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Esonero dal contributo di costruzione per imprenditore agricolo professionale

Pubblicato il 31/10/2011
Pubblicato in: L'esperto risponde

Facendo riferimento al 3° comma dell’art. 17 “Riduzione o esonero dal contributo di costruzione” del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ed in particolare al punto a) laddove è scritto che: “Il contributo di costruzione non è dovuto … per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153”, si chiede cortesemente di voler confermare (o meno) la nostra opinione in merito al fatto che non sempre i permessi di costruire rilasciati a favore degli imprenditori agricoli professionali siano esenti dal pagamento del contributo di costruzione.

Un imprenditore agricolo professionale intende demolire un edificio su un terreno agricolo di cui è affittuario per poi ricostruirlo ampliato per un’entità superiore al 20%, come consentito dal Piano casa regionale.

Alla richiesta allega la relazione del tecnico incaricato in cui si dichiara che l’intervento da lui progettato è soggetto al pagamento del contributo di costruzione.

Nel richiedere la documentazione integrativa si fa presente, comunque, di poter inviare (in alternativa ai conteggi dettagliati per determinare tale contributo di costruzione, non ancora prodotti) la documentazione necessaria per richiedere il parere alla Regione Marche che, di solito, verifica i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall’art. 13 della L.R. 13/1990 per la zona agricola perché, in caso di ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell’imprenditore agricolo, le costruzioni stesse debbono essere in funzione dell'attività agricola e delle esigenze abitative dell'imprenditore a titolo principale singolo o associato, con i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia (requisiti assai simili a quelli previsti dal citato art. 17 ai fini esonero dal contributo di costruzione).

Ciò non è avvenuto per cui siamo arrivati a comunicare il rilascio del provvedimento finale quando, insieme al pagamento del contributo di costruzione identificato per il rilascio del permesso di costruire, ci viene sollevato il dubbio che lo stesso possa non essere dovuto e, a favore di tale tesi, ci si produce un parere dell’Esperto de Il Sole 24 ORE.

Tra l’altro, si fa presente che lo stesso ufficio regionale aveva già verificato (prima del Piano casa) che per lo stesso soggetto non sussistevano i requisiti soggettivi per poter autorizzare un ampliamento perché non giustificato con le esigenze abitative dell’imprenditore agricolo, in relazione al progetto esaminato al bisogno.

Si dubita che il quesito rivolto al giornale succitato sia stato formulato in modo parziale, senza indicare i necessari presupposti per dare una valutazione compiuta, e si dà anzi atto dell’estrema correttezza dello stesso richiedente che ha affermato ciò nella sua istanza.

Riteniamo che, nel valutare l’art. 17 del T.U. Edilizia, si debba fare particolare attenzione anche a quel che vi è specificato ad escludendum, ossia che l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione non è dovuta per interventi da realizzare nelle zone agricole che non siano in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale (oggi I.A.P.), che chiede il rilascio della relativa autorizzazione.

Tuttavia, qualora ci si sbagli su tale interpretazione, si chiede di far conoscere se la restituzione del contributo versato possa avvenire (come si immagina) anche se la pratica non è stata impostata dall’origine come esente, ma come onerosa.

Non si ritiene invece che, a posteriori, possano essere verificati i requisiti oggettivi e soggettivi finalizzati all’esenzione sulla pratica di cui trattasi, perché ciò doveva avvenire fin dall’inizio.

Infine, qualora in corso d’opera si dovesse pervenire ad una modifica progettuale che ridimensioni l’ampliamento nei limiti nel 20% dell’edificio esistente, essendo ciò riconducibile al punto b) dell’art. 17 del T.U. Edilizia, si concorda sulla necessità di restituire tutto il contributo di costruzione versato?

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, si inviano distinti saluti.

RISPOSTA:

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