Sono stato alle dipendenze di un Ente Locale con la qualifica di Quadro, e collocato in pensione di anzianità da pochi mesi.
Come dipendente dell'Ente, in seguito a formale incarico, nel 2007 ho realizzato, in piena autonomia ed indipendenza, un progetto per un importo complessivo, compresi gli oneri riflessi, di circa euro 4.000.000, a mia unica firma, che è stato approvato dall'Amministrazione dell'Ente e quindi, su richiesta dello stesso, dal Provveditorato alle Opere Pubbliche competente, per cui era sin da allora esecutivo ed immediatamente cantierabile, non necessitando di altra autorizzazione.
Avendo espletato l'incarico ricevuto , come riconosciuto dall'Amministrazione con la sua formale approvazione, ed essendo stato, per di più, tale progetto, approvato in linea tecnica ed amministrativa dal Provv.to OO.PP., ritengo di avere acquisito il diritto, ai sensi dell'art.92 del Codice degli Appalti (Dlgs 163/2006), a percepire il compenso relativo alla progettazione, indipendentemente dal fatto che esso venga poi finanziato e che i lavori relativi vadano a buon fine.
Di parere opposto è l'Amministrazione, la quale ritiene, invece, che il pagamento dell'incentivo debba essere condizionato al finanziamento, e quindi all'esecuzione dei lavori, contravvenendo, però, con ciò al primo comma dello stesso art.92, in cui si fa divieto di condizionare il compenso per la progettazione al finanziamento del progetto.
RISPOSTA
Alla domanda che precede si fornisce la seguente risposta.
Innanzitutto, per quanto riguarda il diritto soggettivo all’ottenimento del compenso incentivante, non vi è alcun dubbio che esso sorge nel momento in cui maturano le condizioni di legge.
Trattasi di principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con la massima riportata dal richiedente, secondo la quale in tema la norma di cui al comma primo - bis dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994, aggiunto dall'art. 6, comma tredicesimo, della legge n. 127 del 1997 (e, quindi, vigente anteriormente alla modifica dello stesso art. 18 disposta dall'art. 13, comma quarto, della legge n. 144 del 1999) imponeva alle amministrazioni che ne erano destinatarie l'obbligo di emanare un regolamento per la determinazione delle modalità di erogazione del fondo interno previsto dal comma primo, senza che l'emanazione fosse subordinata alla preventiva determinazione di criteri e modalità fissati dalla contrattazione decentrata (essendo stato il riferimento a tale contrattazione reintrodotto soltanto con la legge n. 144 del 1999). Sez. L, Sentenza n. 13384 del 19/07/2004
In realtà, quindi, la Cassazione ha soltanto affermato la esistenza del diritto all’incentivo indipendentemente dalla esistenza di un regolamento di attuazione con il quale si stabilisce con che proporzioni dividere l’importo del 2%.
Resta impregiudicato, quindi, lo stabilire il momento in cui nasce l’incentivo, che, secondo l’art. 92, comma 5, del dlgs nr. 163 rientra nelle somme di cui all’art. 93, comma 7, secondo il quale gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
Occorre, in definitiva, per poter godere dell’incentivo, che vi sia stato uno stanziamento per i lavori per i quali è stata espletata la progettazione, o una iscrizione in bilancio. In mancanza, non nasce il diritto alla corresponsione.
Nemmeno può farsi riferimento alla deliberazione nr. 81 del 2009 della Sezione Controllo Veneto della Corte dei conti, che riguarda il quanto di distribuzione a seconda che la prestazione sia stata svolta prima o dopo l’1.1.2009.
Presupposto per la distribuzione, quindi, è la nascita del diritto che non si collega solo alla progettazione, ma anche all’effettivo finanziamento tenuto conto della seguente ulteriore considerazione.
L’art. 93, comma 7, prevede che lo stanziamento per la realizzazione del singolo lavoro ricomprende tutte le fasi della opera, dalla progettazione alla esecuzione alla sicurezza, secondo la ampia disposizione dello stesso comma 7 citato. L’intenzione del legislatore, di conseguenza, è stata quella di consentire, derogando al principio di omnicomprensività della retribuzione, il compenso non di un singolo segmento (in questo caso il progetto), ma di tutta l’opera pubblica, dalla progettazione al collaudo.
L’unico motivo in base al quale si potrebbe agire (in via giudiziale) per l’ottenimento del compenso è possibile rinvenirlo nella disposizione di cui al comma 1 dell’art. 90 che fa divieto alle stazioni appaltanti di consentire la progettazione senza l’aver ottenuto il relativo finanziamento; ma si tratta di disposizione dettata a tutela del progettista esterno e non del dipendente pubblico.
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