Gentile esperto si chiede di sapere se alla luce della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti al fine di assegnare un incarico legale per la resistenza in giudizio è necessario preventivamente acquisire un cig.
RISPOSTA
L'art.3 della legge nr. 136 del 2010 ha introdotto, come è noto, il sistema della tracciabilità piena dei flussi finaziari al fine di consentire un monitoraggio della filiera degli appalti ed evitare il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata; sin dall'inizio si sono riscontrate difficoltà applicative, tanto è vero che con il d.l. nr. 207 del 2010 sono state portate correzioni.
Sul punto anche l'Autorità di vigilanza sui contratti è intervenuta, da ultimo con la determina nr. 10 del 22.12.2010 con la quale si è cercato di fornire un elenco delle operazioni per le quali è necessario rispettare ll'art. 3, il quale, per inciso, prevede sanzioni amministrative in caso di violazione.
Più nello specifico, la AVCP ha ritenuto incompatibile con la disciplina della piena tracciabilità sia il sistema dei lavori in economia (art. 125, comma 3, codice appalti) sia le prestazioni professionali che si concretizzano in contratto d'opera individuale ai sensi del codice civile.
Si riporta, qui di seguito, il passo della determina della AVCP:
Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) . Tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio.
Si tratta di contratti d'opera, previsti dall'articolo 2222 c.c. - che hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di subordinazione - e con lavoro prevalentemente proprio.
Le menzionate collaborazioni sono state definite (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere 14 gennaio 2009, n. 7) come attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicazione delle competenze istituzionali dell’ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici; pertanto, di regola, le collaborazioni esterne operano nell’ambito della c.d. attività di amministrazione attiva tesa a perseguire le finalità proprie dell’ente locale che, altrimenti, per l’assenza di adeguata professionalità, sarebbe impossibile raggiungere. Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell’operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità.
Utilità