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Nessuna incertezza sugli incentivi ai tecnici

Pubblicato il 16/01/2018
Pubblicato in: Pubblica Amministrazione

di Luigi Oliveri

Gli incentivi per le funzioni tecniche negli appalti non rientrano nel tetto della spesa per la contrattazione decentrata e non debbono essere finanziati dal connesso fondo.

Sono le inevitabili conseguenze dell' articolo 1, comma 526, della legge 205/2017, che ha inserito nell' articolo 113 del codice dei contratti il seguente nuovo comma 5bis:

«gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».

Secondo alcuni commentatori ed operatori, la norma non sarebbe di per sé sufficiente a risolvere il problema posto dalla deliberazione della Corte dei conti, sezione autonomie 6 aprile 2017, n. 7.

Infatti, secondo questa linea interpretativa prudenziale o dubitativa, manca nel nuovo comma 5bis del dlgs 50/2016 la precisazione espressa che gli incentivi non transitano nel fondo delle risorse decentrate o che, comunque, non entrano nel tetto della spesa per i trattamenti accessori.

Indubbiamente il legislatore avrebbe potuto essere meno laconico; la circostanza che in modo diffuso questa estrema sintesi porti molti a esprimere teorie restrittive aprirà verosimilmente la stura ad un enorme contenzioso davanti al giudice del lavoro, esito del quale difficilmente potrà essere la condivisione dell' inclusione delle spese per gli incentivi nel tetto della spesa della contrattazione collettiva, che significa, in termini concreti, sottrarre a tutti gli altri dipendenti le risorse destinate ad incentivare le funzioni tecniche.

Ma, tali tesi dubitative non considerano la circostanza che il nuovo comma 5bis dell' articolo 113 del Codice dei contratti pone nel nulla drasticamente la motivazione in base alla quale la sezione autonomie ha tratto il principio di diritto enunciato nella delibera 7/2017.

La sezione, infatti, fonda la propria conclusione così: «nei nuovi incentivi non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti; il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale)».

Una volta, però, che la legge stabilisce espressamente che gli incentivi fanno capo al capitolo di spesa previsto per i contratti di lavori servizi e forniture, devono trarsi due necessarie conclusioni.

Per quanto riguarda i lavori, poiché sono finanziati con capitoli di spesa di investimento, il ragionamento della sezione autonomie risulta del tutto privato di ogni sostegno e non più giuridicamente fondato.

Ma, anche per forniture e servizi, la precisazione della fonte di provenienza degli incentivi, cioè i relativi capitoli di spesa, deve far ritenere che detti incentivi non transitino nel fondo della contrattazione decentrata e ne restino fuori, sì ds non poter essere computati nel tetto della spesa contrattuale.

La legge, semmai, ha il difetto di non aver messo in evidenza l' altro elemento critico dell' interpretazione della sezione autonomie.

La delibera 7/2017 ha ritenuto, infatti, che gli incentivi per le funzioni tecniche «non vanno a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati e individuabili acquisibili anche attraverso il ricorso a personale esterno alla p.a. come risulta anche dal chiaro disposto dell' art. 113, comma 3, dlgs n. 50/2016». Si tratta di conclusioni non condivisibili.

Infatti, il personale destinatario degli incentivi non solo può, ma deve essere specificamente individuato, secondo i criteri che le amministrazioni sono obbligate a definire nel regolamento imposto dall' articolo 113, comma 2, del dlgs 50/2013.

In secondo luogo, il comma 3 del medesimo articolo 113, diversamente da quanto afferma la sezione autonomie, non condiziona per nulla l' incentivo alla possibilità di acquisire le prestazioni da incentivare dall' esterno.

fonte: Italia Oggi


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