Determinazione Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 15/3/2011 n. 1
Maggioli Editore
Premessa
Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, rispettivamente Regolamento e Codice), adottato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, prevede, all’art. 73, una serie di sanzioni amministrative di diversa natura nei confronti delle SOA, in attuazione di quanto disposto dall’art. 40, comma 4, lett. g), del Codice.
Le sanzioni previste sono di tre tipi: pecuniarie, provvisoriamente interdittive (sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione) e definitivamente interdittive (decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione).
La presente determinazione, adottata contestualmente al regolamento ex art. 8, comma 4, del Codice disciplinante l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (di seguito Autorità) nei confronti delle SOA, contiene indicazioni applicative in ordine alle fattispecie sanzionatorie individuate dall’art. 73 del Regolamento.
In particolare, la determinazione prende in esame le seguenti questioni generali: 1) entrata in vigore delle sanzioni; 2) considerazioni generali in ordine alle fattispecie sanzionatorie previste dall’articolo 73 del Regolamento; 3) fattispecie che comportano l’applicazione delle sanzioni della sospensione e della decadenza; 4) operatività della SOA in caso di sospensione o di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonché di fallimento o di cessazione della attività.
In allegato alla presente determinazione sono contenute linee guida operative che delineano le fattispecie sanzionabili più rilevanti e ne specificano l’entrata in vigore.
1. Entrata in vigore delle sanzioni
In base al combinato disposto dell’art. 359, comma 2, del Regolamento e dell’art. 253, comma 2, ultimo periodo, del Codice, l’art. 73 del Regolamento è entrato in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I. n. 288, supplemento ordinario n. 270/L, del 10 dicembre 2010), a differenza di tutte le altre disposizioni regolamentari che entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione.
Si pone al riguardo un problema di disciplina transitoria, in quanto se è vero che le sanzioni sono entrate in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, è altresì vero che esse si riferiscono, in parte, a fattispecie normative destinate ad avere effetto solo decorsi 180 giorni da tale pubblicazione.
Di conseguenza, l’impianto sanzionatorio previsto dall’art. 73 è applicabile anticipatamente rispetto al restante corpo del Regolamento solo nella misura in cui si riferisca a violazioni di obblighi e doveri comportamentali delle SOA già previsti nel Codice o nel previgente regolamento per il sistema di qualificazione di cui al D.P.R. 34/2000 che resta applicabile fino all’entrata in vigore del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Per maggiore chiarezza espositiva, la descrizione analitica delle singole fattispecie sanzionabili è contenuta nelle linee guida allegate alla presente determinazione e, nella tabella in calce alle stesse, è evidenziata, per ogni singola violazione, la data dalla quale entra in vigore (15 o 180 giorni dalla pubblicazione del D.P.R. 207/2010) l’obbligo posto a carico delle SOA.
In applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico, le sanzioni in esame potranno essere comminate solo per violazioni poste in essere dalle SOA successivamente alla data di entrata in vigore del relativo obbligo.
Tuttavia è opportuno precisare che la SOA è comunque tenuta ad adeguare la propria condotta rispetto alle disposizioni assunte dall’Autorità in merito alle singole fattispecie sanzionabili così come indicate nelle linee guida allegate alla presente determinazione. Ciò implica che azioni od omissioni poste in essere prima dell’entrata in vigore dell’art. 73 del D.P.R. 207/2010 ed esplicitate come fattispecie sanzionabili nelle suddette linee guida, per le quali la SOA perdura nell’inadempimento, dovranno essere regolarizzate al fine di evitare di incorrere nelle relative sanzioni (es. fattispecie di cui al punto 1.3. delle linee guida).
2. Considerazioni generali circa le fattispecie sanzionatorie previste all’articolo 73
Le fattispecie sanzionabili previste dall’art. 73 del Regolamento attengono principalmente alle seguenti due tipologie di attività poste in essere dalle SOA:
1) adempimenti previsti per garantire la verifica da parte dell’Autorità del possesso in capo alle SOA dei requisiti generali e di indipendenza necessari per lo svolgimento dell’attività di attestazione (articolo 73, comma 1, lett. a) e lett. b) ed art. 73, comma 2, lett. a);
2) esercizio dell’attività di attestazione che le SOA svolgono nei confronti degli esecutori di lavori pubblici d’importo superiore a € 150.000,00 (articolo 73, comma 1, lett. b), c) e d) e comma 2).
In ordine alla tipologia di violazioni di cui al punto 1), l’attuale impianto normativo prevede in capo alle SOA una serie di obblighi informativi nei confronti dell’Autorità in assenza di specifica richiesta, nonché un generale obbligo di risposta alle puntuali richieste formulate dalla stessa Autorità nelle sue funzioni di vigilanza sul sistema di qualificazione come previste dall’art. 6, comma 7, lett. m), del Codice.
In particolare l`art. 73, comma 1, lett. a) e b), del Regolamento, prevede l`applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all`art. 6, comma 11, del Codice, sia ai casi di mancata risposta alle richieste dell`Autorità, ai sensi degli artt. 65, comma 1 e 66, comma 4, sia ai casi di mancata comunicazione di cui agli artt. 64, comma 5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4 e 83, comma 6.
Con riferimento alla “mancata risposta/comunicazione” deve osservarsi che, oltre alle ipotesi di rifiuto o omissione della SOA di fornire entro i termini di legge le informazioni e/o i documenti previsti dalle disposizioni richiamate, la condotta sanzionabile si realizza anche nel caso di risposta/comunicazione pervenuta successivamente ai termini indicati (ferma restando la permanenza degli obblighi di comunicazione anche successivamente alla decorrenza del termine di adempimento) e nel caso di risposta/comunicazione priva di almeno uno degli elementi essenziali richiesti e/o oggetto dell’obbligo di comunicazione. In tale ultimo caso (risposta incompleta), al fine di non incorrere nella relativa sanzione, la SOA dovrà provvedere a richiedere un chiarimento all’Autorità qualora ritenga che la richiesta ricevuta non consenta di identificare in modo specifico e preciso il contenuto della risposta.
