Nel Permesso di Costruire viene stabilito che la scadenza della rata, relativa al pagamento del contributo ex art. 16 del DPR 380/2001, è di “un anno dalla data di rilascio del PdC”. Alla luce della sentenza TAR Sicilia-Palermo n. 181 del 1 febbraio 2011 (la quale afferma che la data di rilascio del permesso di costruire è la data di «consegna» del provvedimento, non quella di emanazione), la data di rilascio del Permesso è la data in cui lo stesso viene emanato o la data di “consegna” al richiedente (sottoscrizione per ricevuta del provvedimento)? Si chiede anche, se tale principio vale quando l’ufficio, prima dell’ ”emanazione” del permesso, ha notificato al cittadino, mediante raccomandata A/R, «…che per il rilascio del permesso di costruire, la ditta dovrà assolvere agli obblighi di cui all’art. 16 del DPR 380/2001 mediante la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione, contributo che potrà essere pagato a rate nel seguente modo:
1° rata al rilascio del P.d.C., 2° rata entro 6 mesi dal rilascio del P.d.C., 3° rata ... ” ovvero il richiedente ne è venuto a conoscenza prima del rilascio e/o ritiro del P.d.C.?
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