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Distanza inferiore a quella prevista dal decreto del Ministero dell’Ambiente

Pubblicato il 22/08/2018

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. II – sentenza 20 agosto 2018 n. 5244 –

Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Per edifici residenziali – Distanze da elettrodotto – Distanza inferiore a quella prevista dal decreto del Ministero dell’Ambiente del 29.5.2008 – Illegittimità.

E’ illegittimo un permesso di costruire per la realizzazione di alloggi ad uso residenziale in prossimità di una campata di un elettrodotto e che ricadono all’interno della fascia di rispetto di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente del 29.5.2008 e saranno esposti ad un valore massimo di induzione magnetica di 6,8 μT, superiore a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.C.M. 8.7.2003, secondo cui nella progettazione di nuove aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori e quattro ore in prossimità di linee elettriche esistenti deve osservarsi l’obiettivo di qualità di 3 µT per il valore di Induzione magnetica.

 


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