Ovviamente le condotte sopra descritte potranno integrare la fattispecie sanzionabile solo qualora possano essere ricondotte alla SOA secondo gli ordinari principi di imputabilità, con una valutazione che verrà effettuata caso per caso dall’Autorità.
Le violazioni riconducibili all’esercizio dell’attività di attestazione (punto 2) sopra indicato) attengono invece alla funzione di vigilanza svolta dall’Autorità sul sistema di qualificazione; funzione che può esplicarsi mediante l’adozione di provvedimenti inibitori idonei a prevenire la potenziale lesione del principio dell’indipendenza in capo alle SOA (ad esempio con il diniego di nulla osta all’acquisto di partecipazioni azionarie nel capitale sociale degli organismi di attestazione ovvero con il diniego di autorizzazione all’assunzione nell’organico) oppure con l’adozione di provvedimenti volti a sanare situazioni già verificatesi di lesione del principio stesso. In entrambe le ipotesi descritte, qualora sussistano profili di responsabilità nell’aggirare le disposizioni vigenti e le violazioni integrino gli estremi di condotte irregolari, illegittime e/o illegali secondo quanto previsto dall’art. 73 del Regolamento, l’Autorità provvede a sanzionare le SOA per gli inadempimenti.
Rinviando per una trattazione più analitica dei singoli inadempimenti alle linee guida allegate, è opportuno un approfondimento in merito alla nozione di “indipendenza di giudizio” sottesa a molte delle violazioni in esame. Il requisito dell’indipendenza, sulla base di quanto disposto dall’art. 40, comma 3, del Codice, costituisce infatti uno dei presupposti per un corretto esercizio dell’attività di attestazione e, in quanto tale, le SOA sono tenute a garantirne la sussistenza.
Il requisito dell’indipendenza di giudizio deve essere inteso in un’accezione ampia, come confermato anche dal recente parere reso in materia dal Consiglio di Stato.
In particolare, con parere dell’Adunanza Generale n. 852/2011 del 24 febbraio 2011, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la norma del Codice richiamata legittimi il controllo dell’Autorità sui conflitti di interesse che possano menomare l’indipendenza delle SOA. Tale controllo ha la finalità di garantire il principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione, essendo le SOA soggetti privati che svolgono una pubblica funzione.
In quest’ottica deve darsi rilievo alla presenza di qualsiasi interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori e deve riconoscersi in capo alle SOA uno specifico obbligo di astensione “quando l’adozione dell’atto di certificazione possa essere viziato dalla presenza di un interesse economico personale, anche meramente potenziale, a che l’atto abbia un certo contenuto piuttosto che un altro”.
Da un punto di vista soggettivo, la personalità dell’interesse deve essere valutata non solo con riferimento alla SOA come soggetto giuridico autonomo ma anche in relazione ai suoi azionisti ed amministratori (nello stesso senso anche la pronuncia Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 987/2011). Di conseguenza la SOA dovrà astenersi dallo svolgere attività di attestazione ogni volta in cui vi sia nella vicenda oggetto dell’attività stessa, un interesse commerciale o finanziario, riconducibile direttamente o indirettamente alla SOA medesima o ai soggetti che la possiedono o la amministrano.
Quanto alla idoneità a ledere il principio di indipendenza di giudizio della SOA, l’interesse in questione, come sopra individuato, potrà essere anche potenziale.
Pertanto, anche alla luce delle pronunce richiamate, la SOA sarà tenuta a comunicare, ai sensi dell’art. 64, comma 5, del D.P.R. 207/2010, ogni conflitto di interessi non solo attuale ma anche potenziale che possa influire sul requisito dell’indipendenza e che possa essere ricondotto direttamente o indirettamente alla SOA stessa o ai soggetti che la possiedono e/o la amministrano.
3. Fattispecie che comportano la sanzione della sospensione o della decadenza della autorizzazione ad attestare (art. 73, comma 3).
Oltre alle sanzioni pecuniarie, l’art. 73, comma 3, del Regolamento, prevede la sospensione della autorizzazione a svolgere attività di attestazione in caso di più violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 commesse dalle SOA ovvero in caso di recidiva dopo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. La norma, inoltre, prevede la sanzione della decadenza dell’autorizzazione nel caso di comportamento inadempiente delle SOA, caratterizzato nel tempo da recidiva grave o gravemente reiterata.
Con riferimento alla sospensione, la norma prevede differenti termini massimi di 120 giorni, 240 giorni, e un anno, da applicarsi in ragione della gravità degli inadempimenti.
La disposizione in esame prevede espressamente che la sanzione della sospensione non sia alternativa ma vada ad aggiungersi a quella pecuniaria prevista per l’ultima violazione. Deve precisarsi che, in tali ipotesi di “cumulo” di sanzioni, l’applicazione della sanzione pecuniaria resta ancorata alle regole indicate dai commi 1 e 2 dell’art. 73 per la singola violazione. Pertanto sarà irrogata una sanzione pecuniaria fino a € 25.822 qualora venga posta in essere una fattispecie di cui al comma 1, ovvero una sanzione fino a € 51.545 nelle ipotesi di violazione del comma 2.
In caso di contestuale violazione di una previsione del comma 1 e di una del comma 2 si applica la sanzione pecuniaria prevista nella misura massima di € 51.545.
La decadenza dell’autorizzazione a svolgere attività di attestazione, alla quale non si aggiunge invece l’applicazione di alcuna sanzione pecuniaria, è prevista nei seguenti casi:
Perché possa applicarsi la decadenza di cui alla lettera a) va considerato che il cumulo dei periodi di sospensione, anche non continuativi, è limitato a due sole violazioni la cui sommatoria è pari o superiore a trecentosessanta giorni.
