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Rimborsi auto privata - la direzione dei lavori - collaudo di una opera pubblica possono essere a buon titolo considerati motivi ispettivi?

Pubblicato il 25/10/2010
Pubblicato in: L'esperto risponde

I recenti decreti Tremonti inibiscono l'uso della auto privata, ed i relativi rimborsi, per i pp. dd. se non per motivi ispettivi: la direzione dei lavori - collaudo di una opera pubblica possono essere a buon titolo considerati motivi ispettivi? Vi sono interpretazioni in merito od una casistica di liceita' di riferimento?

 

RISPOSTA:

La manovra estiva, nell’intento di contrarre la spesa per le pubbliche amministrazioni, ha ridotto la possibilità di uso del mezzo proprio, se non per fini ispettivi.
Contemporaneamente, per il personale contrattualizzato, ha eliminato la possibilità di autorizzazione all’uso del mezzo proprio per giungere al posto di lavoro e ottenere il rimborso delle spese sostenute.
Circa l’uso dell’auto propria per spese ispettive, nulla cambia rispetto al passato, dato che questa facoltà era già stata prevista dall’art. 15 della legge nr 836 del 1973.
La norma in esame del d.l. nr. 78 del 2010 (art. 6 comma 12) ha però, con l’abolizione di tutto l’art. 15, impedito che il rimborso possa essere disposto anche per l’uso dell’auto connesso al normale raggiungimento del posto di lavoro.
In definitiva, quindi, per l’uso dell’auto propria per motivi ispettivi, ferma restando la impossibilità di uso dell’auto di servizio, nulla è modificato rispetto al passato.
Riguardo la parte specifica del quesito, ovvero stabilire se la attività di direzione lavori e collaudo costituisca ispezione,occorre specificare.
Riguardo il collaudo, dato che lo stesso è tendente ad accertare la confacenza del bene al progetto approvato, esso certamente può essere considerato ispezione, ovvero esame attento, osservazione diligente, esplorazione minuziosa; tanto più che il collaudo avviene una tantum, al termine di esecuzione dell’opera.
Diverso è il caso della direzione dei lavori, che rientra nella fisiologia della attività del RUP o del dipendente a ciò addetto; si tratta di attività costante e ripetuta nel tempo, che seppur tende a verificare lo stato di avanzamento dei lavori e eventuali distonie che si possono verificare in corso di esecuzione, non assurge a ispezione in senso stretto, dato che, come si è detto, è normale attività afferente l’esecuzione di opera pubblica.
Ciò non di meno, non essendo prevista la possibilità di uso del mezzo proprio, occorrerà utilizzare, a questo punto, l’auto di servizio, con conseguente problema in caso di mancanza o insufficienza delle stesse.
La soluzione sarebbe quella di usare il mezzo pubblico di trasporto (con inevitabile allungamento dei tempi di percorrenza) o il mezzo proprio e poi instaurare giudizio per il rimborso delle somme spese a favore della pubblica amministrazione, che si è arricchita di un bene del proprio dipendente.
Si riportano in calce la norma “incriminata” (art. 6, comma 14 del d.l. nr. 78 del 2010) e le norme dallo stesso comma abrogate.

Art. 6 comma 14 d.l. 78 del 2010

12.   A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni  pubbliche inserite    nel    conto   economico   consolidato   della   pubblica amministrazione,   come   individuate   dall'Istituto   nazionale  di statistica  (ISTAT)  ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse le autorità indipendenti, non possono   effettuare   spese  per  missioni,  anche  all'estero,  con esclusione  ((delle  missioni  internazionali  di  pace e delle Forze armate)),  delle  missioni  delle  forze  di polizia e dei vigili del fuoco,  del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse   ad   accordi   internazionali  ovvero  indispensabili  per assicurare  la  partecipazione  a  riunioni  presso  enti e organismi internazionali  o  comunitari,  nonché con investitori istituzionali necessari  alla  gestione  del  debito  pubblico,  per  un  ammontare superiore  al  50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti  e  i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare  e  determinano  responsabilità  erariale. Il limite di spesa  stabilito  dal  presente  comma  può  essere superato in casi eccezionali,  previa  adozione  di un motivato provvedimento adottato dall'organo    di   vertice   dell'amministrazione,   da   comunicare preventivamente  agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per Io  svolgimento  di  compiti  ispettivi.  A  decorrere  dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto le diarie per le missioni all'estero  di  cui  all'art.  28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito  con  legge  4  agosto  2006,  n. 248, non sono più dovute;  la  predetta  disposizione  non  si  applica  alle  missioni ((internazionali  di  pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di  polizia,  dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)).  Con  decreto  del Ministero degli affari esteri di concerto  con  il  Ministero  dell'economia e delle finanze sono determinate le misure  e  i  limiti  concernenti  il rimborso delle spese di vitto e alloggio  per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18  dicembre  1973,  n.836  e  8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative  disposizioni  di  attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato  di  cui  al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto  eventuali  analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti collettive.

Legge nr. 836 del 1973
art. 15.
Al  personale  che  per  lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente  necessità  di  recarsi  in località comprese nell'ambito della  circoscrizione  territoriale  dell'ufficio  di  appartenenza e comunque  non  oltre  i  limiti  di  quella  provinciale  può essere consentito,   anche   se  non  acquista  titolo  alla  indennità  di trasferta,   l'uso   di   un   proprio  mezzo  di  trasporto  con  la corresponsione  di  un'indennita'  di  lire  43  a  chilometro  quale rimborso  spese  di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea.
L'uso  del  mezzo  proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente  generale  o  da  altro  capo  ufficio avente qualifica non inferiore  a  quella  di primo dirigente o equiparata che, in sede di
liquidazione  di  detta  indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri  percorsi  indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di    tale    mezzo   viene   rilasciato   previa   domanda   scritta dell'interessato   dalla   quale  risulti  che  l'amministrazione  e' sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.
Nei  casi  in  cui  l'orario  dei  servizi  pubblici  di  linea sia inconciliabile  con  lo  svolgimento  della  missione  o tali servizi manchino  del  tutto,  al personale che debba recarsi per servizio in località  comprese  nei  limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite; nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto.
Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo  dove  e'  stato  preso  alloggio  al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del  centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, ne' alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

Legge nr. 417 del 1978
Art. 8.
La  misura  dell'indennita'  chilometrica  di  cui  al  primo comma dell'articolo   15   della   legge  18  dicembre  1973,  n.  836,  e' ragguagliata  ad  un  quinto  del prezzo di un litro di benzina super
vigente nel tempo.
Sulle  misure  risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
Il  dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili  e  masserizie  può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa  autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia.
In  tal  caso  le  spese  saranno  rimborsate  con  una  indennità chilometrica  di  L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50  chilogrammi,  fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le
masserizie  e  di  un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non  potrà  comunque  superare  la  spesa effettivamente sostenuta e documentata.
Al dipendente e' rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.
L'indennita'  dovuta  per  i  percorsi  o  frazioni di percorso non serviti  da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati  a  piedi  in zone prive di strade, a norma degli articoli 12,  settimo  comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.  836,  sono  elevate,  rispettivamente,  a  L.  100  ed a L. 150 a chilometro.
L'indennita'  prevista dall'articolo 19, comma quarto, della stessa legge e' elevata a L. 150 a chilometro.
Le  indennità  di  cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo  sono  rideterminate  annualmente  ai  sensi  del precedente articolo   1,   nei   limiti   dell'aumento   percentuale   apportato all'indennità di trasferta.

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