di Giuseppe Latour
Approvato il documento sui livelli di progettazione (che dovrà diventare un Dm): rivlievi e indagini dovranno essere inclusi negli elaborati di primo livello.
Tutte le indagini di contesto relative alle opere pubbliche passano dal definitivo alla fattibilità. Analisi sismiche, topografiche, urbanistiche, storiche, geologiche, geognostiche andranno realizzate nel quadro del primo livello di progettazione. Insomma, finisce l'era dei preliminari di poche pagine, regolarmente smentiti dagli elaborati successivi. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici venerdì mattina ha completato il lavoro tecnico sul decreto in materia di livelli di progettazione che il Codice appalti, tramite l'articolo 23, ha affidato al ministero delle Infrastrutture. Dopo una gestazione rapidissima il testo, composto da 36 articoli, si avvia a grandi passi verso l'ok finale. Adesso manca solo il disco verde degli uffici tecnici del ministero e il "visto" dei Beni culturali e dell'Ambiente, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa comunque entro l'estate.
Il decreto in questione è previsto dall'articolo 23 del Codice: un provvedimento del ministero delle Infrastrutture, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il ministro dell'Ambiente e con quello dei Beni culturali dovrà definire i contenuti della progettazione sulla base di tre livelli. Questo intervento è strategico nella geografia dei lavori del Mit, dal momento che il suo varo darà il via all'attuazione anche di altre parti della riforma, come l'introduzione dell'obbligo del Bim per alcune tipologie di opere.
Per questo motivo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dopo una prima fase di orientamento sul Dlgs n. 50/2016, ha messo il piede sull'acceleratore e nel mese di giugno ha istituito una commissione di esperti, con il compito di approntare in tempi rapidissimi un documento da girare al ministero. Sono bastate poche riunioni per chiudere il lavoro che, dopo l'incontro di venerdì, è sostanzialmente definito negli aspetti tecnici. Restano un paio di questioni minori, che saranno sciolte direttamente dal ministero. A questo punto diventa realistico l'obiettivo (difficile ma non impossibile) di completare l'iter entro il mese di luglio nel quadro del primo pacchetto di provvedimenti adottati dal Mit in attuazione del Dlgs n.50 del 2016.
La commissione ha chiuso i suoi lavori con un testo di 36 articoli. Al loro interno viene definito un sistema che, come prescritto dal Codice, si articolerà su tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. L'innovazione più grande sarà costituita dal primo livello, che sostituirà il preliminare e che sarà rafforzato in modo consistente: l'idea è mettere a disposizione di stazioni appaltanti e imprese, con questo livello progettuale, un dato tecnico ed economico che resti fisso e non venga modificato nelle fasi successive. Quindi, il progetto di fattibilità sarà più ricco del vecchio preliminare e conterrà una serie di indagini che venivano solo accennate in passato. Anticipando quello che, nel vecchio sistema, veniva fatto nel quadro del definitivo. Il cambiamento più rivoluzionario è che tutta la campagna di indagini sarà realizzata in sede di pianificazione dell'opera: indagini sismiche, topografiche, urbanistiche, storiche, geognostiche, geotecniche, idrogeologiche andranno fatte a monte e confluiranno negli elaborati del primo livello.
Finisce, così, la stagione dei preliminari composti solo da indicazioni generiche. Questa revisione del primo livello porta, a cascata, conseguenze sui due livelli successivi. Soprattutto, sarà il progetto definitivo ad essere rivisto in maniera più sostanziosa. Se gli elaborati saranno grossomodo gli stessi inseriti nel vecchio regolamento appalti, il perimetro del definitivo risulterà complessivamente più ridotto, dal momento che una parte della progettazione di secondo livello transiterà sul primo. Discorso diverso per il progetto esecutivo. Il terzo livello di progettazione resterà simile nel suo impianto generale, ma sarà corretto seguendo un'indicazione dell'articolo 23 del Codice, che sollecita «la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere». Quindi, nell'elaborazione dell'esecutivo si terrà conto con più forza della fase di manutenzione delle strutture, rispetto a quanto avviene oggi.
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