Con riferimento alla decadenza di cui alla lettera b), si ritiene che le quattro sanzioni “che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a 120 giorni” debbano essere tassativamente quattro - a prescindere dalla loro successione temporale - e ciascuna di esse di natura sospensiva, non potendo considerare nel calcolo del suddetto periodo complessivo precedenti sanzioni esclusivamente pecuniarie.
4. Regole da rispettare in caso di sospensione o di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonché di fallimento o di cessazione della attività della SOA (art. 73, commi 8 e 9).
4.1. Effetti della sospensione della autorizzazione ad attestare e conseguenze sulla attività di attestazione.
Sull’attività di attestazione della SOA
Il provvedimento sanzionatorio di sospensione ex art. 73, comma 3, D.P.R. 207/2010 ha per oggetto l’autorizzazione allo svolgimento da parte della SOA dell’attività di attestazione della qualificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 68.
La sanzione della sospensione incide sull’attività di attestazione della SOA nella misura in cui interdice temporaneamente l’esercizio di tutte le attività propedeutiche, funzionali e strettamente connesse al rilascio dell’attestato di qualificazione. Pertanto, durante il periodo di sospensione, la SOA non potrà stipulare alcun contratto di attestazione, né rilasciare attestati sulla base di contratti stipulati in data anteriore a tale periodo, né svolgere alcun tipo di attività istruttoria finalizzata al rilascio di attestazioni di qualificazione.
E’ fatta salva in ogni caso la facoltà dell’impresa di risolvere il contratto di attestazione non ancora eseguito stipulato con la SOA sospesa prima della sospensione stessa e di indicare un’altra SOA cui vada trasferita la documentazione relativa alla propria qualificazione, con conseguente obbligo della SOA sospesa di provvedere a tale trasferimento.
La sanzione della sospensione non sottrae in alcun modo la SOA dalla funzione di vigilanza dell’Autorità né dagli obblighi di legge in merito ad indipendenza, trasparenza, correttezza cui è tenuta. In particolare, la sanzione in esame non sospende i poteri/doveri inerenti tutte quelle attività di vigilanza vincolate ed inderogabili cui la SOA è obbligata, in quanto espressione diretta delle funzioni pubblicistiche di controllo attribuitele dalla legge.
In questo senso, ferma restando la facoltà dell’Autorità di impartire ulteriori disposizioni alla SOA con il provvedimento di sospensione, tra le attività di vigilanza vincolate ed inderogabili, non può ritenersi sospeso l’obbligo per la SOA di procedere ai sensi dell’art. 40, comma 9-ter, D.Lgs. 163/2006.
Qualora la SOA sospesa non adempia agli obblighi sopra indicati l’Autorità, oltre ad applicare le sanzioni conseguenti a tale inadempimento nei confronti della stessa, interverrà ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera m), del Codice.
Sull’assetto societario ed organizzativo della SOA
La sospensione dell’autorizzazione a svolgere attività di attestazione non incide sulla facoltà della SOA di procedere a modifiche societarie ed organizzative, pur sempre nel rispetto delle procedure autorizzative stabilite dalla normativa vigente e dall’Autorità. La SOA può richiedere nulla osta relativi al personale in organico; parimenti i soci possono procedere, mediante la presentazione della relativa istanza, al trasferimento delle azioni. Allo stesso tempo, la SOA può presentare istanza per la nomina di nuovi amministratori, in sostituzione di componenti del CdA, oppure procedere alla sostituzione dei sindaci in carica. La SOA può anche adottare tutte quelle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto che si ritenga necessario adottare, anche allorquando tali modifiche presentino profili di interesse pubblicistico e come tali siano da assoggettare al controllo della Autorità.
Si chiarisce altresì che il periodo di sospensione comminato dall’Autorità non rileva ai fini di quanto previsto dall’art. 73, comma 4, lett. c), del Regolamento, che dispone la decadenza dell’autorizzazione nel caso dell’interruzione dell’attività per più di centottanta giorni: tale ultima prescrizione si ricollega infatti ad un’interruzione volontaria dell’attività, ricollegata cioè ad un fatto imputabile alla SOA e non ad un provvedimento sanzionatorio irrogato dall’Autorità.
4.2. Obblighi della SOA conseguenti ai provvedimenti di sospensione e di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonché a seguito di fallimento e di cessazione della attività della SOA.
Il comma 8 dell’art. 73 del Regolamento disciplina gli effetti della sospensione o della decadenza (oltre a quelli relativi al fallimento o alla cessazione di attività di una SOA) nel rapporto tra la SOA e le imprese qualificate o in attesa di qualificazione.
Al fine di tutelare le imprese, le quali possono essere pregiudicate dalla paralisi della attività di attestazione della SOA conseguente alle fasi della sospensione, decadenza o cessazione di attività e fallimento, la norma prevede che le SOA debbano comunicare, entro il termine di quindici giorni, il ricorrere di una delle circostanze sopra segnalate; tale comunicazione deve essere inviata anche all’Autorità.
Oggetto di tale comunicazione è costituito alternativamente dal provvedimento finale emesso dall’Autorità di sospensione o decadenza dell’autorizzazione ad attestare, dall’intervenuta dichiarazione di fallimento o dalla cessazione dell’attività.
Con riferimento al termine di quindici giorni, indicato nel primo periodo del comma 8, si rileva che si tratta di un termine di adempimento di un’obbligazione ex lege la cui inosservanza determina le conseguenze delineate rispettivamente dall’art. 73, comma 1, lett. c), e comma 4, lett. d), del Regolamento.
