La legge 23/07/2021, n. 106, in sede di conversione con modificazioni al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 all’art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici) ha stabilito quanto segue:
“1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77”.
Si tratta di una norma di portata eccezionale e derogatoria che si inserisce nell’ambito delle modificazioni contrattuali, limitatamente ai contratti in corso di esecuzione al 25.7.21 e i concernenti lavori eseguiti e contabilizzati dal 1.1.2021 al 30.6.2021.
In linea generale, nell’ambito del Codice, si ammette la revisione dei prezzi solo ove le modifiche siano state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili, idonee a fissare la portata, la natura ed i presupposti di tali modifiche (art. 106, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 50/2016), senza che possano apportarsi modifiche tali da alterare la natura generale del contratto. In ogni caso “per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7 , solo per l’eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà […]”.La norma sopra richiamata, invece introduce ipotesi del tutto derogatorie.
In data 23 novembre 2021 è stato pubblicato il D.M. del M.I.M.S “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.”, così dando attuazione alla previsione di legge sopra richiamata.
In data 25 novembre, il MIMS ha pubblicato la Circolare n. 43362, contenente le “modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi”. In buona sostanza, il Ministero ha specificato anche attraverso modalità esemplificative i calcoli per le compensazioni. Lo scorso 9 dicembre è spirato il termine di 15 giorni entro il quale le imprese interessate dovevano presentare alla stazione appaltante la domanda per ottenere la “compensazione dei prezzi” prevista dall’art. 1-septies d.l. n. 73/2021, convertito con modifiche con la legge n. 106/2021. Successivamente sarà onere del direttore dei lavori accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario determinata e determinare l’ammontare della compensazione. Alcune delle ipotesi di calcolo sono contenute nella predetta Circolare. La stazione appaltante può ammettere le seguenti ipotesi di compensazione:
A questo punto, osservando le modalità operative dal punto di vista del RUP occorre porre l’attenzione sulla tempistica delle attività da compiere. Infatti, il RUP dovrà verificare e convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, controllando la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi. Nella predetta circolare non sono indicate le tempistiche delle attività a carico del RUP, tuttavia, viene stabilito che le attività, ovvero la convalida conteggi, la verifica delle risorse disponibili e il relativo pagamento, dovranno avvenire in tempi compatibili con gli adempimenti previsti dal DM 371 del 30 settembre scorso. Tale Decreto disciplina le modalità di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito presso il MIMS, ove l’Amministrazione non disponga di risorse proprie. Per accedere al Fondo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta del suddetto decreto di cui all'art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del medesimo D.L. n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 invia, a mezzo PEC, al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del suddetto art. 1-septies.
Il RUP pertanto, dovrà necessariamente effettuare una verifica preventiva sulla disponibilità di risorse proprie in data anteriore al 22 gennaio 2022, data in cui maturano i 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM 11 novembre 2021 (23 novembre 2021). Tale verifica, peraltro, deve essere svolta nel rispetto dei principi di contabilità e bilancio proprie degli enti pubblici, ovvero entro la scadenza dell’esercizio in corso, trattandosi di diversa destinazione di risorse, imputate a diversi capitoli di bilancio. Occorre infine ricordare che in presenza di lavorazioni con materiali che abbiano subito costi in diminuzione il RUP dovrà provvedere tempestivamente al recupero delle somme.
Articolo dell'Avv. Patrizia Cartone, esperta in materia edilizia, urbanistica e contratti pubblici. L'Avvocato Cartone svolge attività di formazione per tecnici degli enti locali in diverse materie e collabora alla redazione di pubblicazioni in materia di appalti pubblici, urbanistica e diritto ambientale. Per ulteriori dettagli, consultare il sito web dello Studio Cartone.
Utilità