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SCIA - Quesito

Pubblicato il 26/11/2010
Pubblicato in: L'esperto risponde

Mi è stata presentata una S.C.I.A. edilizia per la formazione di un capotto esterno di cm 10 di spessore per un edifico che ha un fronte parallelo alla strada comunale distante attualmente soltanto cm 95 dalla stessa strada. Chiedo se l'intervento è ammissibile visto che l'Art. 11 comma 2 del Dlgs 115/2008, ammette possibilità di deroga sulle distanze soltanto nel limite massimo di cm 20 dalle norme anche comunali, ed in questo caso, essendo tra l'altro l'immobile ubicato in Zona A di centro storico, e dove l'esecuzione del cappotto porterebbe, sul fronte parallelo alla strada comunale, ad avere una distanza di cm 85 rispetto agli attuali cm. 95.

 

RISPOSTA:

Il Dlgs 115/2008, di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, stabilisce all'art. 10., comma 2.:

2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti  che  comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli  elementi  di  copertura  necessari  ad  ottenere una riduzione minima  del  10  per  cento  dei  limiti di trasmittanza previsti dal decreto   legislativo   19   agosto   2005,   n.  192,  e  successive modificazioni,  certificata  con  le  modalita'  di  cui  al medesimo decreto    legislativo,   e'   permesso  derogare,  nell'ambito  delle pertinenti  procedure  di  rilascio  dei  titoli  abitativi di cui al titolo  II del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti   edilizi  comunali,  in  merito  alle distanze minime tra edifici  alle  distanze  minime  dai confini di proprieta' e alle distanze   minime  di  protezione  del  nastro  stradale, nella misura massima  di  20  centimetri  per  il  maggiore  spessore delle pareti verticali   esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura  massima  di  25  centimetri,  per  il  maggior spessore degli elementi  di  copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

Pertanto.
L'intervento di cui al questito deve garantire l'ottenimento "una riduzione minima  del  10  per  cento  dei  limiti di trasmittanza previsti dal decreto   legislativo   19   agosto   2005,   n.  192,  e  successive
modificazioni,  certificata  con  le  modalita'  di  cui  al medesimo decreto   legislativo'" condizione per poter usufruire della deroga dalle distanze.

Se tale condizione si verifica, direi, la deroga (nel limite dei 20 cm) è consentita in via generale. Occorre tuttavia verificare alcune circostanze che non mi è dato sapere e che qui di seguito elenco:
- i confini di proprietà;
- il filo edilizio;
- larghezza di strade e marciapiedi;
- vincoli storico artistici (tenuto conto che l'edificio è in centro storico).

L'art. 136, comma 1., ett. c) del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali) individua i centri storici come parti del territorio soggette a tutela, quindi, le modifiche all'aspetto esteriore degli edifici sono soggette ad autorizzazione paesaggistica.

L'allegato 1 al DPR 139/2010 (autorizzazione paesaggistica semplificata) annovera al punto 6
6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;

Pare quindi potersi concludere che l'intervento è consentito (verificate le condizioni sopra elencate), previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata.


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