In particolare, la lettera c) del primo comma della disposizione richiamata sanziona, con pena pecuniaria fino a € 25.822 (l’importo sarà commisurato in misura proporzionale rispetto alla durata del ritardo), il comportamento della SOA che comunichi le circostanze di cui al primo periodo del comma ottavo, oltre il termine di quindici giorni.
L’inutile scadenza del termine suddetto non estingue comunque gli obblighi di comunicazione che gravano sulla SOA. Tanto è vero che la lettera d) del successivo quarto comma prevede la sanzione della decadenza dell’autorizzazione ad attestare per il caso in cui l’obbligo di comunicazione sia rimasto del tutto inosservato, secondo un giudizio di merito compiuto dalla Autorità. In tali ipotesi, l’Autorità stessa, accertato il perdurare dell’inadempimento della SOA, provvederà ad intimare alla SOA stessa di adempiere concedendole contestualmente un ulteriore termine, decorso inutilmente il quale, potrà essere attivato il procedimento di decadenza.
Il termine di quindici giorni entro il quale la SOA deve provvedere ad effettuare la comunicazione in esame decorre:
Con riferimento all’ipotesi di cessazione dell’attività della SOA si rileva che il momento in cui si perfeziona la fattispecie è quello in cui i liquidatori, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2495 c.c., una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, chiedono la cancellazione della società dal registro delle imprese con la conseguente estinzione della società stessa.
Pertanto, al fine di evitare che con la cancellazione della SOA dal registro delle imprese venga meno il soggetto al quale imputare gli obblighi connessi al trasferimento della documentazione alla nuova SOA indicata/designata e di rendere quindi vane le previsioni dell’art. 73, comma 8, del Regolamento, è necessario che, prima di provvedere all’adempimento che chiude il procedimento di liquidazione (cancellazione dal registro delle imprese), i liquidatori effettuino la comunicazione in esame ed esauriscano tutta la procedura indicata dalla richiamata disposizione regolamentare.
Quanto alle modalità della comunicazione, in assenza di prescrizioni normative, le SOA potranno utilizzare tutti gli strumenti idonei a consentire con certezza sia la ricezione della comunicazione, sia la verifica ex post da parte della Autorità della avvenuta comunicazione entro i termini di legge.
Quanto alle decisioni che può assumere l’impresa, a seguito della ricezione della comunicazione da parte della SOA, appare necessario distinguere: A) la sospensione della autorizzazione; B) la decadenza, il fallimento o la cessazione di attività.
4.3. Divieto di trasferimento di azienda tra SOA in caso di sospensione o decadenza dell’autorizzazione (comma 9).
Il comma 9 dell’art. 73 del Regolamento stabilisce che: “In caso di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, l’Autorità non concede il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA”. La ratio della previsione in oggetto è quella di impedire il compimento di atti elusivi volti ad evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’applicazione delle sanzioni della sospensione o della decadenza dell’autorizzazione.
Di conseguenza, si ritiene che nel concetto di trasferimento di azienda siano ricomprese tutte le iniziative tese al trasferimento aziendale tra SOA.
Per quanto riguarda i presupposti temporali del divieto di trasferimento di azienda, la richiamata ratio antielusiva della norma porta a ritenere che il termine di applicazione della fattispecie da cui decorre l’impossibilità di trasferire l’azienda ad altra SOA è quello della comunicazione di avvio del procedimento. Solo nel caso di sospensione il divieto al trasferimento perdura sino alla conclusione del periodo interdittivo.
La presente determinazione entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
Adotta la presente determinazione.
Allegato1
Linee guida operative
Premessa
Le presenti linee guida operative descrivono in modo analitico le fattispecie più rilevanti alle quali sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 73 del D.P.R. 207/2010, in relazione alle indicazioni generali contenute nel testo della presente determinazione.
1. Violazioni in materia di obblighi delle SOA, atti ad assicurare il possesso e il mantenimento dei requisiti generali e a prevenire lesioni al principio dell’indipendenza, nonché sanzioni pecuniarie corrispondenti [articolo 73, comma 1, lett. a) e lett. b), ed art. 73, comma 2, lett. a)]
L’art. 73, comma 1, del Regolamento prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all`art. 6, comma 11, del Codice, per violazioni in materia di obblighi delle SOA atti ad assicurare il possesso e il mantenimento dei requisiti generali e a prevenire lesioni al principio dell’indipendenza. Tali sanzioni sono da graduare rispetto alla misura massima di € 25.822 in relazione alla gravità dell’inadempimento delle SOA, per i casi di:
1.1. Mancata, ritardata o incompleta risposta, nel termine di dieci giorni, alle richieste dell’Autorità alle SOA, per ogni informazione riguardante i nominativi dei propri soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione, ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell`indipendenza e dei requisiti morali e professionali dei soci diretti e indiretti.
1.2. Mancata, ritardata o incompleta risposta alle richieste istruttorie dell’Autorità, nel termine indicato dalla stessa, per ogni informazione riguardante il procedimento aperto su istanza di nulla osta al trasferimento di partecipazioni azionarie della SOA [combinato disposto dell’art. 73, comma 1, lett. a), con l’art. 66, comma 4, del Regolamento].
1.3. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alla Autorità, nel termine previsto di quindici giorni dal loro verificarsi, delle eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell`indipendenza. Poiché la richiamata disposizione contenuta nell’art. 64, comma 5, del Regolamento, è logicamente correlata a quella di cui al precedente comma 4, il requisito dell’indipendenza va riferito necessariamente alla composizione e alla struttura organizzativa delle SOA, ed è posseduto qualora siano assicurati il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall`articolo 2359 del codice civile [combinato disposto dell’art. 73, comma 1, lett. b), con l’art. 64, comma 5, del Regolamento].
