Il punto principale, che noi tecnici contestiamo, è quello della possibilità, ammessa dal segretario generale, che il Rup possa essere diverso per la fase di affidamento e quindi non più unico! Rammento che fu proprio la Legge 109/94 ad introdurre la parola "unico" alla figura del Responsabile del Procedimento introdotta dalla L. 241/90, in tal modo differenziando e caratterizzando la specificità delle funzioni ad esso attribuite nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di un'opera pubblica.
Ammettendo tale interpretazione, per quanto stabilito dall'art. 10 del Codice, potrebbero coesistere anche 3 responsabili unici del procedimento! (uno per la fase di progettazione, uno per l'affidamento e uno per l'esecuzione).
Il legislatore ha, infatti, ammesso tale possibilità per le amministrazione non pubbliche (vedi il comma 9 dell'art. 10 del Codice).
Di questa interpretazione, a mio parere fasulla e forzata, si fa forza il dirigente del Servizio Gare e Contratti (un avvocato) per sottrarre alla quota spettante al RUP una quota da lui medesimo stabilita, senza alcun contraddittorio.
Nel regolamento, infatti, vengono precisamente stabilite le quote spettanti ai collaboratori del RUP nelle varie fasi della realizzazione di un'opera che, ovviamente, sono inferiori a quanto attribuitosi dal dirigente del Servizio Gare e Contratti.
Spero di essere stato più chiaro e di aver fornito elementi sufficienti per il parere dell'esperto.
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