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Circa il divieto di cumulo tra le indennità di area tecnica ... - Quesito

Pubblicato il 29/03/2012
Pubblicato in: L'esperto risponde

Circa il divieto di cumulo tra le indennità di area tecnica e di incentivazione sui lavori pubblici può un regolamento interno disporre tale limitazione solo e soltanto per una categoria discriminando di fatto il dipendente che svolge incarichi di progettazione? Per chiarezza le categorie tecniche inferiori o superiori alla categoria C, non hanno il divieto di cumulo fra le loro indennità e l’incentivo.

6.7. – RESPONSABILITA’ AREA TECNICA

A decorrere dall’anno 2001, al personale dell’area tecnica cui sono affidati compiti riconducibili all’esplicazione di responsabilità di tipo professionale (ancorché di controllo nei riguardi di altrui attività dello stesso tipo) inquadrato nella categoria C, nei profili di Istruttore edile, Istruttore agrario, Istruttore industriale e Istruttore informatico, spetta per l’attività professionale svolta un’indennità annua pari a L. 900.000.=/€ 464,81

L’indennità non spetta al personale che percepisca nel corso dell’anno un compenso pari o superiore a L. 900.000.= /€ 464,81 a seguito dello svolgimento delle attività di cui al Regolamento concernente l’istituzione e la ripartizione del fondo di cui all’art. 18 della L. 11.2.94, n. 109.

Nel caso di svolgimento di attività "miste" (cioè in parte comprese e in parte non comprese nel Regolamento di cui sopra), al personale che percepisca un compenso inferiore a L. 900.000.= /€ 464,81 annue per le attività di cui al Regolamento, dovrà comunque essere garantita la corresponsione, a carico del presente fondo, del differenziale sino al raggiungimento delle L. 900.000.= /€ 464,81, ferme restando le modalità di calcolo dell’indennità di cui al 3° capoverso del p unto 5.1.

Dal 1° gennaio 2002, l’indennità annua è stabilita in € 604,25.

RISPOSTA

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