Alto Contrasto Reimposta
Iscriviti Area Riservata
Menu
Menu
Stemma

Acquisto di immobili da parte della PA

Pubblicato il 21/06/2013
Pubblicato in: L'esperto risponde

QUESITO:

Premesso che:

L’ art. 121-ter, 1-quater, 1-quinquies L. 15.07.2011 n. 111, introdotto dall’art. 1138 L. 24.12.2012 n. 228 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese.

 

Per l’anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinati a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica”.

Con deliberazione n. 9/2013 del 25/01/2013, la Corte dei Conti – Sezione regionale per la Liguria, ha reso parere in ordine a diverse questioni concernenti l’oggetto, e. tra le altre, sostenendo la applicabilità della norma anche “all’acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità;” pur con la precisazione che “le condizioni di cui sopra non devono ritenersi applicabili all’acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità avviate prima del 1° gennaio 2013 ma non ancora concluse;” (deliberazione citata; v. pag. 7 e 8).

Dello stesso tenore Corte dei Conti – sez. Lombardia deliberazione n. 73/2013/PAR del 6.3.2013 e sezione Basilicata (parere n. 36/2013).

Le citate deliberazioni, non sembrano lasciare spazio ad alcuna ulteriore occasione finalizzata all’acquisizione di beni immobili (e quindi terreni, fabbricati,) neanche in presenza di programmazione resa ai sensi e per gli effetti della applicazione dell’art. 128 del d.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti), fatti salvi gli elementi indicati come dirimenti nella giurisprudenza citata.

Tutto ciò premesso, si vuole conoscere se, a parere di codesta Associazione, possano rinvenirsi elementi di superamento, anche per l’anno 2013, della norma in essere laddove intervengano motivi di “pubblica incolumità e urgenza”, ovvero “motivi igienico-sanitari”.

Nella fattispecie, la necessità di ampliamento del cimitero comunale, previa acquisizione di terreni limitrofi, stante la accertata necessità di realizzazione di manufatti tesi al superamento della emergenza derivante dalla scarsità di loculi e/o aree a disposizione.

Il dubbio si appalesa anche nella prerogativa, che in applicazione pedissequa della legge e della estensione che ne dà la Corte dei Conti, verrebbe negata al Sindaco in materia di emissione di provvedimenti a salvaguardia della pubblica e privata igiene.

 

RISPOSTA:

 

Per visualizzare il contenuto richiesto bisogna essere utenti registrati ed in regola con il tesseramento annuale.


Utilità