I recenti decreti Tremonti inibiscono l'uso della auto privata, ed i relativi rimborsi, per i pp. dd. se non per motivi ispettivi: la direzione dei lavori - collaudo di una opera pubblica possono essere a buon titolo considerati motivi ispettivi? Vi sono interpretazioni in merito od una casistica di liceita' di riferimento?
RISPOSTA:
La manovra estiva, nell’intento di contrarre la spesa per le pubbliche amministrazioni, ha ridotto la possibilità di uso del mezzo proprio, se non per fini ispettivi.
Contemporaneamente, per il personale contrattualizzato, ha eliminato la possibilità di autorizzazione all’uso del mezzo proprio per giungere al posto di lavoro e ottenere il rimborso delle spese sostenute.
Circa l’uso dell’auto propria per spese ispettive, nulla cambia rispetto al passato, dato che questa facoltà era già stata prevista dall’art. 15 della legge nr 836 del 1973.
La norma in esame del d.l. nr. 78 del 2010 (art. 6 comma 12) ha però, con l’abolizione di tutto l’art. 15, impedito che il rimborso possa essere disposto anche per l’uso dell’auto connesso al normale raggiungimento del posto di lavoro.
In definitiva, quindi, per l’uso dell’auto propria per motivi ispettivi, ferma restando la impossibilità di uso dell’auto di servizio, nulla è modificato rispetto al passato.
Riguardo la parte specifica del quesito, ovvero stabilire se la attività di direzione lavori e collaudo costituisca ispezione,occorre specificare.
Riguardo il collaudo, dato che lo stesso è tendente ad accertare la confacenza del bene al progetto approvato, esso certamente può essere considerato ispezione, ovvero esame attento, osservazione diligente, esplorazione minuziosa; tanto più che il collaudo avviene una tantum, al termine di esecuzione dell’opera.
Diverso è il caso della direzione dei lavori, che rientra nella fisiologia della attività del RUP o del dipendente a ciò addetto; si tratta di attività costante e ripetuta nel tempo, che seppur tende a verificare lo stato di avanzamento dei lavori e eventuali distonie che si possono verificare in corso di esecuzione, non assurge a ispezione in senso stretto, dato che, come si è detto, è normale attività afferente l’esecuzione di opera pubblica.
Ciò non di meno, non essendo prevista la possibilità di uso del mezzo proprio, occorrerà utilizzare, a questo punto, l’auto di servizio, con conseguente problema in caso di mancanza o insufficienza delle stesse.
La soluzione sarebbe quella di usare il mezzo pubblico di trasporto (con inevitabile allungamento dei tempi di percorrenza) o il mezzo proprio e poi instaurare giudizio per il rimborso delle somme spese a favore della pubblica amministrazione, che si è arricchita di un bene del proprio dipendente.
Si riportano in calce la norma “incriminata” (art. 6, comma 14 del d.l. nr. 78 del 2010) e le norme dallo stesso comma abrogate.
Art. 6 comma 14 d.l. 78 del 2010
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione ((delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate)), delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per Io svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni ((internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)). Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.
Legge nr. 836 del 1973
art. 15.
Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennita' di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea.
L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di
liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.
Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite; nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto.
Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove e' stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, ne' alcuna corresponsione di indennità chilometrica.
Legge nr. 417 del 1978
Art. 8.
La misura dell'indennita' chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super
vigente nel tempo.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia.
In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le
masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata.
Al dipendente e' rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.
L'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.
L'indennita' prevista dall'articolo 19, comma quarto, della stessa legge e' elevata a L. 150 a chilometro.
Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente articolo 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta.
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