Salve, sono il geom. A. M., responsabile del settore 3 LL.PP. del Comune di xxxxxx e Socio UNITEL con mansioni di Consigliere Nazionale, e chiedo a Codesto Ufficio un proprio parere su quanto propostomi dalla Giunta Comunale.
Fatto
La Giunta Comunale ha proposto, per il visto di regolarità tecnica, a questo Ufficio la propria deliberazione con la quale intende:
Alla luce di quanto sopra si richiede circostanziato parere in ordine a:
Sicuro di sollecito riscontro alla presente che riveste carattere di urgena, porgo distinti saluti.
Geom. A. M.
RISPOSTA
In relazione al quesito posto si effettuano le seguenti considerazioni.
La giunta municipale sarebbe intenzionata ad effettuare una acquisizione di servizi ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del codice contratti, che prevede la possibilità di affidamento diretto in certe situazioni o al di sotto di determinate soglie; in questo caso l’importo massimo cui far riferimento per l’attribuzione diretta di un servizio è la somma di € 19.999,00, dato dai 20.000 euro occorre gara informale per la attribuzione. Sebbene in apparenza il dettato normativo sembra rispettato (dato che l’art. 125 del testo unico appalti parla di lavori, servizi e forniture) occorre, innanzitutto, verificare che non si tratti di un artificioso frazionamento di un servizio che preveda, successivamente, ulteriori spese, dato che ai sensi del comma 13 del medesimo articolo 125, nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
Occorre, inoltre, verificare che il regolamento sui servizi, lavori e forniture dell’ente non preveda una soglia più bassa superata la quale occorre procedere a gara pubblica.
In secondo luogo si fa presente la incompetenza funzionale della giunta municipale a concedere l’appalto di servizi in questione.
Il comma 2 dell’art. 125 (che, come detto, disciplina gli appalti di lavori, servizi e forniture in economia) prevede che per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10.
In sostanza, stante la separazione tra politica ed amministrazione, l’attività gestionale viene affidata ai dirigenti. Nello specifico, l’articolo in questione esclude che l’affidamento in economia sia attività di carattere politico e/o generale, ma affida la gestione della stessa (in coerenza con l’art. 107 del dlgs nr. 267 del 2000) ad un responsabile unico del procedimento. Sarà questi, previamente designato, a valutare la necessità ed opportunità di procedere in economia, in sintonia con quanto prevede per le amministrazioni statali il d.P.R. nr. 384 del 2001.
Altre due ulteriori considerazioni si impongono.
Premessa la incompetenza della giunta, se pure l’art. 125, comma 11, stabilisce che per i lavori servizi e forniture sotto gli € 20.000,00 non è necessaria una gara, la stessa non è vietata espressamente; in altre parole, la possibilità di bypassare una gara non esclude la opportunità di una sua effettuazione, per motivi di trasparenza e chiarezza, ed in mancanza di ragioni di urgenza.
Infine, in relazione alla attività in economia, il regolamento del codice appalti (artt. 142 e ss.) circoscrivono la possibilità di agire in tal senso (in economia) solo per i lavori, dato che è la categoria di contratti della p.a. in cui maggiormente si verificano fenomeni imprevisti ed imprevedibili, fermo restando che lo steso art. 142 del d.p.r. 554 del 1999 attribuisce detti lavori ad un responsabile del procedimento e quindi ribadendo la attribuzione di competenza non all’organo politico, ma a quello amministrativo-gestionale.
Va, ancora, considerato che il ricorso all’art. 125, comma 11, del codice appalti possa essere considerato un escamotage per evitare il ricorso all’art. 110, comma 6, del TUEL, che disciplina gli incarichi di alta professionalità ad esterni alla p.a., attribuendone le modalità di attribuzione ad un regolamento. Norma che va letta unitamente al TU impiegati dello stato (art. 7, comma 6 che qui si trascrive: per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.)
che prevede limiti stringenti per la nomina di esperti estranei alla p.a.
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