di Gianluca Bertagna
Per completare l'adozione dei piani triennali dei fabbisogni 2018/2020, alle amministrazioni locali mancava un tassello: il legislatore cambierà le percentuali del turn over per l'anno prossimo?
Nel testo della legge finanziaria non è comparsa una nuova percentuale ma è stata allargata la platea dei Comuni che possono beneficiare di un ampliamento delle facoltà assunzionali fino al 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente. Si passa, infatti, dagli attuali 3mila ai 5mila abitanti come soglia per valutare se le spese di personale dell'anno precedente sono inferiori al 24% della media delle entrate correnti dell'ultimo triennio. In caso di risposta positiva si raggiunge il turn over pieno, altrimenti si rischia di vedersi le facoltà assunzionali assestate al 25% o al 75%.
Le regole
Si deve distinguere, quindi, tra diverse situazioni per definire correttamente le capacità assunzionali di competenza dell'anno 2018, che ricordiamo, vanno calcolate sulla base della spesa per cessazioni dell'anno 2017:
• Comuni da mille a 5mila abitanti. Questi enti calcolano dapprima il rapporto tra spese di personale del 2017 sulla media delle entrate correnti del triennio 2015/2017. Se la percentuale è inferiore al 24% il turn over sarà pari al 100%, diversamente dovranno agire come i comuni sopra i 5.000 abitanti;
• Comuni sopra i 5mila abitanti. Questi enti devono verificare innanzitutto il rapporto tra dipendenti e popolazione al 31 dicembre 2017. Se non vengono rispettati i parametri definiti dal Dm Interno 10 aprile 2017, la percentuale del turn over sarà pari al 25%. Se invece il parametro viene rispettato si salirà al 75% che potrebbe ancora aumentare fino al 90% ma solamente per i Comuni che rispettano il saldo di bilancio, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo.
Tutte queste regole sono contenute all'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015 che ha validità fino al 31 dicembre 2018. Successivamente tornerà in vigore l'articolo 3 del Dl 90/2014 che afferma che la percentuale del turn over dal 2019 in poi è fissata per tutti i comuni al 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente.
Polizia locale e piccoli Comuni
Esiste un'eccezione per le assunzioni nel contesto della polizia locale. Cessazioni e assunzioni all'interno della stessa funzione, nel 2018 possono essere conteggiate, per tutti i Comuni, nella misura del 100%.
Rimangono, poi, i Comuni al di sotto dei mille abitanti. Per questi piccoli centri, rimane in vigore l'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 che prevede un turn over calcolato per “teste”: si può assumere solamente nel limite dei cessati dell'anno precedente.
Ultime due indicazioni: gli enti possono anche utilizzare le capacità assunzionali come già determinate anno per anno (si veda la deliberazione n. 25/2017 della Sezione Autonomie) ma non totalmente utilizzate del triennio precedente. Alle facoltà di competenza del 2018 si potranno quindi aggiungere i “resti” del triennio 2015/2017.
Il Dl 50/2017 ha, infine, precisato che i Comuni possono cedere le proprie capacità all'Unione di comuni di cui fanno parte. Quest'ultime, invece, autonomamente possono assumere nel limite del 100% della spesa dei propri cessati nell'anno precedente.
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