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Geometra cat.C - può essere responsabile del procedimento?

Pubblicato il 30/10/2010
Pubblicato in: L'esperto risponde

Un dipendente comunale "Geometra" di categoria C, può essere responsabile del procedimento nell'area urbanistica non essendo tecnico abilitato e non avendo svolto per 5 anni consecutivi responsabilità in detta area?

PROVENIENZA: Geom. Francesco Spizzirri Comune di San Fili

RISPOSTA

Secondo l’art. 10 comma 5 del codice appalti, il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.
Il successivo comma 6 a sua volta prevede che il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.
Il legislatore, quindi, non stabilisce a priori quale sia la attività che può espletare un geometra e che per la attività di RUP si debba ricoprire un determinato profilo (bastano titolo e competenza adeguati).
Onde poter rispondere al quesito, allora, in prima battuta occorre far riferimento al regolamento dell’ente.
Qualora non vi fosse un regolamento, o lo stesso sia carente sul punto, bisogna riferirsi ad eteronormazione, tenendo presente il combinato disposto la legge di regolamentazione della attività di geometra e il CCNL di settore.
Ai sensi dell’art. 16 del REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra)
l’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:
a)operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di
determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisioni di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
e) stima di aree e di fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose da frutto, da foglia e da bosco. É fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di rivalutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
f) stima, anche ai fini di mutui e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi
g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. É fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedono le speciali scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei vari contratti agrari;
l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti di bonifica idraulica e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
p) funzioni peritali ed arbitramenti in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d’importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

A sua volta la declaratoria del CCNL Regioni ed enti locali del 31.3.1999 stabilisce che appartengono alla categoria C i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.
lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati.
Occorre quindi rispondere al quesito affermando che non è escluso, in linea di principio l’affidamento ad un geometra (rientrante nella Area C del CCNL) della attività di direzione dei lavori, purché essa sia di modesta importanza ai sensi della legge di regolamentazione della attività di geometra, e con esclusione, ad esempio, delle opere in cemento armato (I geometri non sono abilitati, ai sensi dell'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, a redigere "progetti di massima", ove riguardanti, fuori delle ipotesi eccezionalmente consentite dalla suddetta norma, costruzioni richiedenti l'impiego di strutture in cemento armato; né l'eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitata, è idoneo a sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale di progettazione. Cass, Sez. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009)


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