Mi è stata presentata una S.C.I.A. edilizia per la formazione di un capotto esterno di cm 10 di spessore per un edifico che ha un fronte parallelo alla strada comunale distante attualmente soltanto cm 95 dalla stessa strada. Chiedo se l'intervento è ammissibile visto che l'Art. 11 comma 2 del Dlgs 115/2008, ammette possibilità di deroga sulle distanze soltanto nel limite massimo di cm 20 dalle norme anche comunali, ed in questo caso, essendo tra l'altro l'immobile ubicato in Zona A di centro storico, e dove l'esecuzione del cappotto porterebbe, sul fronte parallelo alla strada comunale, ad avere una distanza di cm 85 rispetto agli attuali cm. 95.
RISPOSTA:
Il Dlgs 115/2008, di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, stabilisce all'art. 10., comma 2.:
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici alle distanze minime dai confini di proprieta' e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
Pertanto.
L'intervento di cui al questito deve garantire l'ottenimento "una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo'" condizione per poter usufruire della deroga dalle distanze.
Se tale condizione si verifica, direi, la deroga (nel limite dei 20 cm) è consentita in via generale. Occorre tuttavia verificare alcune circostanze che non mi è dato sapere e che qui di seguito elenco:
- i confini di proprietà;
- il filo edilizio;
- larghezza di strade e marciapiedi;
- vincoli storico artistici (tenuto conto che l'edificio è in centro storico).
L'art. 136, comma 1., ett. c) del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali) individua i centri storici come parti del territorio soggette a tutela, quindi, le modifiche all'aspetto esteriore degli edifici sono soggette ad autorizzazione paesaggistica.
L'allegato 1 al DPR 139/2010 (autorizzazione paesaggistica semplificata) annovera al punto 6
6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
Pare quindi potersi concludere che l'intervento è consentito (verificate le condizioni sopra elencate), previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata.
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