QUESITO:
Vista la delibera n. 10 del 23/03/2016 della Corte dei conti, sezione delle autonomie, con cui ha ribadito che l'incentivo alla progettazione nei confronti di tutte le attività qualificabili come manutentive, senza differenziazioni di sorta e a prescindere dalla progettazione non deve essere riconosciuto; del nuovo codice dei Contratti Dlgs n. 50 del 18/04/2016 in cui sembra che l’incentivo sia destinato alle attività di Programmazione della spesa, controllo delle procedure, direzione dei lavori, verifiche di conformità e collaudo. Si chiede se è corretta la seguente frase riportata nella disposizione interna dirigenziale per l’assegnazione degli incarichi di direzione dei lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici in data 10/04/2016: “……….di dare atto che per lo svolgimento degli incarichi sopra riportati (ufficio di direzione dei lavori) il personale non parteciperà ad alcun compenso incentivante, ai sensi dell’art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014, ai sensi del nuovo regolamento comunale approvato con deliberazione di G. C. n. 528 del 23.12.2015 e in accordo con la sentenza delle Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 10 del 18/03/2016……..”
RISPOSTA:
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Utilità