Appalti – Sull’esclusione in caso di gravi illeciti professionali – I Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che, affinché possa ritenersi integrata la causa di esclusione circa la colpevolezza di gravi illeciti professionali dell’operatore economico, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, non basta l’omessa dichiarazione. Nel caso di specie, il giudizio circa la dubbia integrità professionale dell’operatore economico risultava pendente, pertanto, in ragione di tale indefinibilità del giudizio, l’obbligo dichiarativo in capo all’operatore economico non sussiste. È necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione, tale da ritenersi integrata la causa di esclusione, risultino comunque dal Casellario informatico dell’ANAC. In mancanza di una tale dichiarazione esplicita, l’applicazione di una sanzione automaticamente espulsiva risulta sproporzionata e lesiva del legittimo affidamento.
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