Quesito in allegato.
RISPOSTA
In relazione alla dimidiazione del 50% degli importi dei collaudi effettuati dai dipendenti pubblici, appare doveroso effettuare qualche precisazione.
Innanzitutto l’art. 61, comma 9, pare chiaro nel tenore letterale nel voler ridurre i compensi extra per tutti i pubblici dipendenti nel lodevole intento di drenare la spesa pubblica.
D’altra parte, però, a ben guardare, occorre fare una prima differenziazione.
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, il comma 17 dello stesso art. 61 non si applica agli enti territoriali (sia per la riduzione dell’1,5% del compenso ex art. 92, comma 5, del dlgs nr. 163 del 2006, sia per i collaudi).
Il Giudice delle leggi, al punto 3.3.2. della sentenza nr. 341 del 2009 è chiaro nell’affermare, cioè, che le somme risparmiate, da parte degli enti territoriali, non devono essere versate nel bilancio dello Stato.
Al punto 3.4.2 della sentenza, infatti, è dato leggere che come in precedenza chiarito (al paragrafo 3.3.2), il comma 17 dell'art. 61 stabilisce che l'obbligo di versare al bilancio dello Stato le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dalle disposizioni del medesimo articolo, fra le quali è da comprendersi anche quella di cui al censurato comma 9, non si applica agli enti territoriali. Conseguentemente, deve anche in questo caso, come in quello relativo al comma 7-bis dell'art. 61, escludersi che la norma impugnata abbia effetto lesivo dell'autonomia finanziaria delle ricorrenti.
Resta da esaminare la applicabilità della disposizione agli enti locali.
Ora, se è vero che per questi enti ai collaudatori si applica la riduzione secca del 50%, con gli effetti indicati nel quesito, è altrettanto vero che il comma 17 dello stesso articolo ha previsto la devoluzione dei risparmi di spesa (quanto meno in parte) conseguiti al trattamento accessorio del dipendente pubblico
Tanto è vero che l’art. 2, comma 32 della legge nr. 203 del 2008 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (senza distinzione tra statale e locale) è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
In sostanza, ed in disparte la probabile incostituzionalità della norma nella parte in cui prevede il dimezzamento anche per i compensi maturati, ma ancora non liquidati, dalla lettura del combinato disposto delle norme in esame sembra che, tramite una contrattazione decentrata integrativa possa essere recuperato quanto eliminato a causa della decapitazione del 50% dei compensi dei collaudi; certamente occorrerà la effettuazione di un complesso procedimento amministrativo-sindacale al fine di consentire, in via di fatto, il rientro delle somme (per lo meno in parte) che erano state decurtate dal compenso per i collaudi.
Utilità