In merito ad una gara per servizi tecnici di ingegneria ed architettura, di importo superiore ad € 100.000,00, relativa alla progettazione di un intervento di consolidamento, da affidarsi con procedura aperta e con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata istituita una commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs n.163/06, così composta: Il Presidente dipendente della Stazione appaltante con la qualifica di Ingegnere e Responsabile dell’Ufficio Tecnico e da n. 2 Geometri esterni, entrambi Responsabili di Uffici Tecnici di comuni limitrofi ricoprenti funzioni apicali nelle strutture di appartenenza.
La seconda graduata ha eccepito la costituzione della commissione, in quanto la presenza nella commissione giudicatrice dei due geometri (a loro dire non esperti in materia) invaliderebbe tutta la procedura poiché non in possesso di “professionalità adeguata”.
Si chiede se risulta possibile considerare non adeguata una commissione di gara nella quale figurano n. 2 Responsabili di Settori Tecnici con qualifica di Geometra, con esperienza pluriennale in materia di consolidamenti, atteso che entrambi, presentano un curriculum nel quale figura la responsabilità procedimentale di oltre 40 milioni di euro (cadauno) per i soli interventi di consolidamento, coerenti con le proposte valutate, nonché collaborazione alla progettazione interna di opere analoghe per svariati milioni di euro.
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