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Deroga fino a cm 20 rispetto alle distanze minime

Pubblicato il 26/02/2014
Pubblicato in: L'esperto risponde

QUESITO

Il Dlgs 115/2008, Art. 11, comma 2, prescrive la possibilità di deroga fino a cm 20 rispetto alle distanze minime (da altri edifici, dai confini e dal ciglio stradale), stabilite dalle norme.

Ma se ho il caso di edifici costruiti negli anni 50-60 che non sono a m 10,00 di distanza tra loro, perché sono distanti appena m 8,00 (con pareti finestrate in quanto realizzati prima del DM 1444/68), uno dei due edifici o entrambi possono fare il cappotto (diminuendo quindi ancora di più la distanza tra loro, che la norma di oggi stabilisce m 10,00 tra pareti finestrate)?

Ho provato a cercare su internet ma non ho travato alcuna risposta, tutti che si allacciano al caso di nuove costruzioni (dove in questo caso non ci sono dubbi né sui m 10,00 né sulla deroga di cm 20 per entrambi gli edifici).

In questo caso parlo di edifici esistenti già sotto i m 10,00, quindi il cappotto è possibile oppure no?

Personalmente mi viene da pensare: se la norma dei m 10,00 è una norma statale di carattere igienico-sanitario, pur legittimi che siano gli edifici posti a m 8,00 non so se posso "peggiorare" la situazione,

nel senso di aggravare ancora di più la distanza tra gli edifici stessi, o devo convincerli che su quella parete devono fare il cappotto interno??? Oppure nel caso di edifici esistenti è comunque possibile? In questo caso quali sono le distanze minime comunque da rispettare come stabilito dallo stesso Art. 11, comma 2?

 

RISPOSTA

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