QUESITO:
Privato cittadino fa istanza di Permesso di costruire per realizzare un impianto produttivo in zona agricola (capannone per produzione e trasformazione di prodotti agricoli).
La Legge Regionale (Abruzzo) N. 18 del 1983, in vigore, recante Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo, recita all’Art. 72: “Nei suoli agricoli sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, secondo le seguenti indicazioni: Distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20”.
Le Norme tecniche del Piano Regolatore generale (approvato nel 1992) per la fattispecie degli impianti produttivi non riportano il vincolo dei 20 m di cui alla Legge Regionale, né prescrivono però distanze minori, mentre per altre fattispecie (allevamenti zootecnici ad esempio) le Norme tecniche del Piano Regolatore generale confermano i 20 m citati sulla Legge Regionale.
Il progetto presentato riporta il capannone principale con distacchi da fabbricati esistenti inferiori a 20 m.
Si richiede all’esperto se il mancato richiamo della prescrizione regionale di 20 m (del 1983) sulle Norme tecniche del Piano Regolatore generale (del 1992) permetta il rilascio del Permesso di costruire in contrasto con la Legge Regionale stessa.
RISPOSTA:
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Utilità