QUESITO.
RISPOSTA a cura del Geom. Bottone Marcellino - bmarcellino@email.it
Piedimonte Matese 8/8/2013
Spett.le Sig. Rossi, premesso che la formulazione del quesito non è del tutto chiara e che – comunque - la possibilità di fornirLe consigli non potrà mai raggiungere i dettagli che spera, provo a rispondere al suo “help me!” lanciando il seguente salvagente.
Non so se ho “centrato” il suo problema e, dunque, mi pare opportuno riferirLe che ragionerò assumendo di aver capito quanto segue:
1. Lei è proprietario di un immobile - destinato ad attività produttive e deposito attrezzi agricoli - costruito in conformità a Permesso di costruire rilasciato nel 2004;
2. la destinazione di tale immobile segue la destinazione “E – Agricola” impressa al fondo dal Programma di Fabbricazione vigente nel 2004;
3. allo stato, pur vigendo il medesimo strumento urbanistico, è sopraggiunta la disciplina dell’art. 44, comma 4-bis , della LRC 16 del 12/12/2004 e s.m.i. , secondo il quale “Nei comuni nei quali è ancora in vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole si applicano fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore del Puc, i limiti di edificabilità previsti dal DPR n.380/2001, prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale” (comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera l) della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1) e lei intende avvalersene per poter ri-destinare l’immobile ad usi produttivi diversi da quelli autorizzati nel 2004;
4. a tale iniziativa, però, si oppone il Comune (per ragioni che ignoro).
RISPOSTA:
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