Spett.le UNITEL
Sono un dipendente dell’Amm.ne Prov.le di Roma e mi rivolgo a Voi per questo quesito: essendo lavoratore part-time la quota a me spettante dell’incentivo è intera o ridotta al 50%?
In attesa di un Vs/gentile riscontro porgo distinti saluti
RISPOSTA:
Onde rispondere al quesito relativo alla dimidiazione del compenso incentivante per i lavoratori pubblici a part time, occorre premettere che questa forma di lavoro è stata prevista e disciplinata dal Dlgs nr. 61 del 2000.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, di detto articolato normativo, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
In particolare ex comma 2, lett. b, il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale.
Si tratta di una disciplina che per espressa previsione di legge (art. 10) é applicabile anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Se il principio cardine del rapporto a tempo parziale è la parziarietà della obbligazione retributiva in proporzione al lavoro effettivamente reso (sia con part time orizzontale che verticale), anche per il compenso incentivante deve essere fatta la stessa considerazione.
Ovvero il lavoratore part time ha diritto ad un compenso ridotto, ma in relazione alla eventuale riduzione della sua attività di progettazione.
Ed invero la percentuale del 2% è ripartita, secondo la legge tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
In buona sostanza, il fatto che il dipendente sia a part time non esclude che lo stesso possa aver partecipato a tutto il progetto; in questa ipotesi, dato che la legge premia non il mezzo (ovvero la prestazione lavorativa in sé), ma il risultato (cioè la progettazione), la percentuale dovrebbe essere ripartita secondo la concreta partecipazione/attività progettuale, ferma restando una disciplina particolare stabilita dal contratto collettivo e recepita nel Regolamento ex art. 92, comma 5, DLgs nr. 163 del 2006, tanto è vero che il Dlgs nr. 61 del 2000, ha previsto la riparametrazione del trattamento economico alla parziarietà della attività lavorativa solo in relazione agli elementi fissi e continuativi della retribuzione.
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