La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza C-159/11 depositata ieri, ha chiarito che un'amministrazione pubblica deve esperire una gara d'appalto anche per contratti di consulenza conclusi con un'altra amministrazione aggiudicatrice che non persegue fini di lucro.
La sentenza risponde ad un quesito posto alla Corte di Giustizia dal Consiglio di Stato italiano circa il caso della Asl di Lecce che, per uno studio sulla vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere, aveva affidato l'incarico all'Università del Salento senza fare una gara d'appalto pubblica.
La motivazione portata dalla Asl è stata che l'incarico non prevedeva compensi ma solo il rimborso delle spese. Ma la Corte di Giustizia europea non ha condiviso questo punto di vista per più motivi. Prima di tutto, la direttiva 2004/18 non prevede l'esclusione delle gare d'appalto neppure nei casi in cui il compenso sia soltanto un rimborso spese. In secondo luogo la deroga dal rispetto della normativa Ue in materia di appalti pubblici riguarda solo i casi di contratti pubblici stipulati da un ente pubblico a favore di un altro ente pubblico che il primo ente controlla (rapporto che non sussiste tra Asl e università).
In terzo luogo, a provocare perplessità alla Corte di Giustizia è stato il fatto che l'Università del Salento aveva la possibilità di ricorrere a prestatori di servizi privati per lo svolgimento di alcune attività. Ciò poteva condurre a favorire alcune imprese private a scapito di altre, venendo meno alle regole sulla concorrenza.
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