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Revoca permesso di costruire - Quesito

Pubblicato il 18/01/2012
Pubblicato in: L'esperto risponde

Alla base del quesito in oggetto vi è la singolare vicenda legata all’accertamento postumo della regolarità edilizia del fabbricato esistente, rispetto al progetto originariamente assentito.
La presente richiesta di parere riguarda un fabbricato residenziale realizzato a seguito di “licenza edilizia” (nulla osta) in data 19.07.1961, i cui lavori sono terminati e accertati con rilascio del relativo “certificato di abitabilità” in data 31.12.1964.
Recentemente il Comune, a seguito di istanza avanzata dall’attuale proprietario per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione, ha appurato che la consistenza del complesso edilizio esistente appare difforme dal progetto assentito nel lontano 1961, come riportato negli elaborati progettuali depositati agli atti.
Nello specifico, il progetto originario prevedeva un fabbricato a “un piano fuori terra”, mentre ad oggi risulta costituito da “due piani fuori terra”.
Tuttavia, nel suddetto “certificato di abitabilità”, rilasciato in data 31.12.1964, veniva indicata una consistenza del corpo di fabbrica di n. 8 vani utili e 4 accessori, ovvero riconducibile approssimativamente all’attuale consistenza accertata dall’Ufficio, seppure non siano mai stati depositati in Comune ulteriori elaborati tecnico-progettuali di “variante” al progetto originario assentito.
Si precisa, inoltre, che in data 31.10.1964, ovvero prima della fine dei lavori, il tecnico progettista aveva provveduto ad eseguire apposita scheda catastale (N.C.E.U.) del fabbricato nella sua interezza e consistenza finale, che rispecchia peraltro lo stato di fatto dell’immobile stesso, ovvero costituito da “due piani fuori terra”.
In tal senso, sulla scorta di quanto sopra precisato, anche in relazione al lungo lasso di tempo intercorso dal momento del completamento delle opere, alla condizione oramai consolidata del corpo di fabbrica, nonché alla inconsapevolezza e buona fede dell’attuale proprietà, il Comune si chiede se, ad oggi:
Possa comunque ravvisarsi illecito edilizio e conseguentemente secondo quali forme debba essere amministrativamente perseguito;
il “certificato di abitabilità”, rilasciato in data 31.12.1964, e la successiva prova dell’avvenuto accatastamento, possano comunque essere atti/provvedimenti idonei a legittimare la condizione urbanistico-edilizia del fabbricato finale (già al 1964), pur in assenza di “varianti” depositate dal progettista rispetto al progetto iniziale (del 1961);
sia oggettivamente condivisibile la valutazione secondo cui la contestazione di un illecito urbanistico a distanza di molti anni debba essere sorretta da una adeguata motivazione, in quanto potrebbero essersi consolidate posizioni private di notevole rilevanza, anche incolpevoli.
Ringraziando anticipatamente per la cortese attenzione e collaborazione, in attesa di riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

RISPOSTA:

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