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Gestione in forma associata

Pubblicato il 15/04/2013
Pubblicato in: L'esperto risponde

QUESITO:

I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono accentrare le procedure di gara, secondo lo schema della “stazione Unica Appaltante” o della “centrale unica di committenza” (art. 33 D.lgs 163/2006), con decorrenza delle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013 (art. 23 comma 5, D.L. 201/2011; art 29 D.L.216/2001).
E’ ormai acquisito che l’obbligo riguarda solo le procedure di gara (ufficiale o ufficiose), mentre ogni ente rimane responsabile delle fasi a monte (programmazione/progettazione) e a valle (esecuzione). Ogni ente, inoltre, provvede autonomamente agli affidamenti diretti nei casi consentiti dall’ordinamento (cfr. Corte del Conti sez. Piemonte, parere n. 271 del 6 luglio 2012).
Alla luce di quanto esposto SI CHIEDE la legittimità di un regolamento, interno ad una centrale unica di committenza, che prevede una soglia ( es. Euro 200.000,00) oltre la quale si agisce in forma associata.

RISPOSTA

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