Al fine di assicurare il rispetto del principio di indipendenza e di assenza di qualunque interesse commerciale, le SOA devono effettuare i necessari controlli ogni tre mesi, presso le Camere di Commercio, Industria e Artigianato e inviare la relativa comunicazione all’Autorità. A riguardo si precisa che la valutazione in ordine al rispetto di tali principi non è più rimessa alle SOA, le quali sono quindi tenute a comunicare la sussistenza di qualunque circostanza che possa implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell’indipendenza. Nel primo trimestre successivo all’entrata in vigore dell’art. 73 del D.P.R. 207/2010 le SOA sono tenute a comunicare non solo le circostanze rilevanti nel senso anzidetto verificatesi successivamente al 25.12.2010 ma anche quelle verificatesi prima di tale data.
1.4. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alla Autorità, nel termine previsto di quindici giorni dal loro verificarsi dell`eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all’art. 64, comma 6, del Regolamento, e cioè, tenuto conto della rubrica della predetta disposizione, in caso di mancato possesso o del venir meno di uno dei requisiti di ordine generale della SOA [combinato disposto dell’art. 73, comma 1, lett. b) con l’art. 65, comma 2, del Regolamento]. Anche in questo caso è rimessa alla Autorità la valutazione di fatti e circostanze che possano incidere sul sussistere o meno delle situazioni ostative di cui all’art. 64, comma 6.
Le SOA, ogni sei mesi, devono richiedere alle Procure della Repubblica – Ufficio Casellario Giudiziale i certificati integrali relativi alle persone fisiche oggetto di controllo.
1.5. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alla Autorità, nel termine previsto di quindici giorni dalla dichiarazione pronunciata da parte degli organi sociali delle SOA, della decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, a causa del venir meno dei requisiti di cui all’art. 64, comma 6, del Regolamento [combinato disposto dell’art. 73, comma 1, lett. b), con l’art. 67, comma 3, del Regolamento].
1.6. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alla Autorità, nel termine previsto di quindici giorni dall’avvio del relativo procedimento, della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del personale delle SOA, disposta a causa del venir meno dei requisiti di cui all’art. 64, comma 6, del Regolamento. [combinato disposto dell’art. 73, comma 1, lett. b), con l’art. 67, comma 4, del Regolamento].
1.7. Per il caso in cui le informazioni, i dati ovvero gli atti trasmessi alla Autorità, compresi quelli trasmessi in forza delle norme sopra richiamate, risultino non veritieri, l’art. 73, comma 2, lett. a), del Regolamento, prevede sanzioni amministrative pecuniarie più severe, da graduare rispetto alla misura massima di € 51.545.
Altri casi, sanzionati dall’art. 73, comma 2, del Regolamento, sino alla misura massima di € 51.545, sempre a causa di lesioni del possesso e del mantenimento dei requisiti generali e del principio dell’indipendenza, sono i seguenti:
1.8. Comportamento, nello svolgimento dei propri compiti ed attività, caratterizzato da scarse diligenza, correttezza e trasparenza, non rispettoso dei principi di cui all’articolo 2 del Codice, di economicità, di efficacia, di tempestività e di correttezza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità [combinato disposto dell’art. 73, comma 2, lett. b), con l’art. 70, comma 1, lett. a)].
In via meramente esemplificativa e non esaustiva, ricadono in tale fattispecie anche le ipotesi di assunzioni di personale (limitatamente alle figure in posizione apicale) e di cessioni azionarie, effettuate/consentite dalle SOA senza acquisire il nulla osta della Autorità.
Ulteriore ipotesi che ricade nella fattispecie è il mancato controllo nel “Forum SOA”.
Altresì, viene sanzionato:
2. Violazioni in materia di obblighi attinenti allo svolgimento delle attività di attestazione, da parte delle SOA, e sanzioni pecuniarie corrispondenti [articolo 73, comma 1, lett. b), c) e d), e comma 2].
L’art. 73, comma 1, lett. b), c) e d), del Regolamento prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all`art. 6, comma 11, del Codice, per le violazioni in materia di obblighi attinenti allo svolgimento delle attività di attestazione. Tali sanzioni sono da graduare rispetto alla misura massima di € 25.822, in relazione alla gravità dell’inadempimento delle SOA, per i casi di:
2.1. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alla Autorità, nel termine previsto di dieci giorni, dell’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio e del mantenimento dell’attestazione di qualificazione nei confronti delle imprese nonché del relativo esito, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-ter, del Codice [combinato disposto dell’art. 73, comma 1, lett. b), con l’art. 70, comma 7, del Regolamento].
2.2. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alla Autorità, entro quindici giorni dalla scadenza del termine indicato alle imprese dalla SOA attestante, di eventuali inadempimenti circa la risposta da parte delle imprese in merito alle richieste loro rivolte, ai fini del controllo sulla veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni. I requisiti, il cui possesso è oggetto di controllo, sono quelli di ordine generale e speciale utili per il rilascio dell’attestazione, nonché quelli generali, a carattere dinamico, di cui verificare il permanere per tutta la durata del contratto di qualificazione [combinato disposto dell’art. 73, comma 1, lett. b), con l’art. 74, comma 4, del Regolamento].
2.3. Mancata, ritardata o incompleta trasmissione all’Osservatorio, secondo le modalità stabilite dalla Autorità, nel termine previsto di quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, dei certificati e della documentazione a corredo degli stessi, di cui all’art. 86 del Regolamento, presentati dalle imprese per essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del Codice e del Regolamento, o a lavori eseguiti in proprio. [combinato disposto dell’art. 73, comma 1, lett. b), con l’art. 83, comma 6, del Regolamento].
