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Obbligo di svolgere il ruolo di progettista nonché quello di direttore dei lavori

Pubblicato il 16/01/2016
Pubblicato in: L'esperto risponde

QUESITO:

premesso che faccio parte di un gruppo di tecnici dell’Area Lavori Pubblici di un Comune dicirca 35.000 abitanti;

che la struttura dei servizi tecnici prevede le seguenti figure professionali:

- n. 2 dirigenti;

- n. 1 ingegnere funzionario tecnico livello D4 con posizione organizzativa e funzione di RUP;

- n. 1 ingegnere funzionario tecnico livello D3 con posizione organizzativa;

- n. 1 ingegnere funzionario tecnico livello D3;

- n. 1 architetto istruttore direttivo tecnico livello D2;

- n. 3 geometri istruttori tecnici livello C5;

che con parere (deliberazione n. 393/2015 del 08.09.2015), la Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per il Veneto, ha inequivocabilmente ribadito che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non sono soggetti all’incentivo ex artt. 92 e 93 c. 7 bis + ter del D.Lgs n. 163/2006;

Si chiede pertanto se comunque per i suddetti dipendenti in posizione non dirigenziale, sussista l’obbligo di svolgere il ruolo di progettista nonché quello di direttore dei lavori oggetto di procedure di appalto, con conseguente assunzione di responsabilità civili, coperte in gran parte da polizze con costi a carico dei tecnici stessi e penali.

RISPOSTA:

 

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