità dei comuni (97 comuni) è incorsa in indagini per danno erariale a carico esclusivamente di circa 200 tecnici comunali per gli anni dal 2007 al 2012, tecnici cui è stato imputato di non aver esercitato la propria “iniziativa” nei confronti degli organi politici degli enti locali  ( i Comuni) per l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione. In sostanza, è stata imputata ai tecnici una ipotetica responsabilità che invece, secondo qualificate letture giuridiche,  fa capo alle attribuzioni in generale degli Organi Politici istituzionali dei Comuni. I Tecnici della Provincia di Lecce hanno attivato più linee  difensive, sostenute , tra gli altri, dall’Avvocato Angelo Vantaggiato, del Foro di Lecce, e già approdate, in alcuni casi in appello a Roma.
Giova ricordare che in effetti il Consiglio Regionale della Puglia ha a suo tempo approvato, su iniziativa del Consigliere Salvatore Negro,  un apposito ordine del giorno riguardante le competenze dei Comuni in materia di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, nel quale si  impegnava  il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale  ( Vendola)  «ad assumere un'iniziativa affinché si induca il Governo ad affermare con un provvedimento legislativo, anche in via di interpretazione autentica, la discrezionalità dei comuni in materia di adeguamento dei contributi di costruzione e che tale potere discrezionale resti di esclusiva competenza del consigli comunali». Ma di tanto non si è avuta alcuna ulteriore notizia.

Un analogo ordine del giorno (9/3926-A-R/33- Pizzolante e Palese)  è stato pienamente accolto dalla Camera dei Deputati nella seduta del 21 luglio 2016. In esso si impegna il Governo «(...) ad emanare disposizioni interpretative dei commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nelle quali si chiarisca che spetta al Consiglio Comunale la competenza esclusiva per quel che riguarda l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (...)» e che «(...) qualora il Consiglio, non si pronunci o non ritenga di pronunciarsi, non sono addebitabili responsabilità agli organi gestionali dell'ente» –:

Con apposita lettera appello del 26 settembre 2017 il Presidente di UNITEL ( Unione Nazionale Tecnici Enti Locali) Arch. Urb. Pian. Bernardino Primiani ha sollecitato gli Organi competenti 
al fine di chiarire, anche con interpretazione autentica,  la corretta adeguata (ri) lettura  delle disposizioni in argomento  fissando univocamente  in capo ai Consigli Comunali  la competenza esclusiva di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione ed escludendo qualsiasi responsabilità degli organi tecnici e gestionali. 

Di recente, con apposita interrogazione a risposta scritta l’On. Sergio Pizzolante, ViceCapoGruppo di AP alla Camera dei Deputati,  ha chiesto al Governo: 
<<  … se non ritenga di assumere le iniziative di competenza, in linea con quanto indicato nell'Ordine del giorno 9/3926-A-R/33 citato in premessa, al fine di chiarire la corretta interpretazione delle disposizioni sopra richiamate fissando in capo ai comuni la competenza esclusiva di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione ed escludendo qualsiasi responsabilità degli organi tecnici e gestionali. 
(4-18002) >>.

Molti Tecnici e molti Comuni attendono  possibili positivi sviluppi in materia.

 


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