Il testo del decreto legge 192/2015, uscito dalla camera dei deputati contiene anche alcune norme di notevole importanza per i lavori pubblici.
Ecco in sintesi i contenuti in tema di lavori pubblici:
Centrali di Committenza: la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applicherà dal 1° settembre 2015.
La norma modifica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto legge n. 90 del 2014, che ha fissato due diversi termini per l'applicazione della nuova disciplina a seconda che si tratti di acquisizioni di beni e servizi, per i quali la disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, o di lavori ai quali la disciplina si applicherà a partire dal 1° luglio 2015.
La modifica è volta a fissare un unico termine a decorrere dal quale si applicherà la nuova disciplina a tutte le procedure di acquisto. Nello stesso articolo 8 viene, poi, aggiunto il comma 3-quater con cui viene previsto che la norma non si applicherà alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Contraente generale:viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 il termine (contemplato dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006) di decorrenza per l'applicazione della disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.
Anticipazione dell'importo contrattuale: viene prorogato al 31 dicembre 2016 l'applicazione della disciplina (di cui all'articolo 26-ter del D.L. 69/2013, c.d. decreto del fare) che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.
Inoltre è stato elevato elevato, fino al 31 dicembre 2015, dal 10% al 20% dell'importo contrattuale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore prevista dall'articolo 26-ter del decreto legge n. 69 del 2013, già prorogata fino a tale data dal comma 3 dell'articolo 8 del testo iniziale del decreto legge in commento e ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2016.
La disposizione, per espressa previsione della norma, si applica con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori.
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