In alcuni enti locali, prosegue il dibattito (e le errate aspettative) tra i responsabili dei settori non finanziari ed il settore ragioneria circa la portata dei pareri di regolarità contabile sulle delibere di Consiglio, di Giunta, sui decreti del Sindaco, e del visto attestante la copertura finanziaria sulle determine dirigenziali.
Posto che alcuni dirigenti ritengono ancora che il precedente parere di legittimità del segretario comunale, eliminato nel 1997 dalle leggi Bassanini, sia stato trasposto in capo al responsabile di ragioneria, è bene riportare nel regolamento di contabilità ex Dlgs 118/2011 e Dlgs 126/2014 le reali competenze.
Il parere di regolarità contabile non comprende la verifica della legittimità della spesa e dell’entrata, che spetta ai dirigenti dei settori proponenti mediante apposizione del parere di regolarità tecnica. Il responsabile del servizio finanziario non può e non deve svolgere altre forme di verifica della legittimità degli atti, che restano attribuite ai dirigenti proponenti.
Stessa cosa vale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che non riguarda la legittimità della spesa e dell’entrata, a carico dei responsabili che firmano le determinazioni.
Utilità