Il sottoscritto come dirigente del settore ha, a suo tempo, rilasciato dei certificati richiesti, ma il piano regolatore non assimilava la zona in cui era la ditta alle zone ad alto rischio , pertanto il finanziamento non e’ stato erogato.
La ditta denuncia il comune di XXXXX nella persona del sindaco, dell’assessore e del sottoscritto, per il fatto che il comune, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto variare le carte del P.R.G. ed inserire quella zona come zona ad alto rischio .
Dopo vari rinvii, la causa deve cominciare da capo per questioni di competenza del tribunale (dal civile passa al TAR XXXXXX)
Chiusa la prima fase del ricorso, l’avv. XXXXXX mi presenta la parcella di circa € XXXXXXX. Le assicurazioni attivate a suo tempo dicono che fino a che non e’ definitiva la
sentenza non intendono pagare. Ho chiesto all’amministrazione di pagare ma non rispondono anche se per la legge e per il contratto nazionale dirigenti e’ chiaro che la copertura legale del dipendente e ‘ a carico delle amministrazioni.
RISPOSTA
La materia del rimborso delle spese legali era contenuta nell’art. 67 del d.P.R. 268 del 1987.
Con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni cambia il quadro di riferimento. Non più una norma di rango primario o semi primario, ma è la contrattazione collettiva a stabilire i limiti del rimborso delle spese per gli amministratori assolti in sede penale.
Ai sensi dell’art. 28 del CCNL Regioni Enti Locali del 14.9.2000 (Patrocinio legale) “l’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.
Per l’area della dirigenza vi è l’art. 12 (Patrocinio Legale), comma 1, del CCNL 12.2.2002 che ripete il contenuto del CCNL per il personale non dirigenziale, stabilendo che l’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni attribuite e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento.
Si tratta di norme di carattere pattizio che, in virtù della delegificazione contenuta nell’art. 69 comma 1 del dlgs 165 del 2001 si sono sostituite alla disciplina legale dal momento della entrata in vigore del CCNL.
Pertanto, appena aperto il procedimento civile o penale occorrerebbe la nomina di un legale di comune gradimento ai fini della surrogazione dell’ente nel pagamento delle spese.
In relazione alla eccezione e/o contestazione della compagnia assicuratrice circa la non debenza delle somme poiché non si è ancora avuta sentenza definitiva, occorrerebbe leggere tutte le clausole del contratto per trarre una conclusione più dettagliata.
In relazione, infine, a eventuali consigli di carattere pratico qualora il legale prescelto voglia eseguire coattivamente il suo credito, altra strada non vi è che quella, nel caso in cui il dirigente sia stato convenuto in giudizio, di chiedere la integrazione del contraddittorio con l’ente al fine di ottenere una pronuncia del giudice che lo tenga indenne di quanto fosse, nel caso, costretto a pagare al proprio legale.
Oppure, si potrebbe tentare la via di azione contro la p.a. innanzi al giudice del lavoro per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto richiesto dal legale.
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