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Esenzione dal contributo di costruzione per edifici unifamiliari.

Pubblicato il 27/07/2011
Pubblicato in: L'esperto risponde

Facendo riferimento al 3° comma dell’art. 17 “Riduzione o esonero dal contributo di costruzione” del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, ed in particolare al punto b) laddove è scritto che: “Il contributo di costruzione non è dovuto … per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari”, si chiede cortesemente di voler confermare (o meno) la nostra opinione in merito al fatto che l’entità del 20%, ivi prevista, debba essere riferita esclusivamente all’ampliamento, e non anche alla ristrutturazione (d’altronde, difficilmente quantificabile in termini volumetrici in occasione di lavori che possono coinvolgere diverse tipologie costruttive), come comunicatoci dal competente Ufficio provinciale in una nota del 1998, ed a cui ci siamo sempre attenuti nonostante pronunce apparentemente contrastanti rilasciate anche dello stesso TAR della nostra regione.
Successivamente, l’Ufficio Posizione di funzione consulenza agli enti locali della nostra regione con nota del 2005, a nostra richiesta di esprimere il proprio parere, ci aveva risposto che “l'esonero dal contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari, di cui all'art. 17, comma 3, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 [già art. 9, primo comma, lett. d) della legge n. 10/1977] concerne sia gli interventi che si eseguono su edifici che hanno carattere unifamiliare prima e dopo l'esecuzione dei lavori, sia gli interventi che si eseguono su edifici residenziali pluri o bifamiliari per trasformarli in edifici residenziali unifamiliari” e sulla questione faceva riferimento al parere espresso dal Servizio legislativo della Giunta regionale nel 1992, che riteneva ancora valido.
In siffatto parere si diceva: “Non sorge alcun problema nel riconoscere la gratuità della concessione edilizia quando gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento hanno carattere unifamiliare prima e dopo l’esecuzione dei lavori (vedi i pareri espressi da questo Servizio nel 1989 e nel 1985, in riferimento alla ristrutturazione di edifici unifamiliari colonici)” e nei pareri richiamati, a loro volta, era stato scritto: “si ribadisce pertanto che il comune, una volta appurato che l’edificio oggetto dell’intervento edilizio ha carattere unifamiliare, e che tale rimarrà una volta eseguiti i lavori, e che la ristrutturazione comporta un aumento di volumetria entro i limiti indicati dall’articolo 9, lett. d) della legge 28.1.1977, n. 10, deve rilasciare la concessione edilizia a titolo gratuito ai sensi della stessa norma. Ciò a prescindere dal fatto che l’edificio, in seguito all’intervento di ristrutturazione, muta la sua destinazione: nel caso di specie da casa colonica a casa di civile abitazione. Infatti un intervento di ristrutturazione edilizia - come definito dall'articolo 31, lett. d) della legge 5.8.1978, n. 457 - può comportare la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tale diversità può investire sia la struttura sia la destinazione dello stesso”.
Il Tar del Veneto con sentenza n. 608 del 2008, d’altronde, si è significativamente così espresso: “La ratio che ispira l’esenzione di cui alla lettera d), art. 9 L.10/1977, è di derivazione sociale in quanto l’edificio unifamiliare nell’accezione socio economica assunta dalla norma coincide con la piccola proprietà immobiliare e come tale è meritevole di un trattamento differenziato per le opere di adeguamento alle necessità abitative del nucleo familiare”.
Senza pertanto valutare eventuali aggravi del carico urbanistico, in relazione alla maggiore dotazione di servizi che l'opera assentita determina nell'area in cui viene realizzata, che è, peraltro, legato all’incremento della superficie utile, all’aumento delle unità immobiliari e, comunque, alla realizzazione di un organismo edilizio sostanzialmente nuovo (se fosse vero che il contributo di costruzione è sempre dovuto ogniqualvolta aumenta il carico urbanistico, infatti, tantomeno troverebbe giustificazione l’esenzione prevista per l’ampliamento volumetrico fino al 20% dell’esistente in relazione agli edifici unifamiliari).
Ecco perché, pur conoscendo tra l’altro anche il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6290 del 2004 relativa ad una fattispecie analoga a quella in esame, non si ritiene che sussistano le ragioni per discostarsi dal richiamato orientamento giurisprudenziale.
Infine, si chiede di far sapere se si condivida la nostra opinione anche in merito al fatto che sia altrettanto improprio collegare l’obbligo dell’iscrizione al Catasto Fabbricati degli edifici non più rurali con l’obbligo di pagamento del contributo di costruzione, dal momento che ciò non avverrebbe per effetto del rilascio di un atto abilitativo ad eseguire lavori, al quale invece gli oneri sono - per legge - collegati (tale specifica richiesta deriva dal fatto che l’interpretazione alternativa alla nostra ci risulta sia assecondata da qualche Amministrazione comunale di questa Provincia, evidentemente al solo scopo di incrementare gli introiti, ed addirittura soltanto per gli accatastamenti effettuati successivamente al 31.12.2001).
Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, si inviano distinti saluti.

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