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AINOP Uguale Semplificazione?

Pubblicato il 09/12/2021
AINOP Uguale Semplificazione?

A fronte della imponente mole di lavoro che ci attende e di una tempistica imposta dall’Europa per i lavori finanziati dal PNRR, al momento osserviamo la proliferazione di strumenti e procedure “ulteriori”, assunzione di personale giuridico, ma ancora pochi segnali per il supporto operativo e la snellezza riguardo alla concreta realizzazione delle opere.


Ci troviamo ad affrontare una nuova sigla AINOP - l’Archivio Informatico delle Opere Pubbliche – acronimo fresco di invenzione con il quale il legislatore con la conversione del D.L. 28/09/2018 n. 109 “Decreto Genova” nella Legge legge n.130 del 16 novembre 2018 ha stabilito, nelle premesse la costituzione anche (di) uno specifico archivio informatico per monitorare, tra l’altro, lo stato di conservazione e manutenzione delle opere pubbliche nazionali e dei beni culturali immobili e successivamente all’art. 13 vi è l’istituzione dell’AINOP specificando le opere interessate:

  1. Ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
  2. Ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
  3. Strade;
  4. Ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;
  5. Aeroporti;
  6. Dighe e acquedotti;
  7. Gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
  8. Porti e infrastrutture portuali;
  9. Edilizia pubblica.


Ciascuna sezione è poi suddivisa in sottosezioni contenente:

  1. i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;
  2. i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;
  3. i dati sulla gestione dell’opera anche sotto il profilo della sicurezza;
  4. lo stato e il grado di efficienza dell’opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;
  5. la collocazione dell’opera rispetto alla classificazione europea;
  6. i finanziamenti;
  7. lo stato dei lavori;
  8. la documentazione fotografica aggiornata;
  9. il monitoraggio costante dello stato dell’opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;
  10. il sistema informativo geografico per la consultazione, l’analisi e la modellistica dei dati relativi all’opera e al contesto territoriale.

La norma prevede delle figure individuate in:

  • soggetti conferenti (art. 13 co 4) ovvero gli Enti pubblici che sono tenuti all’ alimentazione dei dati dell’AINOP;
  • cittadino che mediante il portale AINOP ha la possibilità di accesso in modalità open alle informazioni che i soggetti conferenti hanno inserito relativamente le opere di pertinenza ed inoltre i cittadini in possesso di SPID potranno effettuare segnalazioni;

  • soggetti che vigilano (art. 13 co 6) effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi identificati tramite il CUP (Codice Unico Progetto) insistenti sulle opere pubbliche identificate con il codice IOP (Identificativo Opera Pubblica rilasciato da AINOP) e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche).

I dati e le informazioni già contenute nella BDAP per il principio della unicità dell’invio sono forniti all’AINOP dalla citata BDAP. Il DL 76/2020 cd Decreto semplificazioni convertito in legge 120/2020 ha introdotto al comma 7-bis dell’art. 10 delle integrazioni all’art. 5 del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, inserendo dopo il comma 2-bis il comma 2-ter che "Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato la verifica preventiva di cui all’art. 26 del D.lgs 50/2016 accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2018 (NTC2018)".

L’esito positivo della verifica esclude il cd deposito presso il Genio Civile ed i progetti corredati della verifica sono depositati in modalità telematica presso la banca dati AINOP così pure le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate ed infine la relazione a strutture ultimate (RSU) ed il certificato di Collaudo statico nonché ove applicabile la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori in sostituzione del certificato di collaudo.

Ai fini delle attività di verifica strutturale da eseguire sui progetti possiamo prendere a prestito la definizione contenuta nel glossario delle norme Uni En Iso 9001:2015 cui il decreto legislativo 50/2016 si ispira per articolazione normativa:

3.8.4 verifica: Conferma, sostenuta da evidenze oggettive (3.8.1), del soddisfacimento di requisiti (3.1.2) specificati.

3.8.1. evidenza oggettiva: Dati che supportano l’esistenza o la veridicità di qualcosa.

3.1.2 requisito: Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente.


Tale attività ricade quindi in capo alla stazione appaltante che potrà, in ipotesi molto limitate, effettuarla internamente o sarà oggetto di affidamento del servizio all’esterno con incremento dei costi ed anche di tempo per l’espletamento delle procedure. In alternativa si potrebbe proporre il modello Umbria che con la delibera di Giunta Regionale n. 331 del 14/04/2021 ha messo a disposizione delle altre Amministrazioni la propria struttura tecnica per il rilascio del parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti che non è sostiutivo del deposito telematico AINOP.

Alla domanda quindi: AINOP= Semplificazione? possiamo affermare che le intenzioni del Legislatore sono, come al solito ottime e futuristiche, però poi allo stato pratico la gestione delle conseguenze normative introdotte, evidenziano delle problematiche strutturali connesse alla realizzazione di strutture e strumenti per l’archiviazione dei dati con unico obiettivo certo di trasferire la responsabilità dalla struttura pubblica (ex Genio Civile) al professionista sia esso interno che esterno all’Amministrazione tutto ciò in nome di una trasparenza dell’operato della Pubblica Amministrazione, che ad oggi, di fatto già esiste. La banca dati BDAP ne è la prova.

 


Articolo dell'Ing. Vito Ramunno - Responsabile Area Infrastrutture, Mobilità e Ambiente del Comune di Melfi - apparso nell'ultimo numero de "Il Nuovo Giornale dell'UNITEL".


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