Tra i certificati da trasmettere all’Osservatorio, in quanto presentati dalle imprese per essere qualificate, dovranno anche essere compresi quelli che non hanno contribuito alla qualificazione.2.4. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione, della notizia relativa alla sospensione o alla decadenza della autorizzazione ad attestare, al fallimento e alla cessazione della attività di attestazione, rispetto al termine di quindici giorni dal verificarsi delle suddette ipotesi. Analogamente, al verificarsi delle stesse (decadenza, fallimento, cessazione della attività di attestazione), verrà sanzionata la mancata, ritardata o incompleta trasmissione alla SOA (individuata dall’impresa o, in caso di inerzia nell’ipotesi di decadenza dell’autorizzazione, di fallimento o di cessazione di attività della SOA, dall’Autorità) cui trasferire la documentazione presentata dalle imprese per la qualificazione, ottenuta o in itinere. In questo caso il ritardo è correlato al rispetto del termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione - da parte dell’impresa o della Autorità - della SOA prescelta cui trasferire la menzionata documentazione [combinato disposto dell’art. 73, comma 1, lett. c), con l’art. 73, comma 8, del Regolamento, nonché tenuto conto di quanto previsto dall’art. 40, comma 9-bis, del Codice: “Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell`autorizzazione all`esercizio dell`attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall`articolo 6, comma 11”.
Relativamente alle ipotesi di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, qualora l’impresa voglia sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA, il termine è di quindici giorni.2.5. Violazione degli obblighi di conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni [combinato disposto dell’art. 73, comma 1, lett. d), del Regolamento, con l’art. 40, comma 9-bis, del Codice]. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui sopra per dieci anni, non avendo il Regolamento previsto un diverso termine rispetto a quello indicato dall’art. 40, comma 9-bis, del Codice.
L’art. 73, comma 2, del Regolamento prevede sanzioni amministrative pecuniarie, di maggiore severità, per le violazioni in materia di obblighi attinenti allo svolgimento delle attività di attestazione, in quanto applicabili in modo graduato sino alla misura massima di € 51.545, per i seguenti casi:
2.6. Informazioni, dati e atti trasmessi alla Autorità, che risultino non veritieri, compresi i documenti forniti dall’impresa in sede di attestazione e rivelatisi falsi. [art. 73, comma 2, lett. a), del Regolamento].
2.7. Svolgimento dell’attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall’articolo 70, comma 1, [combinato disposto dell’art. 73, comma 2, lett. b), con l’art. 70, comma 1, del Regolamento]. E ciò:
2.7.1. per mancato o carente comportamento caratterizzato da diligenza, da correttezza e da trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all`articolo 2 del Codice [art. 70, comma 1, lett. a), del Regolamento];
2.7.2. per mancata o carente acquisizione, dai soggetti da qualificare, delle informazioni necessarie e per operato non tale da assicurare adeguata informazione [art. 70, comma 1, lett. b), del Regolamento];
2.7.3. per comportamento che non abbia garantito imparzialità ed equo trattamento [art. 70, comma 1, lett. c), del Regolamento];
2.7.4. per non avere assicurato e mantenuto l`indipendenza richiesta dalle disposizioni del Codice e dal titolo III del Regolamento (riguardante il Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori) [art. 70, comma 1, lett. d), del Regolamento];
2.7.5. per mancata o carente disponibilità di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza [art. 70, comma 1, lett. e), del Regolamento];
2.7.6. per non avere verificato: 1) la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, circa il possesso dei requisiti generali (art. 78 del Regolamento) e speciali (art. 79 del Regolamento), presentate dai soggetti cui rilasciare l`attestato; 2) il permanere del possesso dei requisiti generali (di cui all’art. 78 del Regolamento) [art. 70, comma 1, lett. f), del Regolamento];
2.7.7. per non avere rilasciato l’attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall’impresa e verificata ai sensi della precedente lettera f) [art. 70, comma 1, lett. g), del Regolamento].
2.7.8 per aver rilasciato un’attestazione in carenza dei requisiti prescritti, di cui l’Autorità ne accerti l’insussistenza a seguito di informativa proveniente da altra SOA relativamente all’impresa alla quale precedentemente aveva rilasciato l’attestazione ovvero per la quale aveva sottoscritto un contratto per la qualificazione, dopo avere acquisito la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 78 e 79 del Regolamento ed avere effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l’attestazione (art. 75, comma 3, del Regolamento).2.8. Svolgimento delle attività della SOA, nel corso delle operazioni di valutazione e verifica della qualificazione, senza avere acquisito, o per avere acquisito in modo carente, i dati di carattere economico-finanziario, quali quelli ricavabili dai bilanci, nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche facendo ricorso alla banca dati della camera di commercio, industria e artigianato [combinato disposto dell’art. 73, comma 2, lett. b), con l’art. 70, comma 2, del Regolamento].
2.9. Svolgimento dell’attività della SOA in modo non conforme al manuale delle procedure depositato all’atto della richiesta di autorizzazione e agli eventuali successivi aggiornamenti approvati dall’Autorità [combinato disposto dell’art. 73, comma 2, lett. b) con l’art. 68, comma 2, lettera f), del Regolamento].
