Con la recente deliberazione n. 265/2018/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto ha ritenuto che gli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 corrisposti per attività svolta e conclusasi con l’aggiudicazione della gara prima dell’entrata in vigore del comma 5 bis del medesimo decreto, introdotto dalla novella di cui all’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), non possano essere esclusi dal calcolo della spesa del personale e del trattamento accessorio erogato dall’ente e dai relativi limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa.
Quindi le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018 non possono avere effetto retroattivo.
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