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Limite del rimborso spese geometra tirocinante

Pubblicato il 02/12/2013
Pubblicato in: L'esperto risponde

QUESITO:

Volendo avviare a praticantato 2 giovani diplomati geometri iscritti all'Albo dei praticanti, ho sottoscritto apposita convenzione con il Collegio Provinciale dei Geometri, la quale prevede, quale obbligo di legge, un rimborso spese forfettario fino max 600 €/mese al praticante.
Pur non avendo alcuna difficoltà ad erogare il rimborso dal punto di vista finanziario, l'ufficio ragioneria  ha bloccato l'avvio del praticantato in quanto l'erogazione del rimborso, di qualunque importo esso sia, ci fa superare il c.d. limite della spesa flessibile (in tal senso pare si sia espressa già la Corte dei Conti Toscana).

Si chiede:
Deve essere considerato rientrante nei limiti di spesa di cui all’art.9 comma 28 del D.L. 78/2010 il rimborso spese erogato da un ente locale ad un tirocinante ai sensi della L. 2012 n. 27 (decreto liberalizzazioni), iscritto nel registro dei praticanti ai fini del raggiungimento del periodo occorrente per il sostenimento dell’esame di abilitazione all’albo dei geometri?

 

RISPOSTA:

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