Si sostiene la tesi di inapplicabilità della norma per indeterminatezza del contenuto prescrittivo.
Se da un lato si apprezza l’iniziativa del legislatore, volta a scongiurare i fenomeni del lavoro nero o sottopagato, dall’altro si deve evidenziare che tale norma presenta il difetto dell’incertezza applicativa, tipica di una norma in “bianco” ovvero di una norma ancora tutta da esplicitare.
Il significato letterale è inequivocabile, quanto del tutto generico, ed è quello di sottrarre al ribasso d’asta il “costo del personale”.
Non si tratta di adottare le diverse tecniche di interpretazione della norma, quanto dell’esigenza di fornire un metodo di valutazione che definisca con ragionevole certezza il “costo del personale”. Metodologia che non esiste e di certo, attualmente, le Amministrazioni non possono sostituirsi al legislatore nel completare la norma in questione.
Si rammenti, inoltre, che non sono utilizzabili le tabelle Ministeriali di riferimento periodico del “costo del lavoro” vista l’espressa abrogazione della lettera g dell’art.86 del codice e l’introduzione del nuovo comma 3bis all’art.81.
Anche adottando i comuni canoni della ragionevolezza nel voler effettuare la stima, si deve evidenziare che, attualmente, il “costo del lavoro” non è un dato univoco di determinazione della prestazione fornita, stanti le svariate tipologie contrattuali esistenti. Quindi, di fatto, il fattore costo della manodopera è indeterminato, non potendosi operare, con gli elementi forniti dal legislatore, nessuna scelta.
Infatti, premessa l’inderogabilità dei minimi salariali, qualsiasi stima sarebbe lesiva del principio costituzionale di “tutela della concorrenza” ed inficerebbe l’autonomia gestionale sancita dall’art. 1655 del Codice Civile.
Inoltre, si ricorda che la locuzione “Costo del personale” in luogo del “costo della mano d’opera ” estende di fatto la valutazione anche al lavoro intellettuale, ora compreso fra le altre spese generali.
La caparbietà di alcuni nel “costruire” una metodologia di definizione già impone una profonda riflessione sulla effettiva determinatezza della norma. Metodologie che possono portare anche ad effetti del tutto paradossali, vista la complessità dell’attuale ordinamento giuridico sui Lavori Pubblici.
Pur apprezzando le intenzioni del legislatore, si rischia che il tutto si trasformi in meri atti di simulazione vista l’impossibilità di scongiurare “a tavolino” i fenomeni lavoro irregolare.
Per tali ragioni si ritiene che la norma sia di fatto indeterminata poiché esige, per essere “esecutiva”, altre norme che le diano reale “attuazione”. Quindi è una disposizione ancora tutta da costruire attraverso ulteriori interventi legislativi.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
Arch. Malossetti Enrico
Uff. LL.PP. Comune di Ascoli Piceno
email: maloss@libero.it
Utilità