2.10. Mancato rispetto da parte delle SOA delle condizioni previste dall’art. 71, comma 1, del Regolamento [combinato disposto dell’art. 73, comma 2, lett. c), con l’art. 71, comma 1, del Regolamento]. E ciò:
2.10.1. per avere operato in modo non conforme alle procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall`Autorità stessa [art. 71, comma 1, lett. a), del Regolamento];
2.10.2. per non avere adottato un comportamento che eviti qualsiasi possibilità di conflitti di interesse [art. 71, comma 1, lett. b), del Regolamento];
2.10.3. per non avere rilasciato le attestazioni nel pieno rispetto: 1) dei requisiti relativi al possesso del sistema di qualità aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, con riferimento alla qualificazione per le classifiche dalla III in su, previsti nell`articolo 63 del Regolamento; 2) dei requisiti per la qualificazione delle imprese, di cui al capo III, del titolo III, del Regolamento [art. 71, comma 1, lett. c), del Regolamento];
2.10.4. per non avere applicato le tariffe da riconoscersi alle SOA per le attività di qualificazione, di cui all`allegato C – parte I del Regolamento [art. 71, comma 1, lett. d), del Regolamento];
2.10.5. per non avere svolto la propria attività conformemente a quanto previsto dall’articolo 70, commi 3, 4, 5, del Regolamento [art. 71, comma 1, lett. e), del Regolamento], e ciò:2.10.5.1. per avere espletato le attività istituzionali ricorrendo a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale (art. 70, comma 3, del Regolamento);
2.10.5.2. per avere applicato le tariffe da riconoscersi alle SOA per le attività di qualificazione, in modo non conforme a quanto previsto dall`allegato C – parte I del Regolamento (art. 70, commi 4 e 5, del Regolamento); e ciò, per non avere tenuto conto che:
1) ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all`importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui al richiamato allegato C – parte I;
2) per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del cinquanta per cento;
3) per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del venti per cento;
4) gli importi determinati dall’allegato C – parte I e dall’art. 70, comma 4, del Regolamento sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa;
5) non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al punto 4;
6) il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell`attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l`autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l`intero corrispettivo.2.11. Invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione, riguardo alla sospensione o alla decadenza della autorizzazione ad attestare, al fallimento e alla cessazione della attività di attestazione, ovvero, al verificarsi delle predette ipotesi, trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera alla SOA cui trasferire la documentazione presentata dalle imprese per la qualificazione, ottenuta o in itinere [combinato disposto dell’art. 73, comma 2, lett. d) con l’art. 73, comma 8, del Regolamento].
2.12. Inadempimento, con riferimento all’effettuazione della verifica triennale [combinato disposto dell’art. 73, comma 2, lett. e), con l’art. 77, comma 3, del Regolamento], che si concretizza nelle seguenti ipotesi:2.12.1. la SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto non rilascia l’attestato revisionato;
2.12.2. in caso di sospensione, la relativa procedura viene sospesa per chiarimenti per un periodo superiore a quarantacinque giorni e, comunque, la SOA rilascia l’attestato in un tempo complessivo superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto;
2.12.3. la SOA non dichiara l’esito negativo della relativa procedura ovvero lo dichiara e lo comunica, all`impresa e all`Autorità, in un tempo complessivo superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, secondo le modalità di cui al comma 7.2.13. Inadempimento, con riferimento ai certificati di esecuzione lavori utili per rilasciare l’attestato di qualificazione [combinato disposto dell’art. 73, comma 2, lett. f), con l’art. 83, comma 7, del Regolamento], che si concretizza nelle seguenti ipotesi:
2.13.1. le SOA rilasciano l’attestazione di qualificazione mediante certificati di lavori emessi dalle stazioni appaltanti, non presenti nel casellario informatico e non confermati dalle stazioni appaltanti a seguito della richiesta inviata dalla SOA secondo quanto previsto nella determinazione dell’Autorità n. 6 del 27.07.2010 e nel successivo comunicato alle SOA n. 62 del 20.09.2010, nonché nelle eventuali future prescrizioni dell’Autorità stessa in materia di obblighi/deroghe dagli obblighi di consultazione delle banche date detenute;
2.13.2. le SOA, avendo rilevato l’esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico, non provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti e/o all’Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell’art. 6, comma 11, del Codice. L’obbligo delle SOA decorre dal momento in cui, attraverso l’accesso al casellario informatico dell’Autorità, viene accertato il mancato inserimento nello stesso del certificato di lavori oggetto di verifica.2.14. Inadempimento, con riferimento agli obblighi di inserimento nel casellario informatico [combinato disposto dell’art. 73, comma 2, lett. g), con l’art. 8, comma 7, lettere d), g) ed h), del Regolamento], che si concretizza nelle seguenti ipotesi:
2.14.1. mancato o ritardato inserimento nel casellario informatico, entro trenta giorni dal rilascio dell’attestazione da parte della SOA, secondo le modalità telematiche previste dalla Autorità, dei certificati di cui all’art. 86, comma 7, del Regolamento, presentati dalle imprese per essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del codice e del Regolamento, o a lavori eseguiti in proprio;
2.14.2. mancato o ritardato avvio del procedimento di cui all’art. 40, comma 9-ter, del Codice a seguito delle segnalazioni provenienti dagli organismi di certificazione del sistema di qualità aziendale, relative all’annullamento ovvero alla decadenza della certificazione di qualità;
2.14.3. mancato o ritardato inserimento nel casellario informatico da parte delle SOA, entro quindici giorni dal loro rilascio, secondo le modalità telematiche previste dalla Autorità, delle attestazioni di qualificazione.
3. Comportamenti che determinano l’immeditata applicazione della decadenza dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di attestazione [articolo 73, comma 4].
La sanzione della decadenza della autorizzazione ad esercitare l’attività di attestazione delle SOA, da irrogare, secondo quanto previsto dall’art. 73, comma 4, del Regolamento, si applica nei confronti delle SOA, nei seguenti casi, oltre quelli previsti al comma 3:
3.1. (comma 4, lett. a) al venire meno dei seguenti requisiti e condizioni:
3.1.1. costituzione nella forma della società per azioni; sede legale nel territorio della Repubblica (art. 64, comma 1, del Regolamento).
3.1.2. capitale sociale almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato (art. 64, comma 2, del Regolamento). La sanzione in esame nell’arco temporale dal 25.12.2010 al 05.12.2011 è riferita al capitale sociale minimo richiesto dal D.P.R. 34/2000 (€ 516.000), mentre a far data dal 05.12.2011 il capitale sociale minimo richiesto è quello previsto dal D.P.R. 207/2010 (€ 1.000.000).
3.1.3. patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio depositato, almeno pari al capitale sociale (art. 64, comma 2, del Regolamento);
3.1.4. bilancio delle SOA certificato dalle società di revisione, iscritte nell’apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (art. 64, comma 2, del Regolamento). Il primo bilancio per cui sussiste l’obbligo di certificazione è quello relativo all’esercizio decorrente dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;
3.1.5. oggetto esclusivo, come previsto art. 64, comma 3, del Regolamento;
3.1.6. divieto di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali (art. 64, comma 3, del Regolamento);
3.1.7. rispetto del principio di indipendenza di giudizio e di assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti delle SOA non imparziali o discriminatori, assicurato dalla composizione e dalla struttura organizzativa delle SOA, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall`articolo 2359 del codice civile (art. 64, comma 4, del Regolamento);
3.1.8. possesso e mantenimento dei requisiti generali delle SOA, intesi quali assenza di cause ostative riferite alla SOA, alle persone giuridiche e fisiche (amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e personale delle SOA) appartenenti alla composizione e alla struttura organizzativa delle SOA, (art. 64, comma 6, e 65 del Regolamento);
3.1.9. divieto di possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA (art. 66, comma 1, del Regolamento), per:
- stazioni appaltanti e altri soggetti equivalenti [soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del Regolamento];
- organismi che rilasciano i certificati del sistema di gestione per la qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 [soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), del Regolamento];
- soggetti indicati all’articolo 34 del codice;
- soggetti cui possono essere affidate la progettazione e la direzionale lavori oltre che le attività di supporto [soggetti di cui all’art. 90, comma 1, del Codice];
- le regioni e le province autonome.
3.1.10. possesso di azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale, da parte delle associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e delle associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti, ognuna di tali associazioni nella misura massima del dieci per cento, al fine di garantire il principio dell`uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione (art. 66, comma 2, del Regolamento);
3.1.11. possesso e mantenimento dei requisiti tecnici delle SOA, con riferimento all’organico minimo, al personale ulteriore, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonché ai soggetti che svolgono attività in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, e del requisito dell’attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all`Osservatorio, conforme al tipo definito dall`Autorità (art. 67 del Regolamento).
3.1.12. divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla organizzazione aziendale delle SOA, per l`espletamento delle loro attività istituzionali (art. 70, comma 3, del Regolamento);
3.1.13. inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell’Autorità, circa eventuali condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato con un’impresa, ovvero in merito alla sospensione o all’annullamento dell’attestazione, nell’esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo a seguito di motivata e documentata istanza di un’altra impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante (art. 71, comma 3, del Regolamento).3.2. (comma 4, lett. b) mancato inizio dell’attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;
3.3. (comma 4, lett. c) interruzione dell’attività per più di centottanta giorni;
3.4. (comma 4, lett. d) omissione o rifiuto nel comunicare la sospensione e la decadenza dell`autorizzazione, il fallimento e la cessazione della attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione.
3.5. (comma 4, lett. e) inosservanza delle disposizioni impartite dalla Autorità con il provvedimento di sospensione di cui all’art. 73, comma 3, del Regolamento.
3.6. (comma 4, lett. f) inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 85, comma 1, del Regolamento che individuano i criteri cui le SOA devono attenersi, ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici;
3.7. (comma 4, lett. f) inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 85, comma 2, del Regolamento che si concretizza, nella attività di attestazione, nel non attribuire la qualificazione conformemente al contenuto dei certificati di esecuzione lavori o nel non segnalare alla Autorità eventuali incongruenze riscontrate nei certificati di esecuzione dei lavori, circa la presenza di lavorazioni relative a categorie di cui all’allegato A del Regolamento, non previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati; documentazione, quest’ultima, che deve essere richiesta dalla SOA alla stazione appaltante che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori.
3.8. (art. 40, comma 9-ter, del Codice) inosservanza all’obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestato di qualificazione qualora sia accertato che lo stesso sia stato rilasciato in carenza dei requisiti prescritti dal Regolamento ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti.
TABELLA – Applicabilità delle fattispecie sanzionatorie dal 25/12/2010
codice sanzione | violazione a un obbligo che determina l’applicazione della sanzione | norma o combinato disposto da D.P.R. 207/2010 | norma contenente un obbligo già vigente prima del D.P.R. 207/2010 | data da cui si applica la sanzione ex art. 73 del D.P.R. 207/2010 |
---|---|---|---|---|
1.1. | Mancata, ritardata o incompleta risposta, nel termine di dieci giorni, alle richieste dell’Autorità, per ogni informazione riguardante i nominativi dei soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento. | art. 73, comma 1, lett. a), in c.d. con l’art. 65, comma 1. | art. 7, comma 6, del D.P.R. 34/2000 | 25/12/2010 |
1.2. | Mancata, ritardata o incompleta risposta, nel termine indicato dalla Autorità, per ogni informazione riguardante il procedimento aperto su istanza di nulla osta al trasferimento di partecipazioni azionarie della SOA. | art. 73, comma 1, lett. a), in c.d. con l’art. 66, comma 4. | art. 7, comma 9, in c.d. con l’art. 8 del D.P.R. 34/2000 | 25/12/2010 |
1.3. | Mancata, ritardata o incompleta comunicazione, nel termine previsto di quindici giorni dal loro verificarsi, delle eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell`indipendenza. | art. 73, comma 1, lett. b), in c.d. con l’art. 64, comma 5. | art. 7, comma 5, del D.P.R. 34/2000. | 25/12/2010 |
1.4. | Mancata, ritardata o incompleta comunicazione, nel termine previsto di quindici giorni dal loro verificarsi, in caso di mancato possesso o del venir meno di uno dei requisiti di ordine generale delle SOA. | art. 73, comma 1, lett. b), in c.d. con l’art. 65, comma 2. | art. 7, comma 8, del D.P.R. 34/2000. | 25/12/2010 |
1.5. | Mancata, ritardata o incompleta comunicazione, nel termine